Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21825 del 20/09/2017


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Cassazione civile, sez. I, 20/09/2017, (ud. 22/03/2017, dep.20/09/2017),  n. 21825

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. di VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 20653/2011 R.G. proposto da:

CONSORZIO CAMPAGNA PRODUCE SOC. COOP. AGR. A R.L., in persona del

legale rappresentante p.t. M.C., rappresentato e difeso

dall’Avv. Marinella Ferrari, con domicilio eletto in Roma, via L.

Settembrini, n. 30, presso lo studio dell’Avv. Giuliano Leuzzi;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO DELLA (OMISSIS) S.R.L.;

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di Salerno depositato il 6 luglio

2011;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 marzo 2017

dal Consigliere Dr. Guido Mercolino;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore generale Dr. SOLDI Annamaria, che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con decreto del 6 luglio 2011, il Tribunale di Salerno ha rigettato l’opposizione proposta dal Consorzio Campagna Produce Soc. Coop. a r.l. avverso lo stato passivo del fallimento della (OMISSIS) S.r.l., negando l’ammissione al passivo di un credito di Euro 67.883,40 per forniture di prodotti alimentari.

A fondamento della decisione, il Tribunale ha innanzitutto rigettato l’istanza di concessione di un termine per il deposito di documenti non prodotti nel procedimento di verificazione del passivo, escludendo l’applicabilità dell’art. 183 c.p.c., comma 6, per effetto dell’autonoma disciplina dettata dal R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 98 e ss., e rilevando l’intervenuta decadenza della ricorrente dalla predetta facoltà, ai sensi della L. Fall., art. 99, comma 2, n. 4, per effetto della mancata indicazione dei documenti nel ricorso introduttivo.

Premesso inoltre che il giudizio aveva ad oggetto l’impugnazione della decisione adottata dal Giudice delegato, il quale aveva escluso il credito dell’opponente in accoglimento dell’eccezione di pagamento formulata dal curatore, ha ritenuto che il documento specificamente allegato a sostegno della domanda, costituito dal prospetto della situazione patrimoniale dello opponente al 31 dicembre 2009, risultasse inidoneo a dimostrare l’esistenza del credito, mentre gli altri documenti prodotti non erano utilizzabili, non avendo l’opponente fondato sugli stessi alcuna difesa.

2. Avverso il predetto decreto il Consorzio ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, illustrati anche con memoria.

Il curatore del fallimento non ha svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo d’impugnazione, il Consorzio denuncia la violazione e la falsa applicazione della L. Fall., art. 99, commi 2, n. 4 e comma 9, e dell’art. 24 Cost., comma 2, e art. 11 Cost., comma 2, osservando che, nel rigettare l’istanza di concessione del termine per la produzione di documenti, il Tribunale non ha considerato che, a fronte della eccezione di estinzione del credito formulata dal curatore nella memoria di costituzione, esso ricorrente aveva il diritto di precisare la propria domanda e di richiedere mezzi istruttori. Precisato infatti che a sostegno della predetta eccezione erano stati prodotti gli assegni utilizzati per il pagamento, sostiene che nel giudizio di opposizione trovano applicazione in via analogica i principi dettati per il giudizio d’appello, e segnatamente l’art. 345 c.p.c., con la conseguenza che il curatore non può compiere attività ad istanza di parte nè produrre documenti nuovi, mentre tale produzione deve ritenersi consentita alla parte ricorrente. Aggiunge che la preclusione introdotta dalla L. Fall., art. 99, comma 1, n. 4, analogamente a quella prevista per il processo del lavoro, non si traduce nell’inammissibilità di qualsiasi allegazione fattuale o deduzione istruttoria, dovendosi ammettere la possibilità di nuove acquisizioni, a garanzia del contraddittorio, pur in mancanza di una norma analoga a quella dell’art. 420 c.p.c., comma 1, u.p..

1.1. Il motivo è infondato.

In tema di opposizione allo stato passivo, questa Corte ha già avuto modo di affermare ripetutamente che il relativo giudizio, nella configurazione introdotta dal D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, pur avendo carattere impugnatorio, non è assimilabile all’appello, trattandosi di un giudizio a cognizione piena attraverso il quale il ricorrente mira ad ottenere la rimozione di un provvedimento emesso sulla base di una cognizione sommaria ed idoneo ad acquistare, ai sensi della L. Fall., art. 96, efficacia di giudicato meramente endofallimentare. Nell’ambito di tale giudizio, integralmente ed autonomamente disciplinato dalla L. Fall., art. 99, non trova applicazione l’art. 345 c.p.c., con la conseguente ammissibilità della produzione di nuovi documenti e della deduzione di nuovi mezzi istruttori, la cui indicazione deve tuttavia aver luogo, a pena di decadenza, negli atti introduttivi, come prescritto dall’art. 99, comma 2, n. 4, non essendo prevista la concessione dei termini di cui all’art. 183 c.p.c., ammissibile, a garanzia del contraddittorio, esclusivamente per consentire al ricorrente di replicare o richiedere mezzi istruttori in conseguenza di domande o eccezioni nuove della parte resistente (cfr. Cass., Sez. 6, 6/03/ 2017, n. 5596; Cass., Sez. 1, 6/11/2013, n. 24972; 25/02/2011, n. 4708).

Alla stregua di tale principio, che il Collegio condivide ed intende ribadire anche in questa sede, non merita censura il decreto impugnato, nella parte in cui ha escluso l’ammissibilità dei nuovi documenti prodotti dal ricorrente per contrastare l’eccezione di pagamento proposta dal curatore, in quanto non depositati nel procedimento di verificazione del passivo e non indicati nel ricorso introduttivo del giudizio di opposizione: considerato infatti che, come ammesso dalla stessa difesa del ricorrente, l’avvenuta estinzione del credito fatto valere dal Consorzio era stata dedotta dal curatore fin dalla fase dinanzi al Giudice delegato, il quale l’aveva addotta a giustificazione del rigetto dell’istanza d’insinuazione al passivo, l’eccezione proposta nella fase successiva non presentava carattere di novità, tale da imporre la concessione alla controparte di un termine per replicare, incombendo al ricorrente l’onere d’indicare tempestivamente i mezzi istruttori necessari per dimostrare il fondamento della pretesa azionata, anche in relazione alla motivazione del provvedimento di rigetto. Nessun rilievo può assumere, a tal fine, la circostanza, fatta valere dalla difesa del ricorrente, che a sostegno della predetta eccezione il curatore avesse prodotto, nel giudizio di opposizione, gli assegni mediante i quali era stato effettuato il pagamento, in luogo delle scritture contabili che si era limitato a richiamare nella fase sommaria, dal momento che, indipendentemente dall’acquisizione di tali documenti, la questione dell’estinzione del credito doveva considerarsi già entrata a far parte del thema probandum della controversia, essendo stata introdotta nella dialettica processuale ancor prima dell’emissione del provvedimento del Giudice delegato.

2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2751-bis c.c., n. 5 e l’omessa pronuncia, rilevando che il decreto impugnato non ha esaminato la richiesta di riconoscimento del privilegio previsto dalla predetta disposizione, applicabile in ragione della natura di esso creditore, consorzio di cooperative agricole aventi come oggetto sociale la produzione e la vendita di latte vaccino.

2.1. Il motivo è infondato.

In quanto logicamente e giuridicamente consequenziale all’integrale rigetto della domanda di ammissione al passivo, il mancato esame della questione concernente la collocazione del credito azionato non si traduce in una omissione pronuncia, la quale ricorre soltanto nel caso in cui manchi completamente il provvedimento del giudice indispensabile per la soluzione del caso concreto, e non è pertanto configurabile qualora, come nella specie, una questione debba ritenersi implicitamente o esplicitamente assorbita in altre statuizioni, pur in assenza di argomentazioni che la riguardino specificamente (cfr. Cass., Sez. lav., 26/01/2016, n. 1360; Cass., Sez. 5, 20/02/ 2015, n. 3417; Cass., Sez. 3, 25/09/2012, n. 16254).

3. Il ricorso va pertanto rigettato, senza che occorra provvedere al regolamento delle spese processuali, avuto riguardo alla mancata costituzione dell’intimato.

PQM

 

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 22 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2017

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