Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21823 del 27/10/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 6 Num. 21823 Anno 2015
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: PAGETTA ANTONELLA

SENTENZA
sul ricorso 23454-2013 proposto da:
REGIONE ABRUZZO, in persona del Presidente della Regione pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrenti contro
FIORE PIETRO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
GERMANICO 101, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO
SCELLI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

Sgh

Data pubblicazione: 27/10/2015

VALENTINA BRAVI giusta procura speciale in calce al
controricorso;

controricorrente avverso la sentenza n. 362/2013 della CORTE D’APPELLO di

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
10/09/2015 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA
PAGETTA;
udito l’Avvocato Stefano Varone difensore della ricorrente che si
riporta agli scritti;
udito l’Avvocato Paolo Frani (delega avvocato Scelli) difensore del
ricorrente che si riporta agli scritti.
Svolgimento del processo
La Corte di appello di l’Aquila ha rigettato l’appello proposto dalla
Regione Abruzzo confermando la sentenza del Tribunale di Pescata
che aveva dichiarato il diritto di Pietro Fiore alla perequazione della
retribuzione individuale di anzianità a quella percepita da altri
dipendenti inquadrati in pari ruolo a norma degli articoli 1 L.R.
Abruzzo n. 16 del 2008 e 43 L.R. Abruzzo n. 6 del 2005 ed 1 L.R.
Abruzzo n. 118 del 1998 fino all’abrogazione sopravvenuta per effetto
della L.R. Abruzzo n. 24 del 2011 con condanna della Regione a
corrispondere le differenze retributive maggiorate degli interessi legali
a decorrere dalle rispettive date di entrata in vigore delle citate leggi
regionali.
La Corte del merito, per quello che interessa in questa sede, ricostruito
il quadro normativo di riferimento e precisato che il meccanismo
perequativo di cui al12 1 r n. 118 del 1999, come modificata dalla 1.r.
n.6 del 2005, era stato esteso per effetto della 1.r. n.16 del 2008 a tutti i
Ric. 2013 n. 23454 sez. ML ud. 10-09-2015
-2-

L’AQUILA del 21/03/2013, depositata il 10/04/2013;

dipendenti regionali aventi medesimo inquadramento in ruolo e
qualifica in qualunque modo vi avessero avuto accesso, riteneva
riferibile l’operatività del predetto meccanismo perequativo non già
all’epoca dell’immissione in ruolo del dipendente interessato
all’equiparazione, quanto piuttosto al momento dell’accesso nei ruoli

elevata retribuzione di anzianità in relazione alla quale doveva attuarsi
la perequazione. Avverso questa sentenza la Regione Abruzzo ricorre
in cassazione sulla base di tre censure cui resiste con controricorso la
parte intimata che ha depositato anche memoria ai sensi dell’art. 378
c.p.c..
Con il primo motivo la ricorrente, deduce la violazione dell’ art. 43
della L. R. Abruzzo n. 6 del 2005 come modificato dall’art. 1 comma 2
della L. R. Abruzzo n. 16 del 2008 alla luce degli artt. 36 e 117 della
Costituzione e rileva che l’impianto della normativa regionale, su cui si
fonda l’impugnata sentenza, risulta adottato in violazione della riserva
di competenza alla contrattazione collettiva del profilo retributivo del
personale dipendente della Regione Abruzzo, oltre che in violazione
dei criteri di riparto fra legislatore statale e regionale nonché del
parametro regolatore di cui all’art. 36 Cost.. Chiede pertanto che sia
disapplicata la predetta normativa regionale o, in subordine, che sia
sollevata la questione di legittimità costituzionale delle citate norme
previa valutazione della non manifesta infondatezza della questione.
Con il secondo motivo di ricorso la Regione Abruzzo, poi, denunzia
la violazione e falsa applicazione degli art. 43 della Legge regionale
Abruzzo n.6 del 2005, come modificato dall’art. 1, 2° comma, Legge
regionale Abruzzo n.16 del 2008, criticando la sentenza impugnata per
aver legittimato, con la sua interpretazione, un allineamento dinamico
verso l’alto della voce retributiva.
Ric. 2013 n. 23454 sez. ML – ud. 10-09-2015
-3-

regionali del dipendente proveniente dall’esterno che godeva di una più

Con l’ultimo motivo di ricorso è denunciata , in relazione all’art. 360
comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dellrt. 1
comma 2 della più volte ricordata L. Regione Abruzzo n. 16 del 2008
letto in uno con l’art. 1 comma 2 del d.lgs. n. 165 del 2001.
Sostiene la ricorrente che la Corte territoriale non avrebbe considerato

provenienti da soggetti giuridici diversi, quali ad esempio i Consorzi di
bonifica, che godevano di istituti retributivi diversi da quelli dei
dipendenti regionali o di altre amministrazioni statali e locali che
percepivano RIA molto più elevate tali da produrre, in caso di
applicazione del procedimento di adeguamento, effetti di esponenziale
aumento della spesa pubblica regionale.
Tanto premesso rileva il Collegio che questa Corte nel decidere una
controversia identica alla presente ha rilevato, assorbentemente, che “la
Corte costituzionale con sentenza n. 211 del 2014 investita dal
Tribunale di Teramo della questione di legittimità costituzionale
dell’art. 43 della 1.r. Abruzzo 8 febbraio 2005 n. 6 (Disposizioni
finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale
2005-2007 della Legge Regione Abruzzo – Legge finanziaria regionale
2005), come sostituito dall’art. 1, comma 2, della 1.r. Abruzzo 21
novembre 2008, n. 16 (Provvedimenti urgenti ed indifferibili) in
riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera 1), della Costituzione e
dal momento che la disciplina del trattamento economico dei
dipendenti regionali rientrerebbe nella materia dell’ordinamento civile
che appartiene alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 43 della predetta 1.r.
Abruzzo 8 febbraio 2005 n. 6 come sostituito dall’ art. 1, comma 2,
della 1.r. Abruzzo 21 novembre 2008 n. 16 nella parte in cui introduce
il corna 2-bis nell’art. Legge della 1.r. Abruzzo 13 ottobre 1998 n. 118
Pie, 2013 n. 23454 sez. MI – ud. 10-09-2015
-4-

che nell’Amministrazione regionale erano confluiti lavoratori

(Riconoscimento agli effetti economici della anzianità di servizio
prestato presso lo Stato, Enti Pubblici, Enti Locali e Regioni, nei
confronti del personale inquadrato nel ruolo regionale a seguito di
pubblici concorsi ed estensione dei benefici previsti dalla L. n. 144 del
1989 al personale ex L. n. 285 del 1977). Tanto perché l’ art. 43 della

anzianità dei dipendenti regionali, allineandone l’ammontare a quello
percepito dai dipendenti che, provenendo da altre amministrazioni,
sono transitati nei ruoli regionali, incide sul trattamento economico dei
dipendenti regionali prevedendone un incremento allorché ricorrano le
condizioni previste e, quindi eccede dall’ambito di competenza
riservato al legislatore regionale invadendo la materia dell’ordinamento
civile, riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.” (cfr Cass.
15.12.2014 n. 26320).
Nella memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c. la parte contro
ricorrente sostiene che tale sentenza non potrebbe essere applicata alla
fattispecie in esame atteso che la Regione Abruzzo, sia in appello che
oggi davanti a questa Corte, ha chiesto solo una diversa interpretazione
del dettato normativo circa i criteri di quantificazione del calcolo della
r.i.a. e non ha riproposto nessuna delle eccezioni di incostituzionalità
per violazione degli artt. 3, 97, 81 comma 4 e 117 Cost. disattese dal
Tribunale, ritenendo così sostanzialmente pacifico il diritto alla
perequazione della r.i.a. e contestandone esclusivamente il criterio di
calcolo.
In sostanza su tale diritto si sarebbe formato un giudicato che
precluderebbe l’applicazione della sopravvenuta pronuncia di
incostituzionalità della norma.
Tale ricostruzione non è condivisibile.

Ric. 2013 m 23454 sez. ML – ud. 10-09-2015
-5-

citata 1.r. n. 6 del 2005, nel disciplinare la retribuzione individuale di

Va rammentato in proposito che il giudicato interno si forma solo su
capi autonomi della sentenza che risolvano questioni aventi una
propria individualità e autonomia e siano tali da integrare una decisione
del tutto indipendente (cfr. Cass. n. 6304 del 2014). Manca la suddetta
autonomia non solo nelle mere argomentazioni, ma anche quando si

unitamente ad altri, concorrono a formare un capo unico della
decisione (cfr. Cass. n. 4732 del 2012; v. anche Cass. 19345 del 2011 e
22409 del 2008).
La circostanza che con l’appello siano stati contestati solo i criteri di
quantificazione della r.i.a. e non anche il diritto stesso alla sua
riliquidazione, allora, non determina il passaggio in giudicato o
l’acquiescenza al diritto alla riliquidazione. Questo, infatti, in tanto
esiste in quanto concretamente si applicano i criteri di quantificazione
individuati dalla disciplina dichiarata incostituzionale_e l’ appello ha
determinato una situazione di fluidità inibendo il formarsi del
giudicato.
In conclusione, il diritto alla riliquidazione della r.i.a. (bene della vita
azionato in giudizio) si realizza mediante quei criteri di quantificazione,
oggetto di censura in appello, contenuti nella disciplina regionale
dichiarata incostituzionale, e viene meno a seguito della dichiarazione
di incostituzionalità, senza che si possa ritenere formato un giudicato
sul punto.
Non essendo, poi, necessari ulteriori accertamenti di fatto la
controversia può essere decisa nel merito, ai sensi del secondo comma
dell’art. 384 c.p.c. e la domanda originaria deve essere rigettata.
Il recente intervento della Corte Costituzionale in uno all’orientamento
espresso dai giudici di merito inducono questa Corte a ritenere

Ric. 2013 n. 23454 sez. ML – ud. 10-09-2015
-6-

verta in tema di valutazione di presupposti necessari di fatto che,

sussistenti le ragioni di cui all’art. 92, secondo comma, c.p.c. per
compensare tra le parti le spese dell’intero processo.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo
nel merito rigetta l’originaria domanda. Compensa tra le parti le spese

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r n. 115 del 2002, d’a atto della non
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma
del comma 1 bis dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10 settembre 2015

Il Consigliere estensore

dell’intero processo.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA