Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21829 del 09/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 09/10/2020, (ud. 28/02/2020, dep. 09/10/2020), n.21829

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. DI PAOLA Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12007-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

PANAPESCA SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CASSIODORO 19,

presso lo studio dell’avvocato CORRADO SELVANETTI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ENRICO PANICUCCI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 301/2015 della COMM.TRIB.REG. di FIRENZE,

depositata il 16/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/02/2020 dal Consigliere Dott. DI PAOLA LUIGI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

con la sentenza impugnata è stata confermata la pronuncia della Commissione tributaria provinciale di Pistoia, con la quale era stato accolto il ricorso della Panapesca S.p.A. promosso nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, volto al conseguimento del rimborso dei versamenti effettuati quale sostituto di imposta ad una dipendente per IRPEF – sull’indennità sostitutiva della reintegra e sulle retribuzioni corrisposte a titolo risarcitorio, ex art. 18 st. lav. – a seguito della pronuncia, poi riformata in appello, contenente la declaratoria di illegittimità del licenziamento;

per la cassazione della decisione ha proposto ricorso l’Agenzia delle Entrate, affidato ad un motivo;

la società Panapesca S.p.A. ha resistito con controricorso ed ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con l’unico motivo, l’Agenzia delle Entrate – denunciando violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38 e del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 64, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – si duole che il giudice di appello abbia ritenuto legittimato all’istanza di rimborso anche il sostituto di imposta – anzichè il solo lavoratore -, benchè gli importi, nel caso, non siano stati in concreto restituiti dalla parte debitrice e dovendo, in ogni caso, la restituzione avvenire al lordo;

il motivo è infondato, poichè “In tema di rimborso delle imposte sui redditi, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, sono legittimati a richiedere all’Amministrazione finanziaria il rimborso della somma non dovuta e ad impugnare l’eventuale rifiuto dinanzi al giudice tributario sia il soggetto che ha effettuato il versamento (cd. “sostituto d’imposta”), sia il percipiente delle somme assoggettate a ritenuta (cd. “sostituito”) (così Cass. 29/07/2015, n. 16105; in senso conforme v., di recente, Cass. 6/02/2019, n. 3457 e Cass. 13/11/2019, n. 29399);

al rigetto del ricorso segue il pagamento delle spese processuali, liquidate come da dispositivo;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

rigetta il ricorso; condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese processuali nei confronti della società, che liquida in Euro 5.300,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, nonchè rimborso spese nella misura forfettaria del 15%, oltre IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 28 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2020

 

 

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