Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21826 del 28/10/2016


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Cassazione civile sez. trib., 28/10/2016, (ud. 18/07/2016, dep. 28/10/2016), n.21826

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13727-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

CELLULOSE CONVERTING EQUIPMENT SRL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 104/2011 della COMM.TRIB.REG. dell’ABRUZZO,

depositata il 13/04/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/07/2016 dal Consigliere Dott. GIULIO FERNANDES;

udito per il ricorrente l’Avvocato PALATIELLO che si riporta al

ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Cellulose Converting Equipment s.r.l. impugnava l’avviso di irrogazione di sanzioni, notificatole il 27 marzo 2007, per un ammontare di Euro 66.925,00 per omessa fatturazione e registrazioni di operazioni non imponibili od esenti, irregolare tenuta della contabilità e per mancata indicazione nelle fatture o documenti doganali di corrispettivi superiori a quelli reali per oltre il 5%.

La Commissione Tributaria Regionale di L’Aquila – sezione distaccata di Pescara confermava la decisione del primo giudice di accoglimento del ricorso.

Ad avviso della Commissione l’atto di irrogazione delle sanzioni era stato notificato entro il termine di un anno previsto dal D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 16 dall’atto di contestazione delle infrazioni ma quest’ultimo era stato notificato ben oltre il termine di cinque anni di cui all’art. 20 citato D.Lgs.. Precisava inoltre la Commissione che alla fattispecie de quo non poteva trovare applicazione la proroga del termine di decadenza di due anni, per effetto della L. n. 289 del 2002, art. 10contrariamente a quanto sostenuto dall’Ufficio.

Avverso tale oltre decisione propone ricorso l’Agenzia delle Entrate affidato ad un motivo.

La Cellulose Converting Equipment è rimasta intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione del combinato disposto del D.Lgs. n. 427 del 1997, artt. 16 e 20 e della L. n. 289 del 2002, art. 10 (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3) per avere la Commissione Tributaria Regionale erroneamente ritenuto non applicabile alla fattispecie in esame la proroga di due anni di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 10.

Il motivo è fondato.

In tema di sanzioni per violazione di norme tributarie, il D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 20 come modificato, con effetto dal 1 aprile 1998, dal D.Lgs.5 giugno 1998, n. 203 e successivamente dal D.Lgs. 30 marzo 2000, n. 99, stabilisce che la contestazione debba essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione “o nel diverso termine previsto per l’accertamento dei singoli tributi”. Tale ultimo inciso, per il suo riferimento operato in termini generali, rende applicabili anche eventuali disposizioni di proroga dei termini medesimi, fra le quali quella di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 10 che prevede per i contribuenti che non si, avvalgono delle norme di definizione agevolata, dettate dalla medesima L. n. 289, artt. 7 e 9 la proroga di due anni dei termini per la notifica degli avvisi di accertamento, sia per le imposte sui redditi, che per l’imposta sul valore aggiunto.(Cass. n. 1375 del 21/01/2011 nonchè Cass. n. 12870 del 2012 in motivazione).

Nel caso in esame l’atto di contestazione delle infrazioni è stato notificato il 30.11.2006, quindi entro il 31 dicembre 2006 termine di scadenza della proroga di due anni (decorrente dal 31 dicembre 2004, essendo il 1999 l’anno cui si riferivano le violazioni).

Pertanto, il ricorso va accolto e l’impugnata sentenza cassata. Ricorrono i presupposti per la decisione nel merito della causa – ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto – nel senso del rigetto dell’originario ricorsa. Ed infatti la società ricorrente non ha riproposto innanzi alla Commissione tributaria regionale le questioni di merito ritenute assorbite dalla Commissione Tributaria Provinciale (cfr. Cass n. 24267 del 27/11/2015secondo cui “Nel processo tributario, il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 56 impone la specifica riproposizione in appello, in modo chiaro ed univoco, sia pure “per relationem”, delle questioni non accolte dalla sentenza di primo grado, siano esse domande o eccezioni, sotto pena di definitiva rinuncia, sicchè non è sufficiente il generico richiamo del complessivo contenuto degli atti della precedente fase processuale.” Vedi anche n. 26830 del 18/12/2014 n. 17950 del 19/10/2012: ” Nel processo tributario, improntato a criteri di speditezza e concentrazione, la volontà dell’appellato di riproporre le questioni assorbite, pur non occorrendo a tal fine alcuna impugnazione incidentale, deve essere espressa, a pena di decadenza, nell’atto di controdeduzioni da depositare nel termine previsto per la costituzione in giudizio, e non può essere manifestata in atti successivi, che esplicano una funzione meramente illustrativa.”).

Le spese dell’intero processo vanno interamente compensate tra le parti essendo intervenuto l’orientamento giurisprudenziale in materia di proroga dei termini sopra richiamato successivamente alla proposizione del ricorso introduttivo del giudizio.

PQM

La Corte, accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso; compensa le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2016

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