Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21821 del 28/10/2016


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Cassazione civile sez. trib., 28/10/2016, (ud. 18/07/2016, dep. 28/10/2016), n.21821

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28843-2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

CENTRO SERVIZI SNC;

– intimato –

avverso la sentenza n. 196/2009 della COMM.TRIB.REG. di NAPOLI,

depositata il 26/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/07/2016 dal Consigliere Dott. GIULIO FERNANDES;

udito per il ricorrente l’Avvocato PALATIELLO che si riporta al

ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Centro Servizi s.n.c. impugnava l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) con il quale l’Ufficio, in rettifica della dichiarazione UNICO per l’anno 2000, aveva determinato un maggior reddito imponibile ai fini IVA ed IRAP.

La Commissione Tributaria Regionale di Napoli, con sentenza del 20.10.2009, confermava la decisione di primo grado di accoglimento del ricorso avendo ritenuto che non ricorrevano i presupposti per l’applicazione degli studi di settore e che lo scostamento dai medesimi era giustificato dal breve periodo nel quale era stata esercitata l’attività.

Avverso tale sentenza propone ricorso l’Agenzia delle Entrate affidato ad un unico motivo.

La società è rimasta intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo si deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) e violazione e falsa applicazione del principio del contraddittorio ex art. 101 c.p.c. e art. 111 Cost., comma 2 in quanto: l’impugnata sentenza non aveva motivato in ordine alle censure proposte con l’appello; la Commissione non aveva disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci della Centro Servizi s.n.c., litisconsorti necessari, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità.

Il motivo è fondato nella seconda parte.

Secondo il costante orientamento di questa Corte, in materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il. ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio (Cass. s.u. 4 giugno 2008, n. 14815; conformi Cass. 18 maggio 2009, n. 11459; 25 luglio 2012, n. 13073; 18 ottobre 2012, n. 17925; 14 dicembre 2012, n. 23096; 17 gennaio 2013, n. 1047).

L’accoglimento della seconda parte del motivo assorbe le ulteriori censure, in quanto l’intero rapporto processuale si è sviluppato in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14.

Quindi, vanno cassate la sentenza impugnata e quella di primo grado e la causa va rinviata ad alla Commissione Tributaria Provinciale di Benevento in diversa composizione, per la celebrazione del giudizio di primo grado nei confronti di tutti i litisconsorti necessari. Il giudice del rinvio dovrà disporre l’integrazione del contraddittorio, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e quella di primo grado, con rinvio alla Commissione Tributaria Provinciale di Benevento in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2016

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