Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21822 del 29/07/2021

Cassazione civile sez. I, 29/07/2021, (ud. 30/03/2021, dep. 29/07/2021), n.21822

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5243/2017 proposto da:

G.R., domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa

dagli avvocati Varricchio Sabrina, Parrella Domenico, giusta procura

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

T.D., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza G.

Mazzini n. 27, presso lo studio dell’avvocato Nicolais Lucio,

rappresentato e difeso dall’avvocato Lanzara Corrado, giusta procura

in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4165/2016 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

pubblicata il 23/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/03/2021 dal cons. Dott. ACIERNO MARIA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

LA Corte d’Appello di Napoli, investita dell’impugnazione della pronuncia di divorzio resa in primo grado e riguardante G.R. e T.D., in accoglimento dell’appello dell’ex marito ha revocato l’assegno divorzile disposto in favore della ex moglie dal Tribunale ed ha rigettato l’appello incidentale volto all’aumento del contributo, proposto da quest’ultima.

A sostegno della decisione la Corte territoriale ha affermato, con pronuncia emessa nel (OMISSIS), la natura mista dell’assegno divorzile incentrando la decisione: a) sulla mancanza di squilibrio economico-patrimoniale motivata sulla cancellazione dall’albo avvocati del T. e sulla scarsa redditivià dei suo cespiti; b) sulla piena autonomia reddituale della ex moglie e sulla sua ampia capacità economico – patrimoniale; c) sul peso della manutenzione della casa coniugale di pregio d) sul fatto che gli accordi separativi non prevedevano alcun contributo in favore della moglie e per molti anni fino alla domanda di divorzio, il regime è rimasto immutato. In merito all’appello incidentale volto all’incremento dell’assegno divorzile e quello per il figlio maggiorenne non autosufficiente, il rigetto di entrambi è stato giustificato, il primo, dall’assorbimento derivante dall’accoglimento del motivo speculare di appello principale, l’altro perché l’ammontare di 1.000 Euro mensili è stato ritenuto congruo congruo tenuto conto che il padre è gravato interamente delle spese scolastiche e mediche.

Avverso questa pronuncia ha proposto ricorso per cassazione G.R., affidato a sei motivi, illustrati da memoria. Ha resistito con controricorso illustrato da memoria T.D..

Nel primo motivo di ricorso viene dedotta la violazione della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6 in relazione al rilievo della più che rilevante sproporzione della capacità economico-patrimoniale e sulla sua diretta incidenza sul tenore di vita goduto nel corso del matrimonio. Viene altresì sottolineato che non osta al riconoscimento del diritto all’assegno di divorzio la diversa previsione contenuta negli accordi separativi. Si sottolinea nella censura la carenza d’indagine svolta sulla inadeguatezza del reddito della ricorrente in relazione alla conservazione del medesimo tenore di vita goduto nel matrimonio.

La censura non può essere accolta perché invoca l’illegittima esecuzione della valutazione comparativa dei redditi delle parti esclusivamente in funzione dell’applicazione del criterio del tenore di vita, un criterio attributivo e determinativo dell’assegno che, pur se applicabile ratione temporis, risulta attualmente superato dalla sentenza delle S.U. 18287 del 2018 e che conseguentemente, assunto come paradigma esclusivo della illegittimità della statuizione contestata, deve essere disatteso. Deve aggiungersi che la censura non si confronta con l’adozione da parte della Corte d’Appello di un criterio che parzialmente si discosta da quello ratione temporis applicabile, per pervenire a riconoscere all’assegno divorzile una natura mista, fondata anche sulla indiscutibile ampia autonomia reddituale, peraltro sostenuta da una buona consistenza patrimoniale della ricorrente. La censura si incentra invece solo sulla necessità di un accertamento puntuale del tenore di vita durante il matrimonio così da rivelarsi, in conclusione, non ammissibile.

Nel secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 115 c.p.c. oltre che il vizio di motivazione per non avere la Corte di Appello posto a fondamento della decisione relativa all’assegno di divorzio gli esiti della complessa istruttoria svolta dal Tribunale sulle capacità economico patrimoniali ed anche reddituale del T..

In particolare, afferma la ricorrente che è emerso dalla documentazione prodotta anche in appello, conseguente ad ispezione ipotecaria che l’ex marito ha 82 unità immobiliari in parte in piena proprietà in parte pro quota ad (OMISSIS), oltre ad un palazzo storico di famiglia, 10 proprietà immobiliari a (OMISSIS), 3 a (OMISSIS), di cui due intestate fittiziamente ai figli, un’azienda agricola, un immobile a (OMISSIS) ed altri cespiti elencati nel motivo, unitamente a numerosi estratti conto di movimentazioni bancarie attive e che denotano il possesso di rilevante liquidità oltre che un patrimonio mobiliare derivate da più di un dossier titoli.

La comparazione svolta dalla Corte d’Appello, non prendendo in esame il materiale probatorio riprodotto è stata, in conclusione, meramente apparente, in quanto incentrata soltanto sul limitato profilo della comparazione reddituale derivante dagli emolumenti della ricorrente e dalla pensione dell’ex marito.

Nel terzo motivo si lamenta che la Corte d’Appello non abbia tenuto conto delle indagini di polizia tributaria richiamate dalla ricorrente perché risalenti e non ne abbia disposte di nuove.

Nel quarto motivo viene dedotta la violazione dell’art. 337 ter c.c. nel quale è affermato che il contributo al mantenimento dei figli minori o maggiorenni non autosufficienti (art. 337 septies c.c.) si fonda sul principio di proporzionalità rispetto alla rispettive capacità economico-patrimoniali e reddituali violazione del principio di proporzionalità per l’assegno del figlio.

Il secondo, terzo e quarto motivo in quanto logicamente connessi devono essere trattati unitariamente ed accolti nei limiti di cui in motivazione.

Deve evidenziarsi che la valutazione comparativa della effettiva condizione economico-patrimoniale delle parti è del tutto mancata nella sentenza impugnata, sia come precondizione per l’applicazione del corretto ed attuale criterio attributivo-determinativo dell’assegno di divorzio (S.U. 18287 del 2018; 5603 del 2020), sia come criterio determinante la determinazione del contributo in favore dei figli (art. 337 ter c.c., comma 5).

In relazione alla decisione relativa all’attribuzione od esclusione dell’assegno di divorzio deve rilevarsi che la valutazione comparativa delle condizioni economico patrimoniali (e reddituali effettive) delle parti non può essere omessa od essere svolta, come nella specie, senza valutare cespiti patrimoniali ed elementi economico-reddituali di così rilevante entità e senza confrontarsi in alcun modo o giustificare questa omissione. L’accertamento sull’insussistenza dello squilibrio si è fondato sulla mera comparazione dei redditi da lavoro e da pensione, e sulla situazione economico patrimoniale della ricorrente. Quella del marito è stata affrontata ignorando le cospicue allegazioni dell’appellante incidentale in relazione ai numerosi elementi fattuali da considerare. Al riguardo, si deve precisare che non rileva la mancata puntuale allegazione da parte della ricorrente dei profili incidenti sugli innovati criteri attributivi e determinativi dell’assegno di divorzio elaborati dalla citata pronuncia delle S.U. L’indagine fattuale su di essi potrà essere svolta nel giudizio di rinvio non potendosi ignorare che l’indagine probatoria, all’epoca della pronuncia d’appello si incentrava sul binomio capacità economico-reddituale ed incidenza sul tenore di vita matrimoniale. Il principio indicato, stabilmente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, è stato così massimato: “La cassazione della pronuncia impugnata con rinvio per un vizio di violazione o falsa applicazione di legge che reimposti in virtù di un nuovo orientamento interpretativo i termini giuridici della controversia così da richiedere l’accertamento di fatti, intesi in senso storico e normativo, non trattati dalle parti e non esaminati dal giudice del merito, impone, perché si possa dispiegare effettivamente il diritto di difesa, che le parti siano rimesse nei poteri di allegazione e prova conseguenti alle esigenze istruttorie conseguenti al nuovo principio di diritto da applicare in sede di giudizio di rinvio. (Cass. 11178 del 2019 e 11795 del 2021, in corso di massimazione).

L’omissione è del pari rilevante in relazione al contributo per il mantenimento del figlio A., in quanto come già osservato, l’accertamento da svolgere, fondato sul principio di proporzionalità, è incentrato sulle capacità economico-patrimoniali e reddituali dell’obbligato, risultate del tutto omesse in relazione a questa domanda, oggetto dell’impugnazione incidentale.

In conclusione il secondo, terzo e quarto motivo di ricorso sono da accogliere nei limiti di cui in motivazione, con rinvio al giudice del merito perché si attenga ai principi indicati.

Il quinto motivo, in quanto concernente la composizione e la determinazione del contributo per il mantenimento del figlio deve ritenersi assorbito, così come il sesto che lamenta l’omessa statuizione sulle spese processuali relative ad un incidente cautelare endoprocessuale da rimettere alla valutazione complessiva della posizione processuali delle parti all’esito del rinvio.

PQM

Rigetta il primo motivo. Accoglie il secondo, terzo e quarto motivo di ricorso nei limiti di cui in motivazione, assorbiti il quinto e sesto.

Cassa la sentenza impugnata e rinviala causa alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione. Oscuramento dati personali in caso di diffusione.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 30 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2021

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