Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21826 del 20/10/2011
Cassazione civile sez. I, 20/10/2011, (ud. 28/09/2011, dep. 20/10/2011), n.21826
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
M.V., M.A., P.M.A., M.
D. con domicilio eletto in Roma, piazza del Popolo n. 18 presso
l’Avv. Frisani Pietro L. che li rappresenta e difende come da procura
in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
MINISTERO DELLA ECONOMIA E DELLE FINANZE;
– intimato –
per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Napoli n.
7435/RG/08 depositato il 3 luglio 2009.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
giorno 28 settembre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio
Zanichelli;
sentite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LETTIERI Nicola che ha concluso per l’inammissibilità
del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Le parti i epigrafe ricorrono per cassazione nei confronti del decreto della Corte d’appello che ha rigettato il ricorso da loro proposto ex lege n. 89 del 2001 quali eredi di M.G. per difetto di prova di tale qualità.
L’intimata Amministrazione non ha proposto difese.
Il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’unico motivo di ricorso con il quale si deduce violazione della L. n. 89 del 2001 e dell’art. 6 della CEDU per avere la Corte d’appello ritenuto carente la prova della qualità di eredi dei ricorrenti sulla sola base della mancanza dei requisiti di legge in ordine alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà depositata in atti è fondato.
Premesso invero che la qualità di erede nella fattispecie non attiene alla legittimazione processuale ma alla fondatezza della domanda, della stessa poteva essere data prova con ogni mezzo per cui ha errato la Corte di merito a valutare unicamente la regolarità della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà senza considerare anche altri elementi di giudizio quali, ad esempio, la mancata contestazione della qualità di eredi da parte dell’Amministrazione convenuta, pur presente nel giudizio, o quanto risultante dal fascicolo del giudizio di marito di cui pure era stata richiesta l’acquisizione.
Il ricorso deve dunque essere accolto e cassato il decreto impugnato con rinvio della causa al giudice a quo.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 28 settembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2011