Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21824 del 28/10/2016


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Cassazione civile sez. trib., 28/10/2016, (ud. 18/07/2016, dep. 28/10/2016), n.21824

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29033-2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.G.E. già titolare della Ditta individuale

CELAFIFER, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SFORZA PALLAVICINI

18, presso lo studio dell’avvocato ROSARIO CARMINE RAO,

rappresentato e difeso dagli avvocati FRANCESCO CUCINOTTA, SALVATORE

CATANIA giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 237/2010 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

MESSINA, depositata l’11/10/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/07/2016 dal Consigliere Dott. GIULIO FERNANDES;

udito per il ricorrente l’Avvocato PALATIELLO che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato CATANIA che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO RICCARDO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

C.G.E. – esercente l’attività di prima trasformazione del ferro ed acciaio – impugnava l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) con il quale l’Ufficio determinava per l’anno 1998 un maggior reddito d’impresa rispetto a quello dichiarato, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 40 e 39, e maggiori imposte IRPEF, IRAP, IVA, addizionale regionale oltre sanzioni. L’avviso traeva origine dai Processi Verbali di Constatazione (PVC) della Guardia di Finanza che aveva ricostruitò i quantitativi delle vendite e degli acquisti secondo il metodo matematico per quantità, rilevando una maggiore differenza di vendita senza fattura ed acquisti sostenuti senza fattura.

La Commissione Regionale di Palermo – sezione distaccata di Messina confermava la decisione della Commissione Provinciale di Messina di accoglimento del ricorso osservando che correttamente il primo giudice aveva ritenuto nullo l’atto impugnato a causa dell’insufficienza della motivazione “per relationem” non essendo stati allegati all’avviso e neppure prodotti nella fase processuale i PVC della Guardia di Finanza con i relativi allegati, a cui faceva numerosi rinvii l’accertamento, così impedendo al Collegio di compiere le verifiche sui fatti e circostanze che avevano giustificato il ricorso all’accertamento analitico – induttivo (secondo il metodo matematico per quantità) e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva.

Avverso tale decisione propone ricorso l’Agenzia delle Entrate affidato a tre motivi.

Resiste con controricorso il C.G..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo ed il secondo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 2, come modificato dal D.Lgs. n. 32 del 2001, art. 1, comma 1, D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56, comma 5, aggiunto dal D.Lgs. n. 32 del 2001, art. 2, comma 17, L. n. 212 del 2000, L. n. 241 del 1990, art. 3 (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3) in quanto: i PVC della Guardia di Finanza erano noti al contribuente e, dunque, non dovevano essere allegati all’avviso opposto (primo mezzo); erroneamente la Commissione aveva ritenuto non provata la pretesa tributaria nonostante l’avviso avesse posto in condizione il contribuente di conoscere le ragioni poste a fondamento della medesima e, quindi, di contestarne efficacemente sia l’an che il quantum (secondo motivo).

Con il terzo mezzo viene dedotta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 1, 3 e 7, artt. 112, 210 e 213 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3) in quanto la Commissione avrebbe dovuto procedere all’acquisizione dei documenti mancanti, se indispensabili alla decisione, visto che aveva rilevato un errore nella produzione da parte dell’Ufficio e che l’avviso era stato motivato facendo riferimento ai PVC della Guardia di Finanza.

Il primo ed il secondo motivo sono inammissibili perchè non censurano la “ratio decidendi” dell’impugnata sentenza e cioè che la mancata produzione in giudizio dei PVC della Guardia di Finanza – sia pure dovuta ad un disguido come evidenziato dalla Commissione – aveva impedito al giudice di valutare la fondatezza della pretesa impositiva.

Il terzo motivo è infondato non trovando applicazione il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 3, essendo stato abrogato (dal D.L. 30 settembre 2005, art. 3 bis, comma 5, conv. con modif. in L. 2 dicembre 2005, n. 248 a decorrere dal 3.12.2005) prima della proposizione dell’appello (depositato il 24.11.2006). Peraltro, non risulta che l’Agenzia abbia sollecitato il giudice all’applicazione dell’art. 210 c.p.c..

Sul punto, per completezza è il caso di ricordare che, in tema di contenzioso tributario, a seguito dell’abrogazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 3, al giudice di appello non è consentito ordinare il deposito di documenti nella materiale disponibilità di una delle parti che non abbia tempestivamente assolto al proprio onere della prova, non potendosi considerare indispensabili, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58 quelle prove che non siano state prodotti in giudizio per inadempienza (Cass. n. 25464 del 18/12/2015).

Alla luce di quanto sin qui esposto, il ricorso va rigettato.

Le spese del presente giudizio, per il principio della soccombenza, sono poste a carico della ricorrente Agenzia e vengono liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio liquidate in Euro 4.000,00 oltre rimborso spese forfetario nella misura del 15% ed oneri di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2016

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