Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21827 del 20/09/2017


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Cassazione civile, sez. I, 20/09/2017, (ud. 22/03/2017, dep.20/09/2017),  n. 21827

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 2323/2014 R.G. proposto da:

D.C. e C.M., rappresentate e difese dall’Avv. Paolo

Riva, con domicilio eletto in Roma, via Pinerolo, n. 22, presso lo

studio dell’Avv. Antoniofranco Todaro;

– ricorrenti –

contro

FALLIMENTO DELLA (OMISSIS) S.A.S. IN LIQUIDAZIONE E DI D.N.,

D.A., D.R. E D.C., in persona del curatore

p.t. dott. R.F., rappresentato e difeso dagli Avv.

Andrea Bassi e Nicola Cioce, con domicilio eletto in Roma, via

Pisistrato, n. 11, presso lo studio dell’Avv. Gianni Romoli;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 4074/13

depositata il 14 novembre 2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 marzo 2017

dal Consigliere Dr. Guido Mercolino;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore generale Dr. SOLDI Annamaria, che ha chiesto

la dichiarazione d’inammissibilità ed in subordine il rigetto del

ricorso.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Che con sentenza del 14 novembre 2013 la Corte d’appello di Milano ha rigettato il reclamo proposto da C.M. e D.C. e D.S., in qualità di eredi di D.R., avverso la sentenza del 19 giugno 2013, con cui il Tribunale di Como aveva dichiarato il fallimento del loro dante causa, in estensione di quello della (OMISSIS) S.a.s. in liquidazione;

che avverso la predetta sentenza la C. e D.C. hanno proposto ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi;

che il curatore del fallimento ha resistito con controricorso, illustrato anche con memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che il ricorso risulta notificato il 13 gennaio 2014, su richiesta presentata il 10 gennaio 2014, e quindi successivamente alla scadenza del termine di trenta giorni previsto dalla L. Fall., art. 18, comma 14, decorrente dalla notificazione della sentenza impugnata, effettuata a cura della Cancelleria della Corte d’appello il 14 novembre 2013;

che va pertanto dichiarata l’inammissibilità dell’impugnazione, con la conseguente condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano come dal dispositivo.

PQM

 

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna le ricorrenti al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 22 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2017

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