Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21825 del 09/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 09/10/2020, (ud. 25/02/2020, dep. 09/10/2020), n.21825

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. VENEGONI Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1574-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL IN LIQUIDAZIONE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 87/2012 della COMM.TRIB.REG. di TRIESTE,

depositata il 20/11/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/02/2020 dal Consigliere Dott. VENEGONI ANDREA.

 

Fatto

RITENUTO

CHE:

La società (OMISSIS) srl impugnava due avvisi di accertamento, relativi agli anni 2003 e 2004, con i quali l’ufficio aveva recuperato a tassazione alcuni costi, relativi a spese per trasferte del personale (pasti, biglietti aerei, affitti di immobili da adibire a foresteria) perchè ritenuti non inerenti.

La CTP di Gorizia rigettava il ricorso della società.

La stessa proponeva appello, e la CTR del Friuli Venezia Giulia, in parziale accoglimento dello stesso, riconosceva come deducibili i costi relativi ai pasti, mentre confermava il recupero a tassazione dei costi relativi ai biglietti aerei e alle locazioni degli alloggi. Escludeva, poi, le sanzioni per l’incertezza sul principio di inerenza.

Per la cassazione di tale sentenza ricorre l’ufficio sulla base di un motivo.

Il contribuente non. si è costituito.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Con l’unico motivo di ricorso l’ufficio deduce violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6 e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 8, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

La CTR ha errato sul concetto di “incertezza normativa” che permette l’esclusione dalle sanzioni.

Preliminarmente occorre rilevare che la notifica del ricorso appare regolare.

Non emerge dagli atti una circostanza diversa da quella che risulta dalla notifica effettuata dall’ufficio, secondo cui il contribuente è fallito, e la notifica è stata, per questo, compiuta presso lo studio del curatore.

La notifica deve, pertanto, ritenersi regolare in mancanza di elementi contrari.

Il ricorso è fondato.

Il D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, comma 2, recita che:

Non è punibile l’autore della violazione quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono, nonchè da indeterminatezza delle richieste di informazioni o dei modelli per la dichiarazione e per il pagamento.

Il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 8, a sua volta, afferma che:

La commissione tributaria dichiara non applicabili le sanzioni non penali previste dalle leggi tributarie quando la violazione è giustificata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce.

Questa Corte (sez. V n. 18405 del 2018) in merito al concetto di “incertezza normativa” ha avuto modo di chiarire che:

“per “incertezza normativa oggettiva tributaria” deve intendersi la situazione giuridica oggettiva, che si crea nella normazione per effetto dell’azione di tutti i formanti del diritto, tra cui in primo luogo, ma non esclusivamente, la produzione normativa, e che è caratterizzata dall’impossibilità, esistente in sè ed accertata dal giudice, d’individuare con sicurezza ed univocamente, al termine di un procedimento interpretativo metodicamente corretto, la norma giuridica sotto la quale effettuare la sussunzione di un caso di specie; l’incertezza normativa oggettiva costituisce una situazione diversa rispetto alla soggettiva ignoranza incolpevole del diritto come emerge dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 6 che distingue in modo netto le due figure dell’incertezza normativa oggettiva e dell’ignoranza (pur ricollegandovi i medesimi effetti) e perciò l’accertamento di essa è esclusivamente demandata al giudice e non può essere operato dalla amministrazione; l’incertezza normativa oggettiva non ha il suo fondamento nell’ignoranza giustificata, ma nell’impossibilità, abbandonato lo stato d’ignoranza, di pervenire comunque allo stato di conoscenza sicura della norma giuridica tributaria. L’essenza del fenomeno dell’incertezza normativa oggettiva si può rilevare attraverso una serie di fatti indice, che spetta al giudice accertare e valutare nel loro valore indicativo, e che sono stati individuati a titolo di esempio e, quindi, non esaustivamente: 1) nella difficoltà d’individuazione delle disposizioni normative, dovuta magari al difetto di esplicite previsioni di legge; 2) nella difficoltà di confezione della formula dichiarativa della norma giuridica; 3) nella difficoltà di determinazione del significato della formula dichiarativa individuata; 4) nella mancanza di informazioni amministrative o nella loro contraddittorietà; 5) nella mancanza di una prassi amministrativa o nell’adozione di prassi amministrative contrastanti; 6) nella mancanza di precedenti giurisprudenziali; 7) nella formazione di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, magari accompagnati dalla sollecitazione, da parte dei Giudici comuni, di un intervento chiarificatore della Corte costituzionale; 8) nel contrasto tra prassi amministrativa e orientamento giurisprudenziale; 9) nel contrasto tra opinioni dottrinali; 10) nell’adozione di norme di interpretazione autentica o meramente esplicative di norma implicita preesistente. Tali fatti indice devono essere accertati, esaminati ed inseriti in procedimenti interpretativi della formazione che siano metodicamente corretti e che portino inevitabilmente a risultati tra loro contrastanti ed incompatibili. Costituisce, quindi, causa di esenzione del contribuente dalla responsabilità amministrativa tributaria una condizione di inevitabile incertezza sul contenuto, sull’oggetto e sui destinatari della norma tributaria, ossia l’insicurezza ed equivocità del risultato conseguito attraverso la sua interpretazione”.

Ora, ritiene il collegio che sulla norma che viene in rilievo nel caso di specie (art. 75 tuir, ora art. 109 tuir) non vi siano tali condizioni di incertezza.

La CTR, nel caso di specie, pare più confondere l’incertezza normativa con l’applicazione nel caso concreto, come essa stessa espressamente afferma. In altri termini, quello che poteva essere dubbio nella specie era se le spese in questione rientrassero o meno nel concetto di “spese inerenti”, ma non il concetto di “spese inerenti” in sè.

Si trattava, quindi, di un dubbio di fatto, ma non, come chiarisce la sentenza sopra citata, attinente al significato della norma. La disposizione sul concetto di “inerenza” esprime un concetto generale, ma in sè chiaro. Può essere dubbia la sua applicazione in relazione ai casi concreti, ma tale situazione non integra “incertezza normativa”.

La sentenza impugnata deve, quindi, essere cassata.

La causa deve essere rinviata al giudice di merito, perchè, considerando che per una parte le spese sono state riconosciute come deducibili, questo potrebbe avere effetto sull’applicazione della sanzione.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR del Friuli-Venezia Giulia, in diversa composizione, anche per le pronuncia sulle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 25 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2020

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