Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21827 del 29/07/2021

Cassazione civile sez. I, 29/07/2021, (ud. 27/04/2021, dep. 29/07/2021), n.21827

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 12271/2016, proposto da

D.S., (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato e difeso,

giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato

Bartolomeo Falcone, con cui elettivamente domicilia in Roma, alla

via Cappelletta della Giustiniana n. 68, presso lo studio

dell’Avvocato Gianni Ceccarelli;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L., in persona del curatore rag.

P.A..

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE DI BRESCIA depositato in data

11/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 27/04/2021 dal Consigliere Dott. Eduardo Campese;

lette le conclusioni motivate, ai sensi del D.L. n. 137 del 2020,

art. 23, comma 8-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 18

dicembre 2020, n. 176, formulate dal P.M., in persona del Sostituto

Procuratore Generale De Matteis Stanislao, che ha concluso chiedendo

rigettarsi il ricorso;

letta la memoria depositata dal ricorrente.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. D.S. ha proposto ricorso per cassazione, con due motivi, illustrati anche da memoria ex art. 380-bis c.p.c., avverso il decreto del Tribunale di Brescia dell’11 aprile 2016, reiettivo della sua opposizione allo stato passivo del fallimento di (OMISSIS) s.r.l. quanto ad un preteso maggior credito di Euro 6.000,00, per attività professionale svolta in favore della società poi fallita, come da lettera di incarico del 31 ottobre 2013 allegata al messaggio pec ricevuto dall’amministratore di quest’ultima il 6 dicembre 2013, ai fini dell’accesso ad una procedura concorsuale, inizialmente individuata nel concordato preventivo e successivamente mutata in istanza di fallimento in proprio. La curatela fallimentare è rimasta solo intimata.

1.1. Per quanto ancora di interesse in questa sede, quel tribunale aveva ritenuto che: i) non era precluso al giudice delegato il rilievo officioso della carenza di data certa dell’incarico predetto, trattandosi di eccezione in senso ampio; ii) la curatela aveva pure espressamente rilevato che il generico riferimento della mail all’allegato” non ne consentisse la certa identificazione con il documento ad essa unito; iii) l’indicazione “documenti firmati” nell’oggetto della mail e “mandato.pdf” fra i files allegati appariva obiettivamente inidonea a provare che quanto inoltrato fosse proprio la lettera di incarico invocata dall’istante, quale documento meramente scansionato in sé privo di validazione temporale; iv) l’inopponibilità del documento, conseguente alla mancanza di data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento, privava il D. di qualsivoglia supporto probatorio a sostegno della debenza di ulteriori somme in relazione all’attività professionale svolta; v) la genericità della prospettazione in ordine alle prestazioni in concreto rese e la mancanza di qualsiasi riferimento ai parametri quantitativi non consentivano, d’altro canto, la liquidazione degli onorari secondo le tabelle di cui al D.M. n. 140 del 2012.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Le formulate doglianze prospettano, rispettivamente:

I) “Erronea valutazione della documentazione versata in atti”. Si ascrive al tribunale di non aver considerato che l’invio di documenti a mezzo pec rappresenta una delle modalità idonee a stabilire l’anteriorità della formazione del documento stesso e, quindi, a fornire la prova della data certa. La valutazione del tribunale, peraltro, risultava contraddittoria essendo stata riconosciuta l’attività del D. e ciò costituiva ovvia conseguenza dell’anteriorità della lettera di incarico.

II) “Violazione del principio del contraddittorio”, atteso che “…la mancata comunicazione della motivazione in ordine all’assenza di data certa del conferimento dell’incarico al D., in sede di udienza di verifica dei crediti, che modificava la proposta del curatore, ha precluso al ricorrente la possibilità di poter rappresentare le proprie ragioni” (cfr. pag. 10 del ricorso).

2. Il primo motivo si rivela complessivamente infondato.

2.1. Invero, il credito invocato dal D. riguarda il saldo di quanto asseritamente concordato tra le parti con la lettera di incarico del 31 ottobre 2013, che si assume essere stata allegata al messaggio pec del 6 dicembre 2013 inviato dalla (OMISSIS) s.r.l. in bonis al D. in relazione all’attività professionale svolta da quest’ultimo in favore della prima.

2.1.1. Il decreto oggi impugnato ha negato l’ammissione di tale credito perché ha ritenuto indimostrata la corrispondenza di quella lettera di incarico, in sé priva di validazione temporale, con il documento – indicato come “mandato.pdf’ – allegato al messaggio pec predetto. Proprio muovendo da questo presupposto, invero, il tribunale bresciano ha considerato inopponibile alla curatela quel documento e carente di qualsivoglia supporto probatorio l’assunto del D. circa le ulteriori somme (rispetto a quanto già precedentemente percepito) di cui aveva chiesto l’insinuazione. Ha aggiunto, inoltre, che la genericità della prospettazione in ordine alle prestazioni in concreto rese dall’odierno ricorrente e la mancanza di qualsiasi riferimento ai parametri quantitativi nemmeno consentivano la liquidazione degli onorari secondo le tabelle di cui al D.M. n. 140 del 2012.

2.2. E’ chiaro allora che la censura in esame, laddove invoca la certezza della data come una caratteristica propria del messaggio pec, non sembra pienamente aderente alla effettiva ratio decidendi del descritto provvedimento: ove pure ammessa la certezza della data di quel messaggio, infatti, ciò non equivale a dire che il documento ad esso allegato fosse proprio quello (scansionato ed in sé privo di validazione temporale, neppure evincendosi dal ricorso se, a sua volta, firmato digitalmente oppure munito almeno di attestazione di conformità al documento allegato al messaggio pec da cui era stato tratto) poi prodotto dal D. come lettera di incarico del 31 ottobre 2013.

2.2.1. A tanto deve aggiungersi che il messaggio pec fornisce la piena prova del testo dell’e-mail e non anche del contenuto di eventuali allegati (se non riportati integralmente nel corpo del messaggio stesso: circostanza, quest’ultima, nella specie, nemmeno dedotta), per i quali e’, quindi, necessario procedere alla loro firma digitale (pure su questo ulteriore aspetto, come si è detto, nulla emerge specificamente dal contenuto del ricorso). Invero, ed in linea generale, gli allegati che necessitano di firma devono essere sottoscritti con firma digitale in quanto la pec è esclusivamente una modalità di invio e non ha valore di sottoscrizione dei documenti.

2.2.2. E’ opportuno, infatti, rimarcare la diversa finalità cui assolvono la firma digitale e la posta elettronica certificata, talora (erroneamente) ritenuti strumenti alternativi ugualmente idonei a garantire la validità della documentazione inviata. La prima, infatti, è un meccanismo riconosciuto dall’ordinamento per sottoscrivere, in formato elettronico, un documento informatico; la seconda è un mezzo di trasmissione in grado di identificare univocamente il mittente ed il destinatario di un messaggio di posta elettronica e di attestarne i momenti di invio e ricezione. Ne consegue che, mentre la firma digitale è uno strumento idoneo a comprovare la provenienza e l’autenticità di un documento informatico, la posta elettronica certificata dimostra l’invio e la ricezione del messaggio ma non garantisce, di regola, il contenuto del documento o dei documenti ivi allegati.

2.3. Va sottolineato, inoltre, che l’asserita contraddittorietà ascritta alla valutazione del tribunale, che, secondo il ricorrente, aveva riconosciuto lo svolgimento della sua attività senza trarne la “ovvia conseguenza dell’anteriorità della lettera di incarico”, oblitera completamente che, in realtà, ciò che era in discussione, sotto il profilo della sua opponibilità nei confronti della curatela, investiva, non già lo svolgimento di quell’attività, bensì la concreta pattuizione del suo complessivo corrispettivo (parte del quale asseritamente già percepito).

2.4. Il D. assume, poi (cfr. pag. 7 del ricorso), che “… il Collegio chiedeva ai procuratori delle parti conferma della corrispondenza tra la pec del 06.12.2013 prodotta dal Dott. D. con l’istanza di ammissione al passivo e la pec del 06.12.2013 prodotta in sede di opposizione allo stato passivo con i documenti 3, 4 e 5. E, in mancanza di contestazione del legale del fallimento sulla corrispondenza della predetta documentazione, il Collegio riteneva superfluo procedere all’acquisizione del fascicolo di parte della domanda di insinuazione al passivo del Dott. D.”. Da tanto trae la conclusione che “tale valutazione del tribunale evidenzia la contraddittorietà in cui incorre successivamente riguardo all’asserita inidoneità dell’allegato alla pec (e non mail come erroneamente sostenuto dal Tribunale), denominato “documenti firmati” e “mandato pdf”… a provare che quanto inoltrato fosse proprio la lettera di incarico invocata dall’istante”.

2.4.1. In parte qua la censura è inammissibile per difetto di autosufficienza, nemmeno riportando lo specifico contenuto del corrispondente verbale di udienza da cui emergerebbe quanto da lui riferito. Deve qui solo ricordarsi che: i) in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l’esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità (cfr. Cass., SU, n. 34469 del 2019; Cass. n. 23710 del 2020, in motivazione); ii) l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un error in procedendo, presuppone comunque l’ammissibilità del motivo di censura (cfr. Cass. n. 23710 del 2020, in motivazione; Cass., SU, n. 28332 del 2019, in motivazione; Cass. n. 22880 del 2017; Cass. n. 21621 del 2007; Cass. n. 20405 del 2006).

2.5. In definitiva, l’odierna doglianza mira, nel suo complesso, ad una sostanziale richiesta di rivisitazione fattuale (neppure completamente in linea con la effettiva ratio decidendi del tribunale) non permessa in questa sede, non potendosi surrettiziamente trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass., SU, n. 34476 del 2019; Cass. n. 21381 del 2006, nonché la più recente Cass. n. 8758 del 2017).

3. Il secondo motivo può considerarsi assorbito, posto che, come si è ampiamente riferito finora, la decisione del tribunale lombardo è basata sulla impossibilità di identificare il documento unito al messaggio pec di cui si è detto proprio con quello posto dal D. a fondamento del suo (residuo) credito, indipendentemente dalla certezza, o meno, della data di quest’ultimo.

4. In definitiva, il ricorso deve essere respinto in relazione al suo primo motivo, con assorbimento del secondo, senza necessità di pronuncia in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità essendo la curatela fallimentare rimasta solo intimata.

4.1. Da ultimo, deve darsi atto, – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto recentemente precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 – che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto, mentre “spetterà all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento”.

PQM

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, dichiarandone assorbito il secondo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della medesima ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, giusta lo stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Prima civile della Corte Suprema di cassazione, il 27 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2021

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