Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21824 del 20/10/2011
Cassazione civile sez. I, 20/10/2011, (ud. 28/09/2011, dep. 20/10/2011), n.21824
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
V.G., VO.An., Z.M., ZA.
A., A.L., con domicilio eletto in Roma, piazza del
Popolo n. 18, presso l’Avv. Frisani Pietro L. che li rappresenta e
difende come da procura in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
MINISTERO DELLA ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro
tempore, rappresentato e difeso, per legge, dall’Avvocatura generale
dello Stato, e presso gli Uffici di questa domiciliato in Roma, Via
dei Portoghesi, n. 12;
– controricorrente –
nonchè sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELLA ECONOMIA E DELLE FINANZE, come sopra domiciliato e
difeso;
– ricorrenti incidentale –
contro
V.G., VO.An., Z.M., ZA.
A., A.L.;
– intimati –
per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Venezia rep.
1257 depositato il 16 giugno 2009.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
giorno 28 settembre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio
Zanichelli;
sentite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LETTIERI Nicola che ha concluso per il rigetto di
entrambi i ricorsi.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Le parti private in epigrafe ricorrono per cassazione nei confronti del decreto della Corte d’appello che, liquidando Euro 3.100 per ciascuno per anni sei e mesi due di ritardo, ha accolto parzialmente il loro ricorso con il quale è stata proposta domanda di riconoscimento dell’equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata del processo svoltosi in primo grado avanti alla Corte dei Conti Sezione giur. del Veneto a far tempo dal 12.1.1999 e ancora pendente alla data di proposizione della domanda (4.3.2008).
Resiste l’Amministrazione con controricorso e propone ricorso incidentale.
Il ricorrente e il P.G. hanno depositato memoria.
Il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi debbono preliminarmente essere riuniti in quanto proposti avverso lo stesso provvedimento.
Deve essere preliminarmente esaminato il ricorso incidentale in quanto pone la questione, ritenuta infondata dal giudice adito, della competenza territoriale della Corte d’appello di Venezia sostenendosi che, essendosi celebrato il giudizio presupposto avanti il TAR del Lazio, la competenza sarebbe della Corte d’appello di Perugia.
Il motivo è fondato in quanto la Corte ha già statuito che “In tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo, ai fini dell’individuazione dei giudice territorialmente competente in ordine alla relativa domanda, il criterio di collegamento stabilito dall’art. 11 cod. proc. pen., richiamato dalla L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 3, comma 1, va applicato con riferimento ai luogo in cui ha sede il giudice di merito, ordinario o speciale, dinanzi al quale ha avuto inizio il giudizio presupposto, anche nel caso in cui un segmento dello stesso si sia concluso dinanzi alla Corte di cassazione, non ostandovi, sul piano lessicale, il termine “distretto” adoperato nell’art. 3 cit., il quale appartiene alla descrizione del criterio di collegamento e vale a delimitare un ambito territoriale in modo identico, quale che sia l’ufficio giudiziario dinanzi al quale il giudizio presupposto è iniziato e l’ordine giudiziario cui appartiene, in quanto ciò che viene in rilievo non è l’ambito territoriale di competenza dell’ufficio giudiziario, ma la sua sede” (Sez. U, Ordinanza n. 6307 del 16/03/2010).
L’accoglimento del ricorso incidentale comporta l’assorbimento di quello principale.
L’impugnato decreto deve dunque essere cassato e dichiarata la competenza della Corte d’appello di Perugia che provvederà anche in ordine alle spese di questa fase.
P.Q.M.
la Corte, riuniti i ricorsi, accoglie quello incidentale e dichiara assorbito quello principale; cassa il decreto impugnato e dichiara la competenza della Corte d’appello di Perugia davanti alla quale rimette le parti.
Così deciso in Roma, il 28 settembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2011