Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21823 del 09/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 09/10/2020, (ud. 25/02/2020, dep. 09/10/2020), n.21823

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. VENEGONI Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1520-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

STUDIO ASSOCIATO ING. O. & ING. N., elettivamente

domiciliato in ROMA VIA TIBULLO N. 10, presso lo studio

dell’avvocato MARCO ANTONIO SAPONARA, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 153/2012 della COMM.TRIB.REG. di POTENZA,

depositata il 22/11/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/02/2020 dal Consigliere Dott. VENEGONI ANDREA.

 

Fatto

RITENUTO

CHE:

L’ing. O.F., quale rappresentante dello Studio Associato ing. O.F. e N.R., corrente in Irsina (MT), impugnava il diniego espresso di rimborso dell’irap versata dal suddetto studio negli anni 2001, 2002 e 2003.

La CTP di Matera accoglieva il ricorso, ritenendo che il solo utilizzo da parte dello Studio di un dipendente come segretaria non integrasse autonoma organizzazione.

L’ufficio proponeva appello, e la CTR della Basilicata lo respingeva.

Per la cassazione di quest’ultima sentenza ricorre l’ufficio sulla base di un motivo.

Si costituisce il contribuente con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Con l’unico motivo di ricorso l’ufficio deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3, nonchè art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

La CTR ha errato nell’interpretazione della norma, perchè l’esercizio di un’attività professionale in forma associata è indice atto a far presumere la sussistenza del presupposto dell’autonoma organizzazione.

Il contribuente eccepisce l’inammissibilità del ricorso ex art. 360-bis c.p.c., essendo stata la questione decisa in modo conforme alla giurisprudenza della Corte, e non avendo prospettato il ricorso elementi diversi.

Il ricorso è fondato.

Nella specie è pacifico che si sia in presenza di uno studio associato.

La giurisprudenza più recente di questa Corte, per la quale ci si può riferire, tra le altre, a sez. V, n. 27843 del 2018, afferma che:

Con le sentenze a Sezioni Unite 14.4.2016 n. 7371 e 13.4.2016 n. 7291, la Corte di Cassazione, risolvendo il contrasto giurisprudenziale, ha affermato che le associazioni professionali, gli studi associati e le società semplici esercenti attività di lavoro autonomo sono sempre soggetti ad IRAP, indipendentemente dalla struttura organizzativa della quale si avvalgono per l’esercizio dell’attività. Infatti, in base al secondo periodo del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, “l’attività esercitata dalle società e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto di imposta”, dovendosi, quindi, prescindere dal requisito dell’autonoma organizzazione. Atteso che dello stesso D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 3, comma 1, lett. c) contempla, tra i soggetti passivi d’imposta, le società semplici esercenti arti e professioni e quelle ad esse equiparate (in buona sostanza, le associazioni professionali e gli studi associati), ne deriva il relativo assoggettamento ad IRAP.

La giurisprudenza citata dal controricorrente in controricorso è espressione di un orientamento più risalente e superato.

Questo comporta anche che è infondata l’eccezione di inammissibilità ex art. 360-bis c.p.c., perchè la sentenza impugnata non ha deciso la controversia in modo conforme alla giurisprudenza della Corte, anche se formatasi successivamente.

Trattandosi di questione di mero diritto, e non dovendosi accertare altri elementi di fatto, la cassazione della sentenza impugnata non necessita il rinvio al giudice di merito, ma la causa può essere decisa nel merito in questa sede ai sensi dell’art. 384 c.p.c..

In questo senso, sulla base del principio sopra affermato, il ricorso originario del contribuente contro il diniego di rimborso dell’irap deve essere respinto.

Poichè il principio in materia si è consolidato in epoca successiva alla predisposizione degli atti di causa, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario del contribuente.

Compensa tra le parti le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 25 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2020

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