Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21828 del 15/10/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. L Num. 21828 Anno 2014
Presidente: VIDIRI GUIDO
Relatore: NAPOLETANO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso 14491-2012 proposto da:
DI

GIOVANNI

STEFANO

C.F.

DGVSFN61E10D969P,

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA COLA DI
RIENZO 69, presso lo studio dell’avvocato ORLANDO
GUIDO, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato LUCA BRIDA, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2014
2076

contro

ANFFAS ONLUS DI NOVI LIGURE C.F. 01984000065, in
persona del legale rappresentante pro tempore
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO MORDINI

Data pubblicazione: 15/10/2014

14, presso lo studio dell’avvocato SPINOSO ANTONINO,
che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
MASSIMO GRATTAROLA, giusta delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 1191/2011 della CORTE D’APPELLO

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 11/06/2014 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
NAPOLETANO;
udito l’Avvocato LA CAVA PIETRO per delega ORLANDO
GUIDO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARIO FRESA, che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

z

di GENOVA, depositata il 11/01/2012 r.g.n. 92/11;

W 14491-12N.9
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Genova, pronunciando in sede di rinvio,
; dichiarava l’illegittimità del licenziamento intimato a Di Giovanni
‘ Stefano dalla ANFFAS Onlus di Novi Ligure e condannava quest’ultima

in misura pari a quattro mensilità dell’ultima retribuzione globale
di fatto, così riformando la sentenza del Tribunale di Alessandria
che aveva ritenuto di applicare la tutela reale sul presupposto
della non qualificabilità della detta ANFFAS quale organizzazione
di tendenza.

A fondamento del decisum,

e per quello che rileva in questa sede,

la Corte territoriale poneva la considerazione secondo la quale
l’ANFFAS

doveva ritenersi organizzazione di tendenza, e, quindi,

non poteva trovare applicazione la tutela ex art. 18 della legge n.
300 del 1970,poiché, tra l’altro, era risultato, in base
all’accertamento di cui al

dictum della sentenza di annullamento

della Cassazione, che, in concomitanza con l’attività di ricovero,
l’ANFFAS

svolgeva anche altre attività qualificabili come

culturali. Tanto in quanto le strutture, ed in specie quella di
Serravalle Scrivia, non erano solo di mero ricovero ma di recupero
abilitativo anche culturale come dimostrato dallo stesso organico
che prevedeva la presenza di educatori psicologi ed assistenti
domiciliari. Ciò in consonanza a quanto asserito dalla Cassazione
con sentenza n. 5401 del 2003 che aveva ritenuto, in una identica
fattispecie, che le attività indicate nell’art. 3 dello Statuto
1

a riassumere il Di Giovanni o, in mancanza, a risarcirgli il danno

e-

realizzavano

la

promozione

e

lo

sviluppo

della

cultura

dell’handicap che determinavano la promozione ed elevazione
culturale dell’intera società, ben potendosi, ai fini di cui
trattasi, tenere conto oltre dell’attività effettivamente

Avverso questa sentenza il Di Giovanni ricorre in cassazione sulla
base di due censure, illustrateak
Resiste con controricorso la parte intimata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo del ricorso il Di Giovanni, deducendo
violazione e falsa applicazione degli artt. 18 della legge n. 300
del 1970, 4, comma primo, della legge n. 180 del 1990, 8 della
legge n. 604 del 1966 e 394 cpc, sostiene che la Corte del merito
non ha proceduto ad un corretto accertamento circa lo svolgimento
di attività culturali da parte dell’ANFFAS in quanto ha fondato la
sua indagine unicamente sullo statuto e sulla qualifica
professionale del lavoratore.

Con la seconda censura il Di Giovanni, denunciando violazione
dell’art. 2697 cc e vizio di motivazione, assume che la Corte del
merito non ha tenuto conto, ai fini della qualificazione come
culturale dell’attività dell’ANFFAS della circostanza che
controparte non aveva fornito alcuna dimostrazione del concreto
perseguimento di quelle finalità attraverso lo svolgimento di

2

realizzata anche di quella che l’ente si propone di realizzare.

c

attività espressamente indirizzate a conseguirlo,

né aveva

considerato la norma statutaria nella sua interezza.

Le due critiche, che in quanto strettamente connesse dal punto di
vista logico-giuridico vanno valutate unitariamente, sono

Occorre premettere che il

devolutum

di cui al ricorso in esame

attiene esclusivamente a quella parte della sentenza di
annullamento in cui non risulta, nella sentenza annullata, un
adeguato accertamento “anche in ordine all’eventuale svolgimento,
in concomitanza con il servizio di ricovero e cura dei disabili, di
altre attività, riguardanti l’insegnamento, la formazione, la
h

riabilitazione.

Tanto precisato va rilevato che le censure del Di Giovanni non
colgono nel segno atteso che la Corte genovese non fonda il proprio
dictum sulla sola base della norma dello statuto, ma altresì sulla
circostanza che le strutture, ed in specie quella di Serravalle
Scrivia, non erano solo di mero ricovero ma di recupero
abilitativo anche culturale come dimostrato dallo stesso organico,
che prevedeva la presenza di educatori psicologi ed assistenti
domiciliari.

Ciò che per la Corte del merito assume rilievo è, quindi, la
circostanza che nell’organico dei lavoratori era prevista la
presenza di educatori psicologi ed assistenti domiciliari e non
tanto che il Di Giovanni rivestisse la qualifica di educatore.

3

infondate.

Il riferimento alla norma dello statuto è, poi, operato dalla Corte
territoriale per qualificare le attività che l’ente si propone come
culturale e tanto alla stregua di specifico precedente di questa
– Corte secondo il quale ha “natura culturale” l’attività, esercitata

dell’handicap” (Cass. 5 aprile 2003 n. 5401).

Né in questa sede può essere valutata la denuncia di mancata
considerazione della norma dello statuto nella sua interezza,
atteso che il ricorrente, in violazione del principio di
autosufficienza,non trascrive la disposizione di cui trattasi,
impedendo in tal modo qualsiasi sindacato di legittimità al
riguardo.

Neppure del resto è specificato, ai sensi dell’art. 366 n. 6 del
cpc in quale atto processuale è stato prodotto lo statuto e tanto
anche ai fini dell’art. 369 n. 4 del cpc ( Cass. S.U. 2 dicembre
2008 n.28547, Cass. 23 settembre 2009 n.20535, Cass. S.U. 25 marzo
2010 n. 7161 e Cass. S.U. 3 novembre 2011 n. 22726).

Alla stregua delle svolte considerazioni deve ritenersi che la
Corte territoriale ha correttamente proceduto al demandato
accertamento di fatto che, in quanto sorretto da congrua e logica
motivazione, è sottratto al sindacato di questa Corte.

Le spese del giudizio di legittimità vanno compensate in ragione
dellkdiversksoluzionA cui sono pervenuti i giudici di merito.

4

da una associazione, di “promozione dello sviluppo della cultura

PQM

• La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di
legittimità.

Il Presidente

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 11 giugno 2014

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA