Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21827 del 20/10/2011

Cassazione civile sez. I, 20/10/2011, (ud. 28/09/2011, dep. 20/10/2011), n.21827

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

N.K., con domicilio eletto in Roma, via Chisimaio n. 42,

presso l’Avv. Ferrara Silvio che lo rappresenta e difende come da

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLO STATUS DI

RIFUGIATO DI ROMA e MINISTERO DELL’INTERNO, rappresentate e difese

dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso gli Uffici di questa

domiciliate in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrenti –

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI ROMA;

– intimato –

per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Roma n.

273/09 depositata in data 20 gennaio 2009.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 28 settembre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio

Zanichelli.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

N.K. ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe con la quale è stato respinto il reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Roma che ha dichiarato inammissibile in quanto tardiva l’opposizione proposta contro il diniego del riconoscimento dello status di rifugiato pronunciato dalla Commissione Territoriale di Roma.

Resiste l’Amministrazione con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere omesso la Corte d’appello di pronunciarsi in ordine al motivo di impugnazione concernente la mancata convocazione dello straniero avanti al tribunale adito con l’impugnazione del provvedimento della Commissione Territoriale che gli aveva negato lo status di rifugiato o altra idonea protezione, avendo il giudice deciso de piano per la tardività del gravame.

La censura non è fondata in quanto, avendo il giudice d’appello esaminato il motivo di impugnazione attinente alla esattezza della pronuncia impugnata in ordine al termine per l’impugnazione del provvedimento della Commissione Territoriale ha implicitamente disatteso la doglianza sulla questione pregiudiziale, ed è principio già affermato quello secondo cui integrare gli estremi dei vizio di omessa pronuncia, non basta la mancanza di una espressa statuizione del giudice, essendo necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto. Tale vizio, pertanto, non ricorre quando la decisione, adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne comporti il rigetto o la non esaminabilità pur in assenza di una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata con il capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia” (Cassazione civile, sez. 3, 23/04/2008, n. 10592).

Con il secondo motivo si deduce violazione degli artt. 737 e 738 c.p.c. per avere implicitamente la Corte d’appello negata la nullità dell’impugnata decisione benchè la pronuncia del Tribunale fosse stata assunta senza previa convocazione dello straniero in camera di consiglio in violazione del principio del contraddittorio.

Il motivo è fondato in quanto alla fattispecie si applica la normativa del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25 entrato in vigore prima del suo inizio (il ricorso al Tribunale di Roma è del giugno 2008), che all’art. 35 prevede al comma 5 che “Entro cinque giorni dal deposito del ricorso, il tribunale, con decreto apposto in calce allo stesso, fissa l’udienza in camera di consiglio.

Il ricorso e il decreto di fissazione dell’udienza sono notificati all’interessato e comunicati al pubblico ministero e alla Commissione nazionale ovvero alla competente Commissione territoriale”.

A tale procedura non si è conformato il tribunale che decidendo de plano e non fissando l’udienza camerale dandone avviso all’interessato ha vulnerato il suo diritto di difesa.

La fondatezza del motivo comporta l’assorbimento di quelli ulteriori.

Il ricorso deve dunque essere accolto e cassato il decreto impugnato con rinvio al giudice di primo grado che provvedere anche sulle spese del giudizio di appello e di questa fase.

P.Q.M.

la Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese, al Tribunale di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 28 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2011

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