Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21828 del 20/09/2017


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Cassazione civile, sez. I, 20/09/2017, (ud. 11/04/2017, dep.20/09/2017),  n. 21828

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5288/2014 proposto da:

Banca di Credito Cooperativo di Roma s.c.a.r.l., in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

Roma, piazza Addis Abeba, n. 1, presso l’avvocato Fegatilli Antonio,

rappresentata e difesa dall’avvocato Baiocco Alberto, giusta procura

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

D.P.S., P.P., elettivamente domiciliati in

Roma, via delle Medaglie D’oro, n. 143, presso l’avvocato De Martini

Demetrio, rappresentati e difesi dall’avvocato Barattelli Stefano,

giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 770/2013 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 20/08/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/04/2017 dal Cons. Dr. DE MARZO GIUSEPPE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza depositata il 20 agosto 2013 la Corte d’appello di L’Aquila ha accolto l’appello proposto da D.P.S. e P.P. nei confronti della Banca di Credito Cooperativo di Roma soc. coop. a r.l., società incorporante la Banca di Credito Cooperativo di Montereale soc. coop. a r.l. (d’ora innanzi, la banca) e, riformando la decisione di primo grado, ha revocato il decreto ingiuntivo opposto, condannando la banca al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio.

2. La Corte territoriale, a sostegno delle conclusioni raggiunte, ha osservato: a) che con l’atto di opposizione al provvedimento monitorio era stato contestato il saldo del conto, deducendo l’applicazione di tassi superiori a quelli consentiti; b) che, nel caso di specie, la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi era nulla, ai sensi dell’art. 1283 c.c., in assenza di usi normativi contrari; c) che il consulente tecnico d’ufficio nominato, ai fini della quantificazione del saldo del conto, depurato dagli interessi anatocistici, aveva rilevato che la ricostruzione era possibile solo in via di mera approssimazione; d) che la banca, nella qualità di attore in senso sostanziale, aveva l’onere di dimostrare l’ammontare del credito fatto valere, attraverso la produzione di tutti gli estratti conto, a partire dall’instaurazione del rapporto; e) che infatti le parti non erano state in grado di esibire gli estratti conto e la banca aveva esibito soltanto lo “scalare interessi”, oltre ad alcuni documenti illeggibili.

3. Nell’interesse della banca è stato proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui resistono con controricorso il D.P. e la P.. La banca ha depositato memoria, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 1.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio già oggetto di discussione tra le parti nonchè violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c..

Si rileva, in particolare: a) che la Corte d’appello aveva omesso di considerare, tra l’altro stravolgendo i riferimenti contenuti nell’elaborato del consulente, lo stesso risultato contabile al quale quest’ultimo era giunto, per quindici trimestri sui sedici di durata del rapporto; b) che per tali periodi era stato possibile rintracciare tutte le movimentazioni ed eseguire correttamente la ricostruzione degli interessi; c) che, in relazione ad uno dei sedici trimestri, il consulente aveva effettuato un calcolo che, sebbene induttivo ed approssimativo, non incideva in modo significativo nel conteggio complessivo; d) che, pertanto, il consulente aveva indicato il debito complessivo del correntista in Euro 52.283,54.

Aggiunge il ricorrente che l’omesso scrutinio di una fonte di prova si risolve, in termini logici, nell’omesso esame del fatto che da quella prova deriva la propria sussistenza.

2. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio già oggetto di discussione tra le parti nonchè violazione dell’art. 111 Cost., comma 6, in particolare, dolendosi della mancata valutazione degli elementi probatori concernenti il fatto controverso, rappresentato dalla sussistenza e dalla quantificazione del credito della banca.

3. I due motivi di ricorso, esaminabili congiuntamente per la loro stretta connessione logica, sono inammissibili.

Infatti, l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053). In questa prospettiva il dedotto cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nè in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4, – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (Cass. 10 giugno 2016, n. 11892).

Nel caso di specie, la Corte territoriale non ha omesso di esaminare alcun fatto, ma ha, secondo la sostanziale prospettazione della ricorrente, fatto malgoverno delle conclusioni della consulenza contabile. Si tratta, appunto, di un vizio motivazionale non denunciabile con ricorso per cassazione.

4. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, oltre che dichiarata tenuta al pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis.

PQM

 

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese sostenute dalla resistente che si liquidano in complessivi Euro 3.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 11 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2017

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