Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21822 del 27/10/2015


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 21822 Anno 2015
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: PAGETTA ANTONELLA

SENTENZA
sul ricorso 23360-2013 proposto da:
REGIONE ABRUZZO 80003170661, in persona del Presidente della
Regione pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro
DE PRETIS ENRICA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
GERMANICO 101, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO
SCELLI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
VALENTINA BRAVI, giusta procura in calce al controricorso;

622.1

Data pubblicazione: 27/10/2015

controricorrente –

avverso la sentenza n. 373/2013 della CORTE D’APPELLO di
L’AQUILA del 21/03/20133, depositata il 10/04/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
10/09/2015 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA

udito l’Avvocato Stefano Varone difensore della ricorrente che si
riporta ai motivi;
udito l’Avvocato Paolo Frani (delega avvocato Scilli Alessandro)
difensore della controricorrente che si riporta ai motivi scritti.
Svolgimento del processo
La Corte di appello di l’Aquila ha rigettato l’appello proposto dalla
Regione Abruzzo confermando la sentenza del Tribunale di Pescara
che aveva dichiarato il diritto di Enrica De Pretis alla perequazione
della retribuzione individuale di anzianità a quella percepita da altri
dipendenti inquadrati in pari ruolo a norma degli articoli 1 L.R.
Abruzzo n. 16 del 2008 e 43 L.R. Abruzzo n. 6 del 2005 ed 1 L.R.
Abruzzo n. 118 del 1998 fino all’abrogazione sopravvenuta per effetto
della L.R. Abruzzo n. 24 del 2011 con condanna della Regione a
corrispondergli le differenze retributive maggiorate degli interessi legali
a decorrere dalle rispettive date di entrata in vigore delle citate leggi
regionali.
La Corte del merito, per quello che interessa in questa sede, ricostruito
il quadro normativo di riferimento e precisato che il meccanismo
perequativo di cui alla 1.r. n. 118 del 1999, come modificata dalla 1.r.
n.6 del 2005, era stato esteso per effetto della 1.r. n.16 del 2008 a tutti i
dipendenti regionali aventi medesimo inquadramento in ruolo e
qualifica in qualunque modo vi avessero avuto accesso, riteneva

Ric. 2013 n. 23360 sez. ML – ud. 10-09-2015
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PAGETTA;

riferibile l’operatività del predetto meccanismo perequativo non già
all’epoca dell’immissione in ruolo del dipendente interessato
all’equiparazione, quanto piuttosto al momento dell’accesso nei ruoli
regionali del dipendente proveniente dall’esterno che godeva di una più
elevata retribuzione di anzianità in relazione alla quale doveva attuarsi

in cassazione sulla base di tre censure cui resiste con controricorso la
parte intimata.
Motivi della decisione
Con il primo motivo la ricorrente, deduce la violazione dell’ art. 43
della L. R. Abruzzo n. 6 del 2005 come modificato dall’art 1 comma 2
della L. R. Abruzzo n. 16 del 2008 alla luce degli artt. 36 e 117 della
Costituzione e rileva che l’impianto della normativa regionale, su cui si
fonda l’impugnata sentenza, risulta adottato in violazione della riserva
di competenza alla contrattazione collettiva del profilo retributivo del
personale dipendente della Regione Abruzzo, oltre che in violazione
dei criteri di riparto fra legislatore statale e regionale nonché del
parametro regolatore di cui all’art. 36 Cost.. Chiede pertanto che sia
disapplicata la predetta normativa regionale o, in subordine, che sia
sollevata la questione di legittimità costituzionale delle citate norme
previa valutazione della non manifesta infondatezza della questione.
Con il secondo motivo di ricorso la Regione Abruzzo, poi, denunzia
la violazione e falsa applicazione degli art. 43 della Legge regionale
Abruzzo n.6 del 2005, come modificato dall’art. 1, 2° comma, Legge
regionale Abruzzo n.16 del 2008, criticando la sentenza impugnata per
aver legittimato, con la sua interpretazione, un allineamento dinamico
verso l’alto della voce retributiva.
Con l’ultimo motivo di ricorso è denunciata la violazione dell’art. 112
c.p.c. e dell’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.
Ric. 2013 n. 23360 sez. ML – ud. 10-09-2015
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la perequazione. Avverso questa sentenza la Regione Abruzzo ricorre

Sostiene la ricorrente che la Corte territoriale avrebbe erroneamente
ritenuto corretta la condanna generica pronunciata dal giudice di primo
grado sebbene fosse stata chiesta una condanna specifica così restando
irrisolto ogni problema connesso alla quantificazione delle somme
chieste.

controversia identica alla presente ha rilevato, assorbentemente, che “la
Corte costituzionale con sentenza n. 211 del 2014 investita dal
Tribunale di Teramo della questione di legittimità costituzionale
dell’art. 43 della 1.r. Abruzzo 8 febbraio 2005 n. 6 (Disposizioni
finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale
2005-2007 della Legge Regione Abruzzo – Legge finanziaria regionale
2005), come sostituito dall’art. 1, comma 2, della 1.r. Abruzzo 21
novembre 2008, n. 16 (Provvedimenti urgenti ed indifferibili) in
riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera 1), della Costituzione e
dal momento che la disciplina del trattamento economico dei
dipendenti regionali rientrerebbe nella materia dell’ordinamento civile
che appartiene alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 43 della predetta 1.r.
Abruzzo 8 febbraio 2005 n. 6 come sostituito dall’ art. 1, comma 2,
della 1.r. Abruzzo 21 novembre 2008 n. 16 nella parte in cui introduce
il corna 2-bis nell’art. Legge della 1.r. Abruzzo 13 ottobre 1998 n. 118
(Riconoscimento agli effetti economici della anzianità di servizio
prestato presso lo Stato, Enti Pubblici, Enti Locali e Regioni, nei
confronti del personale inquadrato nel ruolo regionale a seguito di
pubblici concorsi ed estensione dei benefici previsti dalla L. n. 144 del
1989 al personale ex L. n. 285 del 1977). Tanto perché l’ art. 43 della
citata 1.r. n. 6 del 2005, nel disciplinare la retribuzione individuale di
anzianità dei dipendenti regionali, allineandone l’ammontare a quello
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Tanto premesso rileva il Collegio che questa Corte nel decidere una

percepito dai dipendenti che, provenendo da altre amministrazioni,
sono transitati nei ruoli regionali, incide sul trattamento economico dei
dipendenti regionali prevedendone un incremento allorché ricorrano le
condizioni previste e, quindi eccede dall’ambito di competenza
riservato al legislatore regionale invadendo la materia dell’ordinamento

15.12.2014 n. 26320).
Ne consegue che, per effetto della declaratoria d’ incostituzionalità
dell’art. 43 della 1.r. Abruzzo n. 6 del 2005, come sostituito dall’art. 1,
comma 2, della 1.r. Abruzzo 2008 n. 16 del 2008, nella parte in cui
introduce il comma 2-bis nell’art. 1 della 1.r. Abruzzo 13 ottobre 1998
n. 118 – su cui si fonda la domanda del dipendente – il ricorso per
cassazione deve essere accolto e , la sentenza impugnata cassata. Non
essendo, poi, necessari ulteriori accertamenti di fatto la controversia
può essere decisa nel merito, ai sensi del secondo comma dell’art. 384
c.p.c. e la domanda originaria deve essere rigettata.
Il recente intervento della Corte Costituzionale in uno all’orientamento
espresso dai giudici di merito inducono questa Corte a ritenere
sussistenti le ragioni di cui all’art. 92, secondo comma, c.p.c. per
compensare tra le parti le spese dell’intero processo.

PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo
nel merito rigetta l’originaria domanda.
Compensa tra le parti le spese dell’intero processo.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r n. 115 del 2002, dà atto della non
sussistenza -dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma
del comma 1 bis dello stesso articolo 13.

Ric. 2013 n. 23360 sez. ML
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ud. 10-09-2015

civile, riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.” (cfr Cass.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10 settembre 2015

Il Consigliere estensore

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