Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21828 del 27/10/2015

Civile Ord. Sez. U Num. 21828 Anno 2015
Presidente: AMOROSO GIOVANNI
Relatore: PETITTI STEFANO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
A.A., rappresentata e difesa dall’Avvocato Roberta Minotti
per procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avvocato Giuseppe Criscuolo;
– ricorrente contro
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MONZA;
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE;
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MONZA;
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI MILANO;
PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;
– intimati avverso la sentenza del Consiglio Nazionale Forense n. 77 del 2015, depositata in data 6 giugno 2015 e notificata il 3 luglio 2015.
Udito l’Avvocato Giuseppe Criscuolo con delega;
lette le conclusioni scritte del Sostituito Procuratore Generale Dott. Rita
Saniorenzo, confermate in camera di consiglio dall’Avvocato Generale
Dott. Umberto Apice, il quale chiede che la Corte, in camera di consiglio,
accolga l’istanza, con le conseguenze di legge;

Data pubblicazione: 27/10/2015

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 ottobre 2015 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti.

RITENUTO
che A.A. è stata ritenuta responsabile della violazione dell’art. 48 del codice deontologico (2007), in quanto, dopo avere
acquisito informazioni da una propria cliente in ordine alle condotte del

convivente more uxorio, suscettibili anche di rilevanza penale, lo riceveva
nel proprio studio e, senza avvertirlo della possibilità di farsi assistere da
un legale di fiducia, procedeva alla determinazione delle condizioni di separazione con accordi chiaramente sfavorevoli per il convivente, il quale
aderiva alla proposta consensuale per il timore delle conseguenze della
divulgazione delle notizie acquisite sul suo conto dalla convivente e da
questa riferite a A.A.;
che il COA di Monza applicava la sanzione della sospensione per due mesi;
che il CNF, con sentenza deliberata nell’aprile 2013 e depositata nel giugno 2015, rigettava il ricorso, condividendo le valutazioni del COA sia in
ordine alla riconducibiiità della condotta contestata nell’ambito dell’art. 48
cod. deon.; sia quanto alla valutazione delle risultanze istruttorie, consistenti nelle dichiarazioni dei due interessati, posti anche a confronto, e di
una addetta allo studio dell’A.A.; sia in ordine alla irrilevanza
della sostanziale coincidenza delle condizioni di separazione concordate
presso lo studio con quelle poi adottate dal Presidente del Tribunale; sia
infine quanto alla entità della sanzione;
che per la cassazione di questa sentenza A.A. ha proposto
ricorso affidato a cinque motivi;
che con il primo si duole del fatto che il CNF non abbia applicato le disposizioni del nuovo ordinamento della professione forense entrato in vigore
il 2 febbraio 2013, e quindi prima della discussione del ricorso, e ciò nonostante che l’art. 65, comma 5, della legge n. 247 del 2012, dispor
che le norme contenute nel codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se
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più favorevoli per l’incolpato;

che con il secondo motivo la ricorrente contesta la mancata applicazione
del codice deontologico entrato in vigore il 15 dicembre 2014, del quale il
CNF non ha tenuto conto pur se la decisione è stata depositata successivamente a tale data, rilevando che tale codice prevede una sostanziale
tipizzazione degli illeciti e che l’illecito considerato dall’art. 48 del previ-

gente codice deontologico è contenuto nell’art. 65 del nuovo codice che,
al comma 4, prevede che la sanzione applicabile sia quella della censura;
che con il terzo motivo la ricorrente lamenta la mancata valutazione
dell’elemento soggettivo dell’illecito, a fronte della entrata in vigore del
nuovo codice deontologico, atteso che l’unico addebito che poteva essere
mosso era quello della mancata informazione scritta della possibilità di
farsi assistere da altro difensore;
che con il quarto motivo la ricorrente deduce vizio di omesso esame di
fatto decisivo costituito dai decreti emessi dal Tribunale per i minorenni e
dalla espletata consulenza tecnica d’ufficio e con il quinto motivo violazione di legge e carenza di motivazione in ordine all’attendibilità del denunciante e all’accertamento della responsabilità oltre ogni ragionevole
dubbio;
che sulla base di tali motivi la ricorrente sollecita l’adozione di un provvedimento in via d’urgenza con il quale si disponga la sospensione della
sanzione disciplinare ai sensi dell’art. 36, comma 7, della legge n. 247 del
2012;
viste le conclusioni della Procura generale presso questa Corte.

CONSIDERATO
che il ricorso non appare manifestamente infondato quanto meno in relazione alla possibile operatività, nel caso di specie, dello ius superveniens
costituito dal nuovo codice deontologico forense, approvato il 31 gennaio ..
2014 ed entrato in vigore il 15 dicembre 2014, le cui disposizioni, in b as
all’art. 65, comma 5, della legge n. 247 del 2012, si applicano anche ai
procedimenti in corso al momento della sua entrata in vigore, se più fa-

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vorevoli per l’incolpato, avendo queste Sezioni Unite rilevato che la detta

disposizione comporta il recepimento del criterio del favor rei, in luogo di
quello del tempus regit actum (Cass., S.U., n. 3203 del 2015);
che il nuovo Codice Deontologico prevede ora all’art. 65, per la violazione
ritenuta sussistente (art. 48 codice del 2007), la sanzione della censura;
che il periculum in mora è insito nella natura della sanzione applicata, la
cui esecuzione verrebbe a creare un grave e irreparabile danno alla posizione professionale e personale della ricorrente;
che, dunque, l’istanza di sospensione della esecutività della sentenza impugnata va accolta.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, pronunciando a Sezioni Unite, accoglie l’istanza e dispone la sospensione della sanzione disciplinare di cui alla impugnata sentenza del
Consiglio Nazionale Forense.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili
della Corte suprema di cassazione, in data 20 ottobre 2015.

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