Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21825 del 07/09/2018

Cassazione civile sez. trib., 07/09/2018, (ud. 05/07/2018, dep. 07/09/2018), n.21825

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. D’OVIDIO Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17904-2011 proposto da:

L.S., elettivamente domiciliato in ROMA VIA PORTUENSE

104, presso lo studio dell’avvocato DE ANGELIS ANTONIA,

rappresentato e difeso dall’avvocato MARCO TITA giusta delega in

calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE UFFICIO CONTROLLI DI

CATANIA, SERIT SICILIA SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 187/201,0 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

CATANIA, depositata il 24/05/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/07/2018 dal Consigliere Dott. PAOLA D’OVIDIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE SERGIO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Nel settembre 2006 L.S. proponeva ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Catania avverso la cartella di pagamento n. (OMISSIS), notificata il 3/8/2006, relativa ad IRPEE ed ILOR per gli anni 1991 e 1992, per complessivi Euro 22.666,97, deducendo di aver adempiuto a tali oneri nei termini della imposta, in quanto non aveva mai chiesto di usufruire del beneficio della sospensione conseguente al sisma del 1990, ma che, per il tempo trascorso, non poteva esibire la prova dei relativi versamenti, ed eccependo comunque la prescrizione delle pretese; aggiungeva che la notifica della cartella era tardiva, sulla base di quanto affermato dal precedente di legittimità costituito da Cass. n. 16104/2005, relativo al D.L. 17 giugno 2005, art. 1, comma 5 bis, conv. dalla L. n. 156 del 2005, secondo il quale i termini perentori fissati per la notifica della cartella valevano anche per il passato. Si costituiva l’Agenzia delle Entrate sostenendo che la sospensione dei termini era automatica e che il contribuente non si era avvalso della sanatoria.

L’adita Commissione, con sentenza n. 132/07/2007, accoglieva il ricorso, con condanna alle spese.

Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate proponeva appello alla Commissione Tributaria Regionale, la quale accoglieva il gravame con sentenza n. 187/34/10, emessa il 26/4/2010 e depositata il 25/5/2010, non notificata.

Contro la sentenza di appello L.S. ha proposto ricorso fondato su i seguenti tre motivi: 1) Violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, per assoluto difetto della motivazione dell’impugnata sentenza circa un fatto controverso e decisivo della controversia, 2) Violazione dell’art. 2220 c.c. e art. 2697 c.c., comma 2 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per non aver tenuto conto della illegittimità della richiesta della Amministrazione per decorso di oltre un decennio; 3) Violazione del D.L. 17 giugno 2005, n. 106, art. 1, convertito dalla L. 11 luglio 2005, n. 156 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per non aver tenuto conto della intervenuta decadenza del termine per la riscossione delle somme. L’Agenzia delle Entrate e la Serit Sicilia s.p.a. non hanno depositato controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. L’Ufficio delle Entrate di Catania, con la cartella di pagamento di cui e causa, ha richiesto nell’anno 2006 il pagamento di somme dovute per IREPD relativa all’anno 1991 e per IRPEV ed ILOR relative all’anno 1992.

Il ricorrente, premesso che sin dal ricorso introduttivo aveva allegate) di non aver mai chiesto il beneficio della sospensione dei pagamenti previsto in occasione del sisma della Sicilia orientale del 13 dicembre 1990 (ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 21 dicembre 1990, n. 2057 e successive molteplici ordinanze di differimento), e di avere pertanto regolarmente eseguito i relativi pagamenti, pur non potendo reperire le ricevute in considerazione del tempo trascorso, lamenta, da un lato, che la decisione impugnata avrebbe omesso qualunque motivazione su tale tatto controverso e decisivo (primo motivo), e, dall’altro, che tale decisione avrebbe violato sia l’art. 2220 c.c. e art. 2697 c.c., comma 2, in quanto sarebbe stato onere dell’Amministrazione Finanziaria provare che il contribuente aveva richiesto tale beneficio (secondo motivo), sia il D.L. n. 106 del 2005, art. 1 convertito dalla L. n. 156 del 2005, non avendo tenuto conto della intervenuta decadenza del termine per la riscossione delle somme (terzo motivo).

1.1 Osserva la Corte che va esaminato il secondo motivo di ricorso poichè, in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida” – desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. – deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale. Ciò in considerazione del fatto che si impone un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell’impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, ed è consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell’ordine delle questioni da trattare, di cui all’art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall’art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass. Sez. U, 08/05/2014, n. 9936, Rv. 630490 -01: Cass., sez. 6-1., n. 12002 del 28/05/2014, n. 12002, Rv. 631058 – 01; da ultimo Cass., sez. 5, 11/05/2018, n. 11458. Rv. 648510 – 01).

Il secondo motivo è fondato.

La sentenza impugnata ha laconicamente affermato che “è ineccepibile l’effetto automatico della reiterata sospensione … secondo il chiaro tenore delle ordinante citate e secondo il consolidato orientamento di questo Collegio. In particolare. L’art. 1 dell’ordinanza 21/12/1990 esordisce “Sono sospesi.. “; l’art. 3 disciplina l’ambito territoriale della sospensione e delle agevolazioni previste dall’art. 2 rinviando al decreto della Presidenza del Consiglio; l’art. 4 fissa la decorrenza della sospensionè. Tale motivazione, oltre che estremamente generica, omettendo del tutto di dare conto delle conseguenze dell’asserito effetto “automatico” della reiterata sospensione sulla pretesa tributaria di cui è causa, neppure menziona la circostanza, dedotta dal ricorrente, dell’asserito avvenuto pagamento nel periodo d’imposta di competenza per non aver fruito della sospensione e della conseguente impossibilità di reperire le ricevute in relazione al tempo trascorso.

Invero, l’argomentazione sulla quale la sentenza della CTR fonda la statuizione di rigetto del ricorso proposto dal L. (ossia l’effetto sospensivo “automatico” della sospensione della pretesa tributaria), ove possa essere intesa quale ragione dell’implicito rigetto dell’eccezione di pagamento, non può essere condivisa.

Infatti, l’art. 1 dell’ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 21.12.1990, che prevede la sospensione dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti di natura tributaria, con conseguente sospensione anche dei termini per l’accertamento e la riscossione delle imposte, deve essere interpretato in connessione con il disposto del successivo art. 5, comma 3, secondo cui “In ogni caso le certificazioni e dichiarazioni di cui al presente articolo (richiesti per beneficiare delle sospensioni) devono essere accompagnate da domanda di sospensione”.

La necessità che l’interessato presenti, oltre alla documentazione, anche apposita domanda al fine di beneficiare della sospensione dei termini previsti per gli adempimenti e versamenti fiscali, costituisce argomento decisivo per ritenere il carattere non automatico ma facoltativo e volontario della fruizione dei benefici. In senso conforme, questa Corte ha già avuto modo di affermare il principio, cui il Collegio intende dare continuità, secondo il quale la sospensione del termine per l’accertamento da parte dell’Ufficio, in dipendenza della ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 21 dicembre 1990, n. 2057, in occasione del sisma della Sicilia orientale del 13 dicembre 1990, “non ha carattere automatico, ma facoltativo. richiedendo un’apposita domanda, sicchè l’Amministrazione, ove non fornisca la prova che il contribuente si sia avvalso della facoltà di fruire di tale beneficio, resta soggetta ai termini ordinari (Cass., sez. 5, 31/01/2017, n. 2434, Rv. 642883 – 01, relativa ad una fattispecie identica a quella di cui alla presente causa; conf. Cass., sez. 5. 05/05/2011, n. 9891, Rv. 617876 -01).

Nel caso in esame non è controverso che l’Agenzia delle Entrate, cui spettava il relativo onere, non abbia fornito la prova che il contribuente si fosse avvalso della facoltà di richiedere la sospensione dei termini per i versamenti di natura tributaria dovuti per gli anni 1991 e 1992, facoltà al cui esercizio è inscindibilmente connesso il collaterale effetto delle sospensione dei termini per l’accertamento e la riscossione delle imposte da patte dell’Ufficio.

Ne deriva che la statuizione di rigetto del ricorso pronunciata dalla CTR ha violato sia l’art. 2697 c.c., comma 2, che l’art. 2220 c.c., in quanto ha illegittimamente ritenuto il ricorrente gravato dell’onere di provare il mancato esercizio di quella facoltà ed il conseguente tempestivo pagamento dell’importo dovuto nel periodo d’imposta relativo agli anni 1991 e 1992, nonostante la prova di tale pagamento non fosse più esigibile stante il decorso di oltre dieci anni dalla scadenza.

3. Il primo ed il terzo motivo di ricorso restano assorbiti dall’accoglimento del secondo.

4. In conclusione, il ricorso merita accoglimento e la sentenza impugnata deve essere cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con accoglimento del ricorso introduttivo del contribuente e conseguente annullamento della cartella di pagamento impugnata.

Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti il primo e il terzo; Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, annulla la cartella impugnata. Condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento in tavole del ricorrente delle spese processuali, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, dalla sezione quinta civile della Corte di cassazione, il 5 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2018

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