Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21822 del 29/08/2019

Cassazione civile sez. trib., 29/08/2019, (ud. 19/06/2019, dep. 29/08/2019), n.21822

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25465-2014 proposto da:

M.M.M.G., elettivamente domiciliata in ROMA

C.SO VITTORIO EMANUELE II 287, presso lo studio dell’avvocato

ANTONIO IORIO, rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE

FALCONE;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI COSENZA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1125/2014 della COMM. TRIB. REG. di CATANZARO,

depositata il 27/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/06/2019 dal Consigliera Dott. STALLA GIACOMO MARIA.

Fatto

RILEVATO

che:

p. 1. L’avv. M.M.M.G. ha proposto tre motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 1125/4/14 del 27 maggio 2014 con la quale la commissione tributaria regionale della Calabria, a conferma della prima decisione, ha ritenuto legittimi gli avvisi di accertamento notificatile dal Comune di Cosenza per Tarsu dal 2002 al 2006, oltre interessi e sanzioni; ciò con riguardo al piano-terra di un immobile in suo possesso, adibito in parte a studio professionale, ed in parte ad uso abitativo.

Nessuna attività difensiva è stata posta in essere, in questa sede, dalla parte intimata Comune di Cosenza

p. 2. In data 30 novembre 2017 la ricorrente ha allegato istanza documentata di adesione alla procedura di definizione agevolata D.L. n. 193 del 2016 ex art. 6, conv. in L. n. 225 del 2016, mediante rateazione del debito fino al 30 settembre 2018. A seguito di ciò, ha dichiarato di rinunciare al presente ricorso, con richiesta di declaratoria di estinzione del giudizio “solo all’esito del perfezionamento del pagamento dell’ultima rata (…)”. Con ordinanza interlocutoria 19 dicembre 2017 questa Corte ha disposto rinvio a nuovo ruolo al fine di verificare l’effettivo buon esito della suddetta procedura di definizione agevolata mediante pagamento dell’ultima rata concordata con l’agente per la riscossione.

In data 6 giugno 2019 la ricorrente ha depositato prova del regolare versamento tramite MAV delle rate stabilite a definizione della lite, con conseguente rinuncia al giudizio ed istanza di estinzione del processo a spese compensate.

L’istanza è accoglibile, stante l’avvenuto perfezionamento della procedura di definizione D.L. n. 193 del 2016 ex art. 6,conv. in L. n. 225 del 2016.

P.Q.M.

– v.to il D.L. n. 193 del 2016, art. 6, conv. L. n. 225 del 2016;

– dichiara estinto il processo a spese compensate.

Così deciso in Roma, il 19 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 agosto 2019

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