Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21826 del 09/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 09/10/2020, (ud. 25/02/2020, dep. 09/10/2020), n.21826

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. VENEGONI Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1615-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

T.N., elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIOSUE’ CARDUCCI

4, presso lo studio dell’avvocato MAURO PELO, rappresentato e difeso

dall’avvocato ALESSANDRO FIORAVANTI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 117/2012 della COMM.TRIB.REG. di FIRENZE,

depositata il 26/11/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/02/2020 dal Consigliere Dott. VENEGONI ANDREA.

 

Fatto

RITENUTO

CHE:

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso, con un motivo, contro la sentenza della CTR della Toscana che aveva respinto l’appello contro la sentenza della CTP di Pisa, che aveva annullato l’accertamento relativo all’anno 2005 nei confronti di T.N., titolare di ditta individuale, basato sulla rettifica delle rimanenze iniziali.

Il contribuente si è costituito con controricorso.

In vista dell’udienza odierna, l’ufficio ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Con l’unico motivo di ricorso l’ufficio deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 92 e 110 TUIR, e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Nelle more dell’udienza, la stessa Agenzia ricorrente ha depositato un’istanza, datata 11.2.2020, con cui ha dato atto del fatto che la Direzione Provinciale di Pisa ha comunicato che il contribuente ha presentato domanda di definizione della controversia ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, provvedendo al pagamento previsto per il perfezionamento della definizione.

Alla memoria ha allegato una dichiarazione della Direzione Provinciale di Pisa del 21.1.2020 in cui si dà atto di quanto sopra.

Conseguentemente, l’Agenzia ha chiesto che questa Corte dichiari l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere a spese compensate.

Alla luce della documentazione prodotta e della richiesta proveniente dallo stesso ricorrente, deve quindi dichiararsi cessata la materia del contendere, con estinzione del giudizio.

Per giurisprudenza di questa Corte il pagamento a seguito di definizione agevolata comprende le spese processuali, atteso che, per espressa previsione di legge, “Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate” (D.L. 119 del 2018, art. 6, comma 13; conf. art. 46, comma 3, proc. trib.).

P.Q.M.

Dichiara estinta la causa per intervenuta cessazione della materia del contendere.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 25 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2020

 

 

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