Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21827 del 28/10/2016
Cassazione civile sez. trib., 28/10/2016, (ud. 18/07/2016, dep. 28/10/2016), n.21827
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –
Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 18174-2012 proposto da:
R.E., elettivamente domiciliato in ROMA VIA ORTI DELLA
FARNESINA 116, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO COLICA,
rappresentato e difeso dall’avvocato FABRIZIO FUSCO giusta delega in
calce;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI NAPOLI (OMISSIS), in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo
rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 182/2011 della COMM.TRIB.REG. di NAPOLI,
depositata il 09/06/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
18/07/2016 dal Consigliere Dott. GIULIO FERNANDES;
udito per il ricorrente l’Avvocato COLICA per delega dell’Avvocato
FUSCO che si riporta al ricorso;
udito per il controricorrente l’Avvocato PALATIELLO che si riporta al
controricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
FUZIO Riccardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
R.E. impugnava l’avviso di accertamento (OMISSIS) relativo a maggiori ricavi derivanti da lavoro autonomo per l’anno d’imposta (OMISSIS) accertati induttivamente ai sensi della L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, commi 181 e 183 e del D.P.R. 31 maggio 1999, n. 195, art. 4 (accertamento in base ai parametri) con conseguenti maggiori IRPEF, IVA, IRAP, addizionali regionali e sanzioni amministrative, per un totale di Euro 56.989,47.
La Commissione Regionale di Napoli rigettava l’appello proposto dal R. avverso la decisione di primo grado che, in parziale accoglimento del ricorso, aveva determinato i compensi in Euro 42.815,00 (in luogo dei 48.270,00 accertati) e recuperato a tassazione costi per Euro 3.830,00.
Ad avviso della Commissione il contribuente non aveva fornito alcuna prova idonea a farlo ritenere escluso dagli studi di settore.
Avverso tale decisione propone ricorso il R. affidato ad un motivo. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in quanto la Commissione ha omesso di pronunciarsi su uno dei motivi di appello ritualmente formulati con conseguente nullità dell’impugnata sentenza. In particolare, in ordine al secondo motivo con il quale si censurava il difetto di motivazione dell’atto impugnato (l’Ufficio si sarebbe limitato a richiamare “per la quantificazione dei compensi…le note tecniche e metodologiche” allegate al D.P.C.M. 29 gennaio 1996 e D.P.C.M. 27 marzo 1997 senza fornire alcuna motivazione ulteriore per la ripresa a tassazione dello scostamento tra ricavi presunti e ricavi dichiarati).
Il motivo è fondato.
Effettivamente la Commissione regionale nella pronuncia impugnata si è limitata a disquisire sull’onere della prova senza nulla dire riguardo alla nullità dell’avviso per omessa motivazione, eccezione che pure era stata riproposta del secondo motivo di appello. (Cass. n. 22759 del 27/10/2014; Cass. n. 11801 del 15/05/2013).
Pertanto, il ricorso va accolto e va cassata l’impugnata sentenza con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale di Napoli in diversa composizione che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.
PQM
La Corte, accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Commissione Tributaria regionale di Napoli in diversa composizione anche per le spese presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 luglio 2016.
Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2016