Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21823 del 20/09/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 20/09/2017, (ud. 11/09/2017, dep.20/09/2017),  n. 21823

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 807/2014 R.G. proposto da:

Agenzia delle dogane, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

Iveco Spa, rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Maurizio Logozzo e

dal Prof. Avv. Giuseppe Marini, con domicilio eletto presso

quest’ultimo, in Roma, via dei Monti Parioli, giusta procura

speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia sez. staccata di Brescia n. 85/66/13, depositata i 3

giugno 2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11 settembre

2017 dal Consigliere Dr. Giuseppe Fuochi Tinarelli;

Letta la memoria depositato dal Prof. Avv. Maurizio Logozzo e dal

Prof. Avv. Giuseppe Marini per la controricorrente;

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Che:

– l’Agenzia delle dogane impugna per cassazione la decisione della CTR della Lombardia che, confermando la decisione di primo grado, aveva annullato l’avviso di contestazione ed irrogazione delle sanzioni in tema di accise sul consumo di energia elettrica e relativa addizionale provinciale per gli anni dal 2000 al 2004, per essere preclusa l’adozione di un nuovo atto di accertamento a seguito dell’annullamento del precedente atto da parte della CTP con la sentenza n. 39/05/09, passata in giudicato, assumendo, con un unico motivo, la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 16, comma 4, dell’art. 20, e del D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 57, comma 3, poichè la precedente sentenza aveva annullato l’originario atto di contestazione solo per vizi formali e, a seguito del passaggio in giudicato della stessa, non era necessario, per l’emissione di un nuovo atto emendato dai vizi così riscontrati, un ulteriore annullamento in via di autotutela;

– deduce, in ogni caso, la tempestiva emissione, prima del maturare del termine di decadenza, del nuovo atto di accertamento;

– la contribuente deduce che la statuizione della CTP del 2009 aveva riguardato anche l’esistenza della causa di non punibilità dell’obbiettiva incertezza della norma tributaria, da cui il giudicato sul rapporto, e rileva la correttezza della decisione impugnata che aveva escluso la legittimità dell’esercizio del potere di autotutela, di cui era omesso ogni riferimento nell’atto rinnovato, perchè non accompagnato dall’annullamento dell’atto ritenuto illegittimo;

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che:

– il ricorso è fondato;

– va escluso, in primo luogo, che la sentenza n. 39/05/09 della CTP di Brescia abbia statuito, con efficacia di giudicato, anche sul rapporto e, precisamente, abbia affermato la configurabilità della “obbiettiva incertezza normativa”;

– la motivazione in questione, infatti, ha sì affermato che “la Commissione, rilevato che al momento di applicazione delle norme nel periodo dal 2000 al 2004 esistevano innegabili dubbi interpretativi sulla normativa TUA, considerata l’assenza di indicazioni dell’Amministrazione Finanziaria centrale e periferica e di pronunce giurisprudenziali ritiene ragionevole riconoscere quantomeno l’esistenza dei presupposti per l’applicazione della causa di non punibilità dell’obbiettivo incertezza delle norme tributarie”;

– ha, peraltro, proseguito con “considerato comunque, che l’Ufficio, a seguito di deduzioni prodotte dalla società, ha accertato che sono stati commessi degli errori nella redazione del PVC, sia per motivi di equità sia per motivi di buona amministrazione, si possono correggere tali errori, secondo i dettami dell’autotutela, ripetendo, se necessario, ex novo, la contestazione stessa; nel caso di specie non sembra giusto, precludere alla parte la possibilità di fruire della definizione agevolata sulla base dell’esatto importo dovuto a causa di un errore compiuto dall’Amministrazione.”, e poi, senza soluzioni di continuità, ha statuito “la Commissione, dichiara illegittimo l’atto di contestazione per falsa applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 16, comma 7, con il ricorso che va accolto”;

– emerge con evidenza, dunque, che l’unica ratio posta a fondamento della decisione di annullamento attiene a profili strettamente formali, risolvendosi l’affermazione sulla causa di non punibilità in una mera digressione, neppure portata a compimento (si afferma che è ragionevole “riconoscere quantomeno l’esistenza dei presupposti per l’applicazione della causa di non punibilità” ma non anche che la stessa effettivamente sussiste);

– una diversa conclusione, peraltro, porterebbe a ritenere privo di significato il successivo rilievo della possibilità di correggere gli errori nella redazione dell’atto di contestazione e alla conseguente facoltà per l’amministrazione di ripetere “se necessario” la contestazione stessa, così da consentire al contribuente, tra l’altro, di fruire correttamente della definizione agevolata;

– risolutiva è poi l’univoca e lineare statuizione della CTP che ancora l’annullamento alla “falsa applicazione dell’art. 16, comma 7”;

– l’uso della locuzione “se necessario” fornisce, del resto, una adeguata chiave di comprensione della digressione della CTP, intesa ad anticipare una ipotetica e possibile (ma lì solo eventuale) statuizione di merito in funzione delle ulteriori determinazioni dell’Agenzia delle dogane;

– una tale interpretazione è desumibile dalla stessa sentenza qui impugnata che ha considerato preclusivo del nuovo atto di accertamento non il passaggio in giudicato della pregressa statuizione della CTP del 2009 ma, semplicemente, il fatto che quest’ultimo, in quanto adottato nell’esercizio del potere di autotutela, è stato emesso senza essere stato preceduto dall’annullamento dell’atto precedente;

– occorre peraltro osservare che l’atto è stato ri-emesso a seguito dell’annullamento avvenuto in sede giudiziale in forza di statuizione incontestabilmente passata in giudicato al momento della sua genesi: la sentenza della CTP di Brescia n. 39/05/09 è stata depositata in segreteria il 27 marzo 2009 e, in assenza di impugnazione, è passata in giudicato ex art. 327 c.p.c., il 12 maggio 2010, mentre il nuovo atto di contestazione è stato adottato il 23 giugno 2010 e notificato il 28 giugno 2010;

– ne deriva che, a tale ultimo momento, non sussistevano neppure i presupposti per un annullamento del precedente provvedimento, ormai definitivamente cessato da ogni giuridica esistenza;

– ne deriva, inoltre, che l’assenza di una simile attività da parte dell’Amministrazione Finanziaria non può considerarsi ostativa alla emissione di un nuovo atto, assumendo l’eventuale determinazione carattere meramente ricognitivo privo di ogni ulteriore effetto;

– non può rilevare in senso contrario, poi, il precedente richiamato dalla sentenza impugnata (Cass. n. 6329 del 2013), che attiene ai presupposti per l’esercizio del potere di annullamento in via di autotutela, ossia la mancata formazione di un giudicato (sull’accertamento) o la mancata scadenza del termine decadenziale fissato per l’accertamento, senza che esso possa tradursi nell’elusione o nella violazione del giudicato eventualmente formatosi sull’atto viziato, e, dunque, fuori dall’ambito in esame;

– la sentenza va pertanto cassata con rinvio, anche per le spese, alla CTR competente in diversa composizione, perchè provveda all’ulteriore giudizio.

PQM

 

La Corte in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella udienza camerale, il 11 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2017

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