Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21828 del 07/09/2018

Cassazione civile sez. trib., 07/09/2018, (ud. 11/04/2018, dep. 07/09/2018), n.21828

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO Angelina Maria – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 26353/2011 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

G.E.;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Puglia, sezione staccata di Foggia, n. 214/26/10, depositata il 29

luglio 2010;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 aprile

2018 dal Consigliere Giacomo Maria Nonno.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. con sentenza n. 214/26/10 del 29/07/2010 la CTR della Puglia, sezione staccata di Foggia, accoglieva l’appello proposto da G.E. avverso la sentenza n. 288/05/05 della CTP di Foggia, che aveva rigettato il ricorso del contribuente, titolare di un’attività di rivendita all’ingrosso di alimentari, avverso l’avviso di rettifica IVA relativo all’anno d’imposta 1988;

1.1. come si evince dalla sentenza della CTR: a) l’avviso di rettifica era emesso a seguito di ispezione domiciliare effettuata dalla Guardia di finanza in conseguenza della quale erano stati accertati maggiori ricavi; b) la CTP respingeva il ricorso del contribuente; c) la sentenza della CTP era impugnata dal sig. G.;

1.2. su queste premesse, la CTR motivava l’accoglimento dell’appello evidenziando che: a) la doglianza del G. relativa al mancato riconoscimento dei costi correlativi ai maggiori ricavi accertati era fondata, così come legittimo era “il richiamo del ricorrente alle sentenze che, per la medesima questione e per il medesimo anno, hanno statuito ai fini delle imposte dirette”; b) posto che era pacifico in dottrina ed in giurisprudenza “che in presenza di maggiori ricavi accertati vanno riconosciuti anche i correlativi costi”, era legittima la richiesta dell’appellante affinchè, anche a fini IVA, “vengano applicate le quantificazioni già statuite – per il medesimo contribuente, per il medesimo anno e a seguito del medesimo p.v.c. – ai fini delle imposte dirette con la sentenza della Commissione Tributaria di 1 grado di Foggia n. 8842 depositata in data 26/1/95 confermata dalla sentenza della Commissione Tributaria di 2 grado di Foggia n. 197 depositata in data 14/12/95”; c) legittima era, altresì, “la richiesta di applicazione del principio del “favor rei” nella determinazione delle sanzioni che dovranno risultare nel minimo”;

2. l’Agenzia delle entrate impugnava la sentenza della CTR con tempestivo ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi;

3. il sig. G. non si costituiva in giudizio e restava intimato.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione dell’art. 324 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, evidenziandosi che la motivazione della sentenza si fonda su quanto statuito da una sentenza della Commissione di secondo grado di Foggia, la n. 197 del 1995, non ancora passata in giudicato;

2. il motivo è infondato;

2.1. in realtà, dalla motivazione della sentenza impugnata si evince che la sentenza della Commissione tributaria di secondo grado non viene richiamata con efficacia di giudicato nel giudizio per cui è controversia, ma semplicemente per relationem, nel senso che la CTR afferma che “condivide pienamente le argomentazioni svolte e le quantificazioni operate” da quel giudice e ad esse si riporta, “ferme le differenze tecniche tra le diverse imposte”;

3. con il secondo motivo di ricorso si contesta la violazione dell’art. 112 c.p.c. per extrapetizione, nonchè del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19 bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, evidenziandosi che la domanda volta ad ottenere il riconoscimento dei costi è stata tardivamente dedotta in primo grado, con conseguente sua inammissibilità, sicchè la stessa non avrebbe potuto essere esaminata dal giudice di secondo grado;

4. con il terzo motivo di ricorso si deduce la violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 19, 21 e 54 e D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75, nonchè la falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 39, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, evidenziandosi che la deduzione dei maggiori costi rispetto ai ricavi accertati può essere invocata con riferimento alle imposte dirette, ma non anche con riferimento all’IVA, calcolata sul ricavo e non sull’utile;

5. con il quarto motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate contesta la violazione dell’art. 54 e la falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 55, nonchè la violazione degli artt. 2697 e 2700 c.c. e ss., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, evidenziando che la deduzione forfetaria dei costi può essere riconosciuta solo nel caso in cui si sia proceduto ad accertamento induttivo puro e non anche ad accertamento fondato sulla contabilità di controparte, come nel caso di specie;

6. il terzo e quarto motivo sono manifestamente fondati e rendono superfluo l’esame del secondo motivo;

6.1. la motivazione della CTR è viziata da un equivoco di fondo: poichè costituisce principio giurisprudenziale pacifico “che in presenza di maggiori ricavi accertati vanno riconosciuti anche i correlativi costi” e poichè tali costi sono stati riconosciuti “ai fini delle imposte dirette con la sentenza della Commissione Tributaria di 1 grado di Foggia n. 8842 depositata in data 26/1/95 confermata dalla sentenza della Commissione Tributaria di 2 grado di Foggia n. 197 depositata in data 14/12/95”, i menzionati costi andrebbero riconosciuti anche in materia di IVA;

6.2. in contrario, va prima di tutto evidenziato che, nel caso delle imposte dirette, l’Amministrazione finanziaria deve riconoscere una deduzione in misura percentuale forfetaria dei costi di produzione soltanto in caso di accertamento induttivo “puro” D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 2, mentre in caso di accertamento analitico o analitico presuntivo – che è quello adottato nel caso di specie, avuto conto del fatto che, come si evince dal processo verbale di costatazione nello stralcio riprodotto in ricorso, lo stesso si fonda sulle risultanze dell’esame della contabilità aziendale e con applicazione di una percentuale di ricarico sul riscontrato ammanco di magazzino, calcolata in base alle risultanze contabili delle annualità pregresse – è il contribuente ad avere l’onere di provare l’esistenza di costi deducibili, afferenti ai maggiori ricavi o compensi, senza che l’Ufficio possa, o debba, procedere al loro riconoscimento forfetario (così, ex multis, Cass. n. 22868 del 29/09/2017);

6.3. in secondo luogo, anche assumendosi che l’Ufficio abbia proceduto ad accertamento induttivo puro, il superiore riconoscimento è, in ogni caso, previsto solo in tema di imposte sui redditi di impresa, laddove i costi vanno ad incidere sui ricavi ai fini della determinazione dell’imponibile, non potendo dirsi altrettanto in materia di IVA, la quale, in caso di omessa fatturazione, viene calcolata ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 13 (“La base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi è costituita dall’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali, compresi gli oneri e le spese inerenti all’esecuzione e i debiti o altri oneri verso terzi accollati al cessionario o al committente, aumentato delle integrazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti”) e, dunque, senza nessuna incidenza dei costi di produzione dei beni o servizi ceduti;

7. in conclusione il terzo e quarto motivo di ricorso sono fondati, assorbito il secondo, rigettato il primo; la sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti e rinviata alla CTR della Puglia, in diversa composizione, perchè provveda anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo e quarto motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo e rigetta il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 11 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2018

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