Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21820 del 28/10/2016


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Cassazione civile sez. trib., 28/10/2016, (ud. 15/07/2016, dep. 28/10/2016), n.21820

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9497-2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

I.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 7/2009 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,

depositata il 17/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/07/2016 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI;

udito per il ricorrente l’Avvocato PUCCIARIELLO che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RAGIONI DI FATTO

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, sulla base di un motivo, nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che aveva rigettato l’appello dello stesso ufficio contro la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Roma, la quale, in accoglimento del ricorso di I.A., medico generico convenzionato col SSN, aveva disposto il rimborso dell’IRAP, da costui versata per gli anni 1999-2002, per un totale di Euro 8.419,65.

Nella decisione impugnata, la Commissione di secondo grado ha osservato che, essendo l’IRAP un’imposta di carattere reale, incidente sul valore aggiunto prodotto dalle attività autonomamente organizzate (alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 156/2001), il professionista privo di autonoma organizzazione non sarebbe soggetto alla suddetta imposta e, nella specie, il contribuente avrebbe appunto provato l’insussistenza di un’organizzazione autonoma.

L’intimato non ha presentato controricorso.

Diritto

RAGIONI DI DIRITTO

Nel motivo di ricorso per cassazione, ex art. 360 c.p.c., n. 5, l’Amministrazione fa rilevare che il giudice di secondo grado avrebbe omesso di considerare i documenti contabili prodotti in giudizio e dai quali la CTR avrebbe tratto il proprio convincimento. Osserva, in contrario, la ricorrente che, sulla scorta delle dichiarazioni dei redditi allegate all’originario ricorso, si trarrebbero elementi opposti (voci di spesa per beni strumentali, consumi e spese per prestazioni di lavoro dipendente e compensi a terzi) e, dunque, l’affermazione assiomatica della Commissione Regionale circa il presupposto impositivo dell’IRAP avrebbe concretato il vizio di omessa motivazione.

La censura è fondata, nei termini di cui in prosieguo.

In tema di IRAP, presupposto per l’applicazione dell’imposta, secondo la previsione del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2 è l’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi, che ricorre qualora il contribuente sia il responsabile dell’organizzazione ed impieghi beni strumentali, eccedenti per quantità o valore, il minimo generalmente ritenuto indispensabile per l’esercizio della professione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. (Sez. 5, Ordinanza n. 26161 del 06/12/2011 (Rv. 620782)).

La giurisprudenza di questa Corte di legittimità ha anche affermato che l’avvalersi in modo non occasionale, da parte di un medico di base, della collaborazione di terzi (nella specie di un solo dipendente “part time”), non costituisce, di per sè, fattore decisivo per determinare il riconoscimento della “autonoma organizzazione”, dovendo il giudice del merito accertare in concreto se tale prestazione lavorativa rappresenti quel valore aggiunto idoneo ad accrescere la capacità produttiva del professionista (Sez. 6 – 5, n. 26982 del 2014; conforme Sez. U. n. 7291 del 2016).

L’affermazione della Commissione Regionale circa l’assenza di un’autonoma organizzazione in capo allo I., sostenuta solo dal generico richiamo alla “documentazione prodotta in prime cure” risulta pertanto immotivata.

La censura deve pertanto essere accolta e la sentenza cassata con rinvio, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla CTR del Lazio in diversa composizione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla CTR del Lazio in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 15 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2016

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