Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21823 del 29/08/2019

Cassazione civile sez. II, 29/08/2019, (ud. 26/02/2019, dep. 29/08/2019), n.21823

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORICCHIO Antonio – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6665-2015 proposto da:

L.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE ZEBIO

n. 19, presso lo studio dell’avvocato CARLO DE PORCELLINIS, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato RICCARDO RESTUCCIA;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29 e rappresentato e difeso

dall’avvocato MARIA FRANCESCA GRANATA;

– controricorrente –

e contro

P.V., e ARCA 49 S.r.l.

– intimati –

avverso la sentenza n. 439/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 23/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/02/2019 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato RICCARDO RESTUCCIA per la ricorrente, che ha

concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione ritualmente notificato L.C. evocava in giudizio P.V., la società cooperativa Arca a responsabilità limitata e l’INPDAP (oggi I.N.P.S.) innanzi il Tribunale di Roma, invocando la declaratoria di nullità ovvero l’annullamento della deliberazione consiliare della cooperativa del 15.3.2002 con la quale era stato assegnato alla P. l’alloggio sito in (OMISSIS), già locato all’attrice; la declaratoria di nullità del relativo atto di compravendita intervenuto tra Arca S.c.r.l. e P.; l’emissione di sentenza costitutiva atta a trasferire la proprietà dell’alloggio in capo all’attrice; ed infine il risarcimento del danno.

A fondamento della domanda, l’attrice allegava di aver esercitato il diritto di prelazione all’acquisto dell’immobile in forma collettiva; di aver aderito alla cooperativa Arca a r.l.; di versare nella condizione oggettiva e soggettiva per accedere all’acquisto agevolato dell’immobile; di non aver potuto formalizzare detto acquisto sol perchè, mentre ella attendeva gli esiti della pratica di mutuo avviata con l’INPDAP, l’istituto aveva ceduto l’alloggio ad Arca S.c.r.l. con la clausola per cui, qualora la L. non avesse acquistato il bene entro 120 giorni, l’acquisto si sarebbe perfezionato in capo alla cooperativa; ed infine, lamentando che quest’ultima non aveva avvisato l’attrice del termine di cui anzidetto ed aveva poi, dopo la sua scadenza, trasferito il cespite alla P..

Si costituivano i convenuti resistendo alla domanda, che veniva respinta dal Tribunale di Roma con sentenza n. 22848/2005. Interponeva appello la L. e la Corte di Appello di Roma, con la decisione oggi impugnata, n. 349/2014, respingeva il gravame. La Corte territoriale riteneva non provato il motivo illecito comune e determinante posto dall’appellante a fondamento della domanda di nullità della compravendita intervenuta tra Arca S.c.r.l. e P.; riteneva invece nuova, e quindi inammissibile, l’ulteriore domanda di nullità del detto negozio per contrarietà a norme imperative; e respingeva infine tutte le restanti domande di nullità e annullamento della Delib. Arca S.c.r.l. 15 marzo 2002, di responsabilità (contrattuale o precontrattuale) di I.N.P.S. e di violazione delle norme in tema di mandato. Evidenziava inoltre che la L. era morosa e, quindi, esclusa dal diritto di accedere all’acquisto agevolato del bene già locatole.

Ricorre per la cassazione di detta sentenza L.C. affidandosi a tre motivi.

Resiste con controricorso l’I.N.P.S.

Le altre parti intimate non hanno svolto attività difensiva in questo giudizio.

La parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, la ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 perchè la Corte di Appello avrebbe errato nel considerare nuova la domanda di accertamento della nullità della compravendita intervenuta tra Arca S.c.r.l. e P.V. per contrarietà a norme imperative. La ricorrente aveva infatti introdotto la domanda di accertamento della nullità del negozio sin dall’atto introduttivo del giudizio di prime cure, sia pure per diverse ragioni.

Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 perchè la Corte territoriale avrebbe travisato il comportamento tenuto da Arca S.c.r.l., non ravvisando la sua responsabilità per il fatto di non aver informato la L. della pendenza del termine di 120 giorni utile per perfezionare la vendita a suo vantaggio, che era contenuto nell’atto intercorso tra I.N.P.S. e Arca S.c.r.l.

Inoltre la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere morosa la L., mentre agli atti vi sarebbe stata la prova del contrario. In particolare, alle pagine 28 e ss. del ricorso vengono inserite, mediante riproduzione in fotocopia, la “dichiarazione di propensione all’acquisto” a firma della ricorrente in data 9.7.2001, che sarebbe stata inoltrata all’INPDAP, e il bollettino postale attestante il versamento del canone di locazione dovuto per il mese di giugno 2001. Ad avviso della ricorrente, poichè l’incontro delle volontà sarebbe avvenuto con la presentazione della dichiarazione di cui sopra, era solo a quel momento specifico che si doveva apprezzare se la L. fosse, o meno, morosa.

Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 1345 e 1418 c.c. e del D.Lgs. n. 104 del 1996, art. 6, comma 5 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, perchè la Corte di Appello avrebbe erroneamente escluso la sussistenza del motivo illecito, comune e determinante posto a fondamento del contratto di compravendita concluso tra Arca S.c.r.l. e P.V.. Ad avviso della ricorrente, infatti, la cooperativa avrebbe dovuto proteggere la posizione soggettiva e le aspettative di acquisto della L., che era stata ammessa alla prelazione riservata agli inquilini sul presupposto dell’esistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla normativa speciale ed aveva quindi pieno diritto di perfezionare la procedura di acquisto.

I tre motivi, che per la loro connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono inammissibili.

A pagina 11 della sentenza impugnata, con statuizione non specificamente attinta dalle censure sopra riportate, la Corte di Appello di Roma ha affermato che L.C. era risultata morosa al 5.12.2001, al 12.12.2002 e al 20.12.2002. Ad avviso della Corte romana, infatti, i documenti prodotti dalla ricorrente dimostrano soltanto il pagamento di alcuni canoni: in particolare, quelli relativi ai mesi di maggio, giugno, luglio, ottobre, novembre e dicembre 2001, nonchè gennaio, febbraio, marzo e aprile 2002 (tutti peraltro, salvo i primi due, versati con ritardi anche considerevoli).

La ricorrente, senza contestare adeguatamente tale affermazione, che in sè costituisce accertamento in punto di fatto non suscettibile di riesame in questa sede (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790), si limita ad allegare che la sua ammissione alla procedura di acquisto agevolato riservata agli inquilini costituirebbe conferma della sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi richiesti dalla norma e, quindi, dell’assenza della morosità contestatale.

In disparte la già richiamata insindacabilità dell’apprezzamento del fatto condotto dal giudice di merito, occorre precisare che in realtà l’unico elemento che viene indicato nel corpo del ricorso a dimostrazione dell’asserita assenza della morosità in capo alla ricorrente è rappresentato dalla dichiarazione di propensione all’acquisto a sua firma. Tale documento, essendo evidentemente proveniente dalla parte, non è idoneo a costituire prova a suo vantaggio.

Peraltro, va anche osservato che il predetto documento contiene soltanto la manifestazione di volontà della parte interessata all’acquisto dell’immobile, la sua dichiarazione di essere l’intestataria del relativo contratto di locazione, di non aver percepito nel 1999 un reddito familiare superiore a Lire 60.000.000, nonchè di essere consapevole delle peculiari caratteristiche e vincoli previsti per il cd. acquisto collettivo dei beni dismessi dagli Enti pubblici. In esso quindi non si rinviene alcuna dichiarazione, ancorchè unilaterale, circa l’assenza della morosità e/o la sussistenza, alla data del 9.7.2001, dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla norma per l’accesso all’acquisto agevolato degli immobili ex-pubblici.

Nè ha pregio l’ulteriore argomento, pur sviluppato dalla ricorrente anche in sede di discussione, secondo cui la morosità avrebbe dovuto essere apprezzata soltanto alla data di perfezionamento del consenso, e quindi al momento della presentazione della predetta dichiarazione di propensione all’acquisto dell’immobile di cui è causa. Posta infatti l’assoluta inidoneità della dichiarazione di propensione all’acquisto del 9.7.2001 ai fini della prova dell’insussistenza, a quella data, della morosità ravvisata dalla Corte di Appello, l’assunto della L. non è idoneo a superare la contraria argomentazione della Corte territoriale che, invece, ha ritenuto – con motivazione esauriente e puntuale – sussistente la morosità ostativa alla partecipazione della L. all’acquisto agevolato del bene di cui è causa.

La mancata dimostrazione, da parte della ricorrente, dell’assenza della morosità consente di superare la censura con cui la ricorrente contesta la sentenza della Corte capitolina nella parte in cui quest’ultima ha ravvisato la novità della domanda di nullità del negozio intercorso tra Arca S.c.r.l. e P..

Sul punto, pur dovendosi ribadire la giurisprudenza di questa Corte secondo cui la deduzione di parte della nullità del negozio giuridico è condizione necessaria e sufficiente per legittimare il sindacato pieno del giudice sulla validità del negozio, con conseguente suo potere-dovere di ravvisare cause di invalidità negoziale diverse da quelle in concreto denunziate dalla parte (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 26242 del 12/12/2014, Rv. 633505; conf. Cass. Sez. U, Sentenza n. 26243 del 12/12/2014, Rv.633561; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15408 del 26/07/2016, Rv.640705; Cass. Sez. 6-L, Ordinanza n. 16977 del 07/07/2017 Rv.645039; Cass. Sez. L, Sentenza n. 20388 del 01/08/2018, Rv. 650120), va tuttavia osservato che la già riscontrata carenza in capo alla ricorrente del requisito di assenza della morosità prescritto ope legis per l’accesso alla procedura di acquisto agevolato degli immobili ex-pubblici non consente di pervenire, in concreto, ad un verdetto differente da quello del giudice di seconda istanza, la cui statuizione finale va quindi tenuta ferma, sia pure con motivazione differente.

In definitiva, il ricorso va rigettato.

Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza nei confronti della parte controricorrente. Nulla invece per le parti intimate che non hanno svolto attività difensiva in questo giudizio.

Poichè il ricorso per cassazione è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, va dichiarata la sussistenza, ai sensi del del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dei presupposti per l’obbligo di versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in Euro 4.200 di cui Euro 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cassa avvocati come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 26 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 agosto 2019

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