Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21827 del 29/08/2019

Cassazione civile sez. II, 29/08/2019, (ud. 01/04/2019, dep. 29/08/2019), n.21827

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – rel. Presidente –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10607-2015 proposto da:

B.D., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA SALLUSTIO

9, presso lo studio dell’avvocato BARTOLO SPALLINA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’Avv. B.D.;

– ricorrente –

contro

M.G., M.M., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

CARLO DENINA 50, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO IANNI

FICORILLI, rappresentati e difesi dall’avvocato ELISABETTA SEVERI;

– controricorrenti –

e contro

M.F., P.D.G.R.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1682/2014 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 14/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

01/04/2019 dal Presidente Dott. FELICE MANNA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza n. 1682 del 14. 10. 2014 la Corte di appello di Firenze, in riforma della decisione del 2013 del Tribunale di Pisa, revocò il decreto ingiuntivo n. 828 del 2011 che aveva intimato a M.G., M.M., M.F. e P.D.G.R. il pagamento in solido della somma di Euro 21.643,27, oltre interessi, in favore dell’avv. B.D. a titolo compenso per alcune distinte prestazioni professionali. La Corte motivò la decisione affermando che, con riferimento alle somme oggetto di controversia di Euro 5.616,37 di cui alla fattura (OMISSIS) e di Euro 9.389,62 di cui alla fattura n. (OMISSIS), il cui debito era stato contestato dagli opponenti per essere state le prestazioni richieste svolte per transazioni portate a termine nell’interesse e su incarico della società U.R.A. s.r.l. e Bits & Bobs s.r.l. e non degli opponenti, non appariva fondato il rilievo dell’opposto, accolto invece dal giudice di primo grado, secondo cui, a mente del R.D.L. n. 1957 del 1933, art. 68 tutti i partecipanti di una perfezionata transazione sono obbligati in solido al pagamento della parcella del legale, potendo tale norma trovare applicazione solo nel caso di transazione raggiunta in pendenza di un giudizio, presupposto che invece mancava nel caso di specie. Con riferimento alla domanda di pagamento avanzata in via subordinata dall’opposto, ne dichiarò l’inammissibilità per novità, in quanto fondata su una causa petendi, l’avvenuto conferimento diretto da parte degli opponenti dell’incarico professionale, mai esplicita nè in sede monitoria nè con l’atto di costituzione in giudizio, ove l’opposto aveva fondato la propria pretesa sulla base delle disposizioni di cui all’art. 68 citato o, in subordine, sulla qualità di garanti rivestita dai M. delle società U.R.A. e Bits & Bobs. Rilevato quindi che parte del credito, di cui alle fatture nn. (OMISSIS), non era contestato ed era stato pagato, dichiarò in relazione ad esso la cessazione della materia del contendere e, rigettata la domanda per il resto, revocò il decreto ingiuntivo opposto, compensando per la metà le spese dei giudizi e condannando l’appellato al pagamento dell’altra metà.

Per la cassazione di questa sentenza, con atto notificato il 14.4.2015, ricorre B.D., affidandosi a sei motivi.

Resistono con controricorso M.G. e M.M., mentre M.F., P.D.G.R. non hanno svolto attività difensiva.

La causa è stata avviata in decisione in adunanza camerale non partecipata.

In prossimità della quale l’avv. B.D. ha depositato memoria. Questi ha, altresì, depositato e notificato ai sensi dell’art. 372 cpv. c.p.c. copia della delibera del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pisa che l’autorizza alla notifica in proprio degli atti giudiziari.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – L’eccezione preliminare di nullità della notifica del ricorso per omessa produzione dell’autorizzazione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati prevista dalla L. n. 53 del 1994, è infondata.

In disparte l’avvenuto deposito di tale atto, ai sensi dell’art. 372 cpv. c.p.c., va rilevato che i controricorrenti più che contestarne l’esistenza ne hanno lamentato la mancata produzione, la quale, però, non produce alcuna delle invalidità previste dall’art. 11 detta legge.

2. – Il primo motivo di ricorso denuncia la nullità assoluta della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 1306 e 2909 c.c. e degli artt. 645,647 e 650 c.p.c., lamentando che la sentenza impugnata non abbia rilevato che l’opposizione a decreto ingiuntivo avanzata M.F. e P.D.G.R. era tardiva, in quanto proposta il 25.11.2011, oltre il termine di 40 giorni dalla notifica dell’ingiunzione, avvenuta il 13.0.2011.

2.1. – Il mezzo è ammissibile e fondato.

2.1.1. – Ammissibile, nonostante la sua novità, in quanto il divieto della decisione sulla base di argomenti non sottoposti al previo contraddittorio delle parti non si applica alle questioni di rito relative a requisiti di ammissibilità della domanda previsti da norme la cui violazione è rilevabile in ogni stato e grado del processo, senza che tale esito processuale integri una violazione dell’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, il quale nell’interpretazione data dalla Corte Europea – ammette che il contraddittorio non venga previamente suscitato quando si tratti di questioni di rito che la parte, dotata di una minima diligenza processuale, avrebbe potuto e dovuto attendersi o prefigurarsi (Cass. n. 15019/16).

2.1.2. – Fondato, in quanto l’esame diretto degli atti, cui questa Corte è abilitata trattandosi di verificare l’esistenza d’un error in procedendo (cfr. tra le tante e le ultime, Cass. n. 20716/18), evidenzia che, notificato loro il 13.10.2011 (data di ritiro presso l’ufficio postale della raccomandata informativa ex art. 140 c.p.c.), il decreto ingiuntivo fu opposto da M.F. e da P.D.G.R. il giorno 25.11.2011 (venerdì), e dunque oltre i 40 gg. prescritti dall’art. 641 c.p.c., comma 1.

Di qui la nullità derivata della sentenza d’appello, limitatamente a dette parti.

3. – Il secondo motivo di ricorso deduce la nullità assoluta della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., in quanto l’atto di gravame sarebbe stato inammissibile per difetto dei requisiti stabiliti da detta norma.

3.1. – Ancorchè nuova, la censura è ammissibile per le medesime ragioni sopra esposte al paragrafo 2.1.1., ma è infondata.

Infatti, gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. S.U. n. 27199/17).

Nello specifico, l’appello contiene una chiara individuazione sia della parte della sentenza di primo grado impugnata (quella inerente alla ritenuta applicabilità della legge professionale forense, di cui al R.D.L. n. 1578733, art. 68), sia delle censure mosse (inapplicabilità di detta norma alle transazioni stragiudiziali, difetto di legittimazione passiva e non configurabilità, nella specie, di una vera e propria transazione), la cui concreta idoneità demolitoria è questione di merito e non di ammissibilità del gravame.

4. – Il terzo motivo di ricorso allega la violazione o falsa applicazione degli artt. 1362 c.c. e ss, art. 1367 c.c. e artt. 112,345,638,641 e 645 c.p.c. La sentenza impugnata avrebbe erroneamente ritenuto inammissibile, perchè nuova, la domanda subordinata con cui l’appellato aveva chiesto la condanna delle controparti al pagamento della somma richiesta con il decreto ingiuntivo. Tale statuizione, sostiene il ricorrente, è errata e frutto di una non corretta interpretazione della domanda, in quanto in contrasto sia con la natura del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il cui oggetto è l’accertamento della sussistenza del credito azionato in via monitoria dall’opposto; sia con le stesse conclusioni rassegnate in sede di comparsa di costituzione e risposta in primo grado, con cui l’avv. B. aveva chiesto, in via subordinata, di dichiarare l’obbligo degli opponenti di pagare la somma di Euro 9.386,62 da parte di M.F., P.D.G.R. e M.G. ed al pagamento della somma di Euro 5.616,37 da parte di M.M.. Si assume, inoltre, che l’affermazione del giudice d’appello, secondo cui nel ricorso monitorio non era stato dedotto il conferimento dell’incarico professionale da parte degli ingiunti, sarebbe smentita dal richiamo alle fatture prodotte, che presupponevano l’esistenza di un rapporto contrattuale e la prestazione di attività svolte direttamente nei confronti degli opponenti.

5. – Il quarto motivo di ricorso denuncia la nullità della sentenza per violazione o falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e ss. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, censurando la sentenza impugnata per avere dichiarato inammissibile, perchè nuova, la domanda subordinata con cui la parte appellata aveva chiesto la condanna delle controparti al pagamento della somma richiesta con il decreto ingiuntivo, trascurando del tutto di considerare i documenti prodotti dall’opposto, con cui questi aveva domandato alle controparti il pagamento in esecuzione delle prestazioni professionali.

6. – I predetti due motivi, da esaminare congiuntamente per la loro sostanziale ripetitività, sono inammissibili.

La Corte d’appello ha ritenuto inammissibile, ai sensi dell’art. 345 c.p.c., la domanda subordinata svolta dall’avv. B. di condanna delle controparti al pagamento delle somme residue, formulata sul presupposto dell’esistenza di un rapporto contrattuale con gli stessi e quindi sull’esistenza del conferimento da parte loro degli incarichi professionali. Tale domanda, ha osservato la Corte distrettuale, doveva considerarsi nuova attesa l’estrema genericità sul punto del ricorso monitorio, e considerato che in sede di comparsa di risposta in primo grado, a fronte del contenuto dell’opposizione, che aveva sia contestato l’esistenza d’un rapporto professionale diretto tra le parti, sia dedotto che le transazioni erano state concluse nell’interesse e su incarico delle società U.R.A. s.r.l. e Bits & Bobs s.r.l. e non degli opponenti, il professionista aveva affermato che il loro debito traeva la sua fonte dall’art. 68 Legge professionale. In subordine, l’opposto aveva chiesto la condanna di M.F., P.D.G.R. e M.G. al pagamento della somma di Euro 9.386,62, e di M.M. al pagamento di Euro 5.616,37, in qualità di garanti gli uni della società U.R.A. e l’altra della società Bits & Bobs. Ha aggiunto inoltre la Corte ” che nulla risulta in ordine al preteso conferimento dell’incarico professionale all’avv. B. da parte degli odierni appellanti e, del resto, è sintomatico che nell’originario ricorso monitorio e nella comparsa di risposta in primo grado l’avv. B. non abbia affermato una simile circostanza”.

Orbene, i due motivi di ricorso eludono il confronto con tale ratio decidendi, deviando il discorso su di un principio di diritto (quello per cui l’opposizione a decreto ingiuntivo introduce un giudizio di cognizione sul merito della pretesa azionata in monitorio) tanto indiscusso e indiscutibile in astratto, quanto inconferente nel caso di specie. Il fatto che il giudice dell’opposizione sia tenuto a decidere la domanda nel merito, senza limitarsi a valutare le condizioni di legittimità (previste dagli artt. 633 c.p.c. e ss.) del decreto ingiuntivo emesso, non implica minimamente che l’attore in senso sostanziale (id est, l’opposto) sia esentato dal rispetto delle regole che presiedono proprio a quel processo ordinario di cognizione di cui l’odierna parte ricorrente lamenta, senza alcuna ragione, l’inosservanza. Tra queste, l’art. 163 c.p.c., da cui si ricava che la domanda non consiste nella sola indicazione del petitum formale, ma richiede l’esposizione della causa petendi, vale a dire del fatto-ragione su cui si basa la richiesta del provvedimento giudiziale. Pertanto, l’aver domandato, in subordine e per il caso di revoca del decreto ingiuntivo, la condanna degli opponenti al pagamento delle somme anzi dette, come parte ricorrente ribadisce a pag. 35 del ricorso, non conforma una domanda giudiziale ammissibile, per la carenza di una causa petendi autonoma e diversa dall’unica ricavabile dal ricorso per decreto ingiuntivo e dalla comparsa di risposta nel giudizio d’opposizione, riconducibile alla solidarietà passiva ex art. 68 Legge professionale forense.

Nè una diversa ed alternativa causa petendi basata sull’esistenza di un apposito incarico professionale è ritraibile dal richiamo alle fatture poste a base del ricorso per decreto ingiuntivo. Le fatture non documentano il rapporto sostanziale nè tanto meno ne illustrano gli elementi fattuali indispensabili per comprenderne il contenuto.

7. – Il quinto motivo di ricorso denuncia la nullità della sentenza per violazione o falsa applicazione degli artt. 1282 e 1284 c.c. e degli artt. 91c.p.c. e ss., artt. 100 e 112 c.p.c., lamentando che la Corte d’appello abbia dichiarato in relazione ai crediti di cui alle fatture nn. (OMISSIS) cessata la materia del contendere per intervenuto pagamento, senza accertare la natura integralmente satisfattiva dello stesso, con riguardo agli interessi moratori e delle spese liquidate in sede di ingiunzione.

7.1. – Il motivo è infondato.

La Corte distrettuale ha dichiarato cessata la materia del contendere in relazione ai crediti di cui alle fatture nn. (OMISSIS) per l’incontestato loro pagamento.

In punto di mancata considerazione degli interessi moratori, il motivo è poi generico, non indicando la data di tali pagamenti, circostanza che evidentemente è necessaria per poter affermare la loro debenza; quanto alle spese liquidate nel procedimento monitorio, esse sono state travolte dalla revoca del decreto ingiuntivo e debbono ritenersi prese in considerazione in sede di regolamento delle spese del giudizio.

8. – Il sesto motivo di ricorso allega la nullità della sentenza per violazione o falsa applicazione dell’art. 75 disp. att. c.p.c.e art. 91 c.p.c. e ss. Parte ricorrente lamenta la regolamentazione delle spese adottata dalla sentenza impugnata, che le ha compensate per la metà e ha condannato l’appellato al pagamento dell’altra metà, in contrasto con la soccombenza dei convenuti.

8.1. – Il mezzo è assorbito quanto alla rapporto processuale con gli intimati M.F. e P.D.G.R., per effetto dell’accoglimento del primo motivo di ricorso.

8.2. – E’, invece, manifestamente infondato quanto a G. e M.M., siccome vittoriosi in appello. Deve pertanto escludersi la violazione dell’art. 91 c.p.c., mentre per il resto la regolamentazione adottata costituisce frutto di un apprezzamento di merito non sindacabile in sede di legittimità.

9. – Sulla base delle considerazioni svolte, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio in relazione al solo motivo accolto.

10. – Le spese dei gradi di merito e del presente giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza di M.F. e di P.D.G.R. verso B.D.; il quale, invece, risponde delle spese di cassazione nei confronti di G. e M.M..

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, limitatamente alla posizione processuale di M.F. e di P.D.G.R., e cassa senza rinvio in parte qua la sentenza impugnata; condanna B.D. al pagamento in favore di G. e di M.M. delle spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in Euro 2.500,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali di studio nella misura del 15%; condanna M.F. e P.D.G.R. al pagamento in favore di B.D. delle spese dei due gradi di merito, liquidate in Euro 1.700,00 per ciascun grado, oltre accessori di legge, e alle spese di cassazione, liquidate in Euro 2.500,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali di studio nella misura del 15%.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 1 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 agosto 2019

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