Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21825 del 29/08/2019

Cassazione civile sez. II, 29/08/2019, (ud. 14/03/2019, dep. 29/08/2019), n.21825

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 19720/2015 R.G., proposto da:

V.G., VI.GA. E V.S., quest’ultima in proprio

e quale procuratrice generale di T.A.M., rappresentati e

difesi dall’avv. Giuseppe D’angelo e dall’avv. Francesco Sgroi, con

domicilio in Catania, via Milano n. 20;

– ricorrenti –

contro

V.M., rappresentata e difesa dall’avv. Giorgio de Nova e

dall’avv. Alessandro Accinni, con domicilio eletto in Roma alla

Piazza Adriano n. 8, presso lo studio dell’avv. Giovanni F.

Biasiotti Mogliazza;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania n. 395/2015,

depositata in data 25.2.2015;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14.3.2019 dal

Consigliere Dott. Giuseppe Fortunato.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Catania, in parziale accoglimento dell’impugnazione proposta da V.M. ed in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato la nullità parziale dell’atto di transazione del 23.11.1989, nella parte in cui i contraenti avevano regolato la divisione dell’eredità di Vi.Ga..

V.M. aveva chiesto al tribunale di Siracusa di disporre la divisione giudiziale dell’eredità del padre V.S. e del nonno paterno Vi.Ga., previa dichiarazione di nullità o previo annullamento del contratto del 23.11.1989 con cui erano stati definiti, tra i coeredi, i diritti spettanti a ciascuno sulle due distinte masse, lamentando – in particolare – che nulla le era stato riconosciuto relativamente alla successione del nonno paterno.

I convenuti avevano eccepito la prescrizione dell’azione di riduzione, deducendo l’improponibilità della domanda riguardo ai cespiti di cui avevano disposto prima dell’introduzione della causa.

La Corte distrettuale ha ritenuto che il rogito impugnato avesse un contenuto complesso, poichè, oltre ad una divisione transattiva pienamente valida – relativa alla successione di V.S., contemplava una transazione divisoria relativamente all’eredità di Vi.Ga., nulla per difetto di causa.

La sentenza ha osservato che l’accordo di divisione dell’eredità di V.S. aveva recepito il contenuto di una perizia che aveva esattamente ricostruito l’asse da dividere ed individuato gli immobili da assegnare a V.M.; che il contratto, attribuendo alla resistente gli immobili individuati nella relazione tecnica, aveva salvaguardato il rapporto di proporzionalità tra il valore dei beni assegnati e la quota spettante alla resistente.

Quanto alla successione di Vi.Ga., la Corte di merito ha invece ritenuto mancante il requisito della reciprocità delle concessioni, poichè la V. nulla aveva ottenuto dall’eredità del nonno, avendo i contraenti operato l’integrale stralcio della quota spettante alla coerede, senza alcuna indicazione dei beni facenti parte del patrimonio da dividere e senza il necessario apporzionamento proporzionale dei beni.

Per la cassazione della sentenza, V.G., V.S., Vi.Ga. e T.A.M. ha proposto ricorso sulla base di un unico motivo di ricorso.

V.M. ha proposto controricorso, illustrato con memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso si denuncia la violazione degli artt. 713 c.c. e e ss., artt. 761,762,763,1965 c.c., art. 1972 c.c. e ss., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver la sentenza dichiarato erroneamente la nullità parziale del contratto del 23 novembre 1989, non considerando che, pur dovendosi dividere patrimoni ereditari distinti, non era precluso alle parti unificare le due masse in una regolazione unitaria, attribuendo a taluno dei coeredi solo beni facenti parte di una di esse, con rinuncia ai diritti sull’altro compendio da dividere.

In particolare, la convenzione conteneva la rinuncia parziale della V. ai diritti che le spettavano sull’unitario asse ereditario, costituito dai beni provenienti da entrambe le successioni, e ciò era sufficiente per ritenere sussistente il requisito delle reciproche concessioni, data la stretta correlazione tra i beni ricevuti dalla successione di V.S. e la rinuncia ai diritti sull’eredità di Vi.Ga..

Il motivo è fondato nei termini che seguono.

La Corte di merito, nell’interpretare il contenuto del rogito del 23.11.1989 con cui le parti avevano definito i reciproci diritti successori, ha ritenuto che l’accordo avesse tutti i requisiti di una valida divisione transattiva riguardo all’eredità paterna e che costituisse invece una transazione divisoria riguardo all’eredità di Vi.Ga., nulla per difetto di causa poichè la resistente non aveva ottenuto alcunchè dalla divisione dell’asse del nonno paterno, essendo il contratto era privo del necessario “apporzionamento proporzionale” dei cespiti da dividere.

Secondo la sentenza impugnata, il requisito delle reciproche concessioni non poteva apprezzarsi con riferimento ai beni del compendio paterno, poichè quest’ultimo era stata oggetto della distinta divisione transattiva (cfr. sentenza pag. 13).

La qualificazione del contratto, per la parte relativa alla successione di Vi.Ga., ha dunque preso l’avvio dalla premessa secondo cui la regolazione pattizia delle divisioni riguardanti più masse ereditarie non sarebbe suscettibile di una valutazione unitaria e darebbe luogo necessariamente a disposizioni distinte e non comunicanti, da valutare atomisticamente sotto il profilo causale.

La configurabilità di divisioni distinte in presenza di una pluralità di patrimoni ereditari è però principio derogabile su accordo delle parti sia nella divisione giudiziale che in quella consensuale e – quindi l’autonomia delle singole masse non impedisce, di per sè, alla parti di definire consensualmente ogni rapporto nascente da eredità distinte mediante una regolazione unitaria.

In caso di transazione divisoria, la sussistenza del requisito delle reciproche concessioni può essere scrutinata alla luce dell’intero contenuto dell’accordo, non ostandovi l’autonomia delle singole divisioni derivante dalla pluralità delle masse cadute in comunione. Nello specifico, occorreva quindi considerare che, come evidenziato dai ricorrenti, la V., sottoscrivendo il contratto, aveva espressamente rinunciato a qualsiasi diritto sulla successione di Vi.Ga. e si era dichiarata pienamente soddisfatta dall’attribuzione di quattro immobili rientranti nell’eredità di V.S..

L’errore in cui è incorsa la sentenza impugnata (che non investe il giudizio di fatto sull’esatta individuazione della volontà negoziale, che è sindacabile solo per vizi di motivazione: cfr. Cass. 13399/2005; Cass. 5387/1999; Cass. 21064/2004), consiste quindi nell’aver scisso ed isolato le singole pattuizioni, senza tener conto del possibile collegamento tra i vantaggi ottenuti dalla resistente e la rinuncia ai diritti sul compendio ereditario di Vi.Ga., non essendo lecito escludere aprioristicamente “la possibilità di individuare le reciproche concessioni con riferimento alla comunione dei beni del padre, avendo l’atto natura di divisione transattiva” (cfr. sentenza pag. 13).

Consegue quindi l’accoglimento dell’unico motivo di ricorso.

La sentenza impugnata è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa ad altra sezione della Corte d’appello di Catania, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie l’unico motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa ad altra sezione della Corte d’appello di Catania anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 14 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 agosto 2019

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