Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21821 del 09/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 09/10/2020, (ud. 18/02/2020, dep. 09/10/2020), n.21821

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 10729/2016 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elett.te

domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

M.S., elett.te dom.to in Roma al viale Liegi n. 32, presso

lo studio dell’avv. Marcello Clarich, unitamente agli avv.ti Sergio

Ermini, Marco Miccinesi e Francesco Pistolesi, da cui è rapp.to e

difeso, come da mandato in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1831/25/15 della Commissione Tributaria

Regionale della Toscana, depositata il 22/10/2015, non notificata;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. De Matteis Stanislao, che ha concluso per

l’accoglimento del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18 febbraio 2020 dalla Dott.ssa d’Oriano Milena.

 

Fatto

RITENUTO

CHE:

1. con sentenza n. 1831/25/15, depositata il 22 ottobre 2015, non notificata, la Commissione Tributaria Regionale della Toscana, accoglieva l’appello proposto da M.S. avverso la sentenza n. 433/1/14 della CTP di Arezzo, con compensazione delle spese di lite;

2. il giudizio aveva ad oggetto l’impugnazione di un avviso di liquidazione con cui era stato richiesto il pagamento in misura proporzionale, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 8, comma 1, lett. b), della prima parte della Tariffa allegata, dell’imposta di registro pari ad Euro 12.600,00, dovuta in relazione ad un decreto ingiuntivo esecutivo emesso nei confronti del fideiussore di un debitore fallito, a sua volta dichiarato fallito;

3. la Commissione di primo grado aveva rigettato il ricorso mentre la CTR, in riforma della sentenza di primo grado, aveva annullato l’avviso, con assordimento degli altri motivi, ritenendo che l’imposta di registro mirasse a colpire il trasferimento di ricchezza, sicchè occorreva dare rilievo alla eseguibilità in concreto del titolo che, nella specie, atteso il fallimento del debitore, andava esclusa, restando impedite tutte le azioni esecutive individuali nei suoi confronti;

4. avverso la sentenza di appello l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, notificato a mezzo PEC in data 224-2016, affidato ad un solo motivo; il contribuente ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. con unico motivo di ricorso l’Agenzia denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 37 e del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 8 della prima parte della Tariffa allegata, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, avendo la CTR errato nel non considerare tassabile, ai fini dell’imposta di registro, un decreto ingiuntivo esecutivo a prescindere dalla sua eseguibilità in concreto.

OSSERVA CHE:

1. Il ricorso risulta fondato.

1.1 Questione controversa è se un decreto ingiuntivo esecutivo, emesso nei confronti di un soggetto successivamente fallito, e che quindi non possa essere messo in esecuzione con azione individuale, sia o meno soggetto ad imposta di registro proporzionale.

1.2. Ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 37 e del medesimo D.P.R. n. 131 del 1986, art. 8, comma 1, lett. b), della tariffa allegata, i decreti ingiuntivi esecutivi sono soggetti ad imposta di registro proporzionale, nella misura del 3 %.

Secondo il citato D.P.R. n. 131 del 1986, art. 37 “gli atti dell’autorità giudiziaria in materia di controversie civili, che definiscono anche parzialmente il giudizio, i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali e le sentenze che dichiarano efficaci nello Stato sentenze straniere, sono soggetti all’imposta anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato”.

2. Con riferimento alle sentenze, questa Corte ha già affermato che “In tema di imposta di registro, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 37, comma 1, la sentenza che definisce il giudizio – anche solo parzialmente e pur non passata in giudicato è soggetta a tassazione, sicchè l’Ufficio del registro provvede legittimamente alla liquidazione, emettendo il relativo avviso, che è impugnabile per vizi, formali o sostanziali, inerenti all’atto in sè, al procedimento che lo, ha preceduto, oppure ai presupposti dell’imposizione. Nè l’eventuale riforma, totale o parziale, della decisione nei successivi gradi di giudizio, e fino alla formazione del giudicato, incide sull’avviso di liquidazione, integrando, piuttosto, un autonomo titolo per l’esercizio dei diritti al conguaglio o al rimborso dell’imposta da far valere in via autonoma e non nel procedimento relativo all’avviso di liquidazione” (Vedi Cass. n. 12023 del 2018; n. 12736 del 2014).

In particolare si è ritenuto che il provvedimento di sospensione della provvisoria esecuzione (ancorchè seguito dalla completa riforma in senso favorevole al contribuente) non è idoneo ad incidere sull’avviso di liquidazione, stante la perdurante esistenza della sentenza di condanna che ne rappresenta il fondamento, con salvaguardia dell’eventuale diritto al rimborso spettante al contribuente, non ricollegandosi il presupposto del tributo all’efficacia esecutiva della sentenza ma, per l’appunto, all’esistenza di un titolo giudiziale soggetto a registrazione (Vedi Cass. n. 12480 del 2018).

3. Quanto ai decreti ingiuntivi si è poi chiarito che “In tema di imposta di registro, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 37 ed al medesimo D.P.R. n. 131 del 1986, art. 8, comma 1, lett. b), parte prima, della Tariffa allegata, i decreti ingiuntivi esecutivi sono soggetti ad imposizione nella misura proporzionale del 3% (salvo conguaglio in base a successiva sentenza passata in giudicato), indipendentemente dal rapporto giuridico ad essi sottostante (Vedi Cass. n. 17808 del 2017, ove altri richiami) e che presupposto dell’imposta è la natura esecutiva del decreto ingiuntivo (vale a dire, la clausola di provvisoria esecutorietà), e non già l’apposizione della “formula esecutiva” con la quale si intraprende l’esecuzione, in quanto l’imposta è applicata sulla base della “esecutività” del decreto, non già della sua esecuzione in concreto, nè dell’apposizione della formula esecutiva da parte della cancelleria” (Vedi Cass. n. 11663 del 2001).

3.1 In continuità con tali principi va quindi ritenuto che l’imposta di registro mira a colpire una dichiarazione di credito azionabile esecutivamente, per un determinato importo, in quanto la stessa viene ritenuta di per sè una manifestazione di capacità contributiva, senza che rilevi se l’esecuzione al momento dell’imposizione sia in concreto possibile e se lo sia in forma individuale o concorsuale.

Un decreto ingiuntivo non opposto, munito della esecutorietà ex art. 647 c.p.c. prima della dichiarazione di fallimento, come avvenuto nella specie, è comunque opponibile alla procedura fallimentare e costituisce titolo idoneo all’ammissione allo stato passivo e quindi alla partecipazione alla procedura concorsuale; nulla esclude inoltre che il decreto ingiuntivo esecutivo possa essere successivamente azionato nei confronti del debitore tornato in bonis.

3.2 In conclusione va affermato il seguente principio di diritto: “In tema di imposta di registro sui provvedimenti giudiziari, anche un decreto ingiuntivo esecutivo emesso nei confronti di un debitore successivamente fallito è soggetto ad imposta di registro proporzionale, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986. art. 37 e del medesimo D.P.R. n. 131 del 1986, art. 8, comma 1, lett. b), della tariffa allegata, rilevando ai fini impositivi la natura esecutiva del titolo e non la sua eseguibilità in concreto al momento dell’imposizione.”

4. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla C.T.R. della Toscana, in diversa composizione, che procederà all’esame degli ulteriori motivi di impugnazione rimasti assorbiti nel giudizio di secondo grado, ed anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, rinvia per il prosieguo, e anche per le spese, alla C.T.R. della Toscana, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2020

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