Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21820 del 20/10/2011

Cassazione civile sez. lav., 20/10/2011, (ud. 22/09/2011, dep. 20/10/2011), n.21820

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. MAISANO Giulio – rel. Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 26714-2008 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati FABIANI

GIUSEPPE, PATRIZIA TADRIS, STUMPO VINCENZO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

C.D.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

FLAMINIA 19 5, presso lo studio dell’avvocato VACIRCA SERGIO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato LALLI CLAUDIO, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1246/2007 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 29/11/2007 R.G.N. 1005/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/09/2011 dal Consigliere Dott. GIULIO MAISANO;

udito l’Avvocato CORETTI ANTONIETTA per delega TADRIS PATRIZIA;

udito l’Avvocato VACIRCA SERGIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAETA Pietro; che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 9 novembre 2007 la Corte d’appello di Genova ha confermato la sentenza del Tribunale di Massa del 17 marzo 2004 con la quale è stata rigettata l’opposizione proposta dall’I.N.P.S. avverso il decreto ingiuntivo con il quale gli è stato ingiunto il pagamento in favore di C.D. del contributo a fondo perduto previsto dal D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 12, comma 5, lett. b) per i lavoratori socialmente utili. La Corte territoriale ha motivato tale decisione considerando la cumulabilità del contributo in questione con l’indennità di mobilità percepita in unica soluzione ai sensi della L. n. 223 del 1991, art. 7, comma 5 e conseguente cancellazione dalle liste di mobilità. In particolare la Corte d’Appello di Genova ha considerato che, all’epoca in cui il C. ha iniziato a svolgere la propria attività di lavoratore socialmente utile, non era necessaria l’iscrizione alle liste di mobilità ai fini dell’ammissione ai progetti di LSU, per cui è irrilevante la sua cancellazione da tali liste, mentre pure irrilevante è la cessazione dal progetto di LSU in quanto, proprio l’avviamento di attività specificate dal D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 12, comma 5, lett. b) con la conseguente cessazione dal progetto di LSU, consente la concessione del contributo in questione.

L’I.N.P.S. propone ricorso per cassazione avverso tale sentenza articolato su unico motivo.

Resiste con controricorso il C..

Entrambe le parti hanno presentato memorie ex art. 378 cod. proc. civ..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso l’I.N.P.S. lamenta violazione e falsa applicazione del combinato disposto del D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 12, comma 5, lett. b) e del D.I. 21 maggio 1998, n. 7383000, art. 3, commi 4 e 5, con riferimento alla L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 7, comma 5, e art. 9, comma 6 lett. b) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. In particolare il ricorrente deduce l’incompatibilità, o comunque la non cumulabilità del beneficio previsto dal D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 12, comma 5, lett. b) con quello di cui della L. 223 del 1991, art. 7, comma 5 in relazione al medesimo evento dell’intrapresa di un lavoro autonomo da parte del beneficiario.

Il C. eccepisce l’inammissibilità del ricorso in quanto, con esso, verrebbe prospettata una questione nuova costituita dalla cumulabilità dei due benefici in questione, che non avrebbe costituito in precedenza materia del contendere. L’eccezione non è fondata. Nel caso in esame, la difesa dell’I.N.P.S. è rimasta nell’ambito della questione di diritto dibattuta nei gradi di merito, e relativa alla spettanza dell’incentivo di cui al D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 12, comma 5, lett. b).

Il motivo del ricorso dell’I.N.P.S. è fondato.

La Corte di Cassazione (1 aprile 2004 n. 6463) ha avuto modo di esaminare gli effetti del beneficio della corresponsione “anticipata” dell’indennità di mobilità nelle misure indicate dal primo e secondo comma della L. n. 223 del 1991, art. 7 detraendo il numero di mensilità già godute, precisando che in tal modo il lavoratore fuoriesce dall’area protetta dal beneficio previdenziale perchè l’avvalersi della facoltà di percepire in un’unica soluzione l’indennità di mobilità comporta la cancellazione del lavoratore stesso dalle liste di mobilità (art. 9, comma 9, lett. b della Legge citata). Il beneficio, secondo la formulazione testuale della disposizione, consiste nell’anticipo (facoltativo) di tutte le mensilità dell’indennità di mobilità al fine di agevolare, ed incentivare, la creazione di opportunità di lavoro idonee a rimuovere la situazione di mancata occupazione del lavoratore in mobilità. La “corresponsione anticipata” prevista come mera facoltà implica che, ove il lavoratore tale facoltà non eserciti non avanzando la relativa richiesta, la “corresponsione” non sia più “anticipata” ed operi invece il criterio ordinario della periodicità mensile per i mesi previsti dal primo e dal secondo comma dell’art. 7. E’ la modalità temporale di erogazione della prestazione previdenziale ad essere modificata dalla richiesta del lavoratore e non già l’insorgenza del diritto. Anche la norma regolamentare, cui l’art. 7 cit., comma 5 rinvia per la determinazione delle modalità e delle condizioni di tale corresponsione anticipata della prestazione, prevede che l’INPS “dispone il pagamento in favore dell’interessato della somma dovuta sulla base dell’importo mensile dell’indennità spettante” (D.M. 17 febbraio 1993, n. 142, art. 2, comma 3); non è quindi la “spettanza” dell’indennità ad essere in gioco, ma lo è solo la modalità temporale della sua erogazione.

Questa regola particolare, posta dall’art. 7, comma 5 presuppone quindi la regola generale del perdurante diritto all’indennità di mobilità pur in costanza della svolgimento di lavoro autonomo;

sicchè il lavoratore: in mobilità che intraprende un’attività di lavoro autonomo può rinunciare al beneficio dell’anticipazione e percepire l’indennità mensilmente, come di norma. A contrario deve affermarsi che, nell’ipotesi in cui il lavoratore in mobilità già svolgesse, in costanza di lavoro subordinato, anche lavoro autonomo e continui a svolgerlo dopo il collocamento in mobilità, non scatta il beneficio della facoltà di richiedere la “corresponsione anticipata”: il lavoratore ha diritto all’indennità di mobilità erogata con l’ordinaria periodicità mensile e non può chiedere l’erogazione anticipata di tutte le mensilità spettantegli.

Da tale principio se ne deduce che il beneficio di cui al D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 12, comma 5, lett. b) che a sua volta presuppone l’esistenza di un progetto di lavoro autonomo, implica pure la costanza del trattamento di mobilità che invece è escluso, per quanto sopra detto, dalla corresponsione anticipata dell’indennità di mobilità. D’altra parte la non cumulabilità dei due benefici è coerente con la ratio delle due previsioni entrambe finalizzate a favorire l’intrapresa di attività autonome da parte di lavoratori in mobilità o già inseriti in progetti per lavoratori socialmente utili. Pertanto deve affermarsi il seguente principio di diritto: il lavoratore che si avvale della corresponsione anticipata dell’indennità di mobilità ai sensi della L. n. 223 del 1991, art. 7, comma 5, e viene conseguentemente cancellato dalle liste di mobilità ai sensi dell’art. 9, comma 9, lett. b della stessa Legge, non ha diritto all’incentivo una tantum di cui al D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 12, comma 5, lett. b).

La sentenza impugnata che ha confermato la sentenza di primo grado che ha rigettato l’opposizione dell’I.N.P.S. al decreto ingiuntivo relativo al pagamento del beneficio di cui al D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 12, comma 5, lett. b) in favore del C., deve conseguentemente essere cassata con il conseguente accoglimento di della opposizione avverso il decreto ingiuntivo che va revocato.

In considerazione della novità della questione, si dispone la compensazione fra le parti delle spese dell’intero processo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’opposizione proposta dall’I.N.P.S. avverso il decreto ingiuntivo opposto che revoca.

Compensa fra le parti le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 22 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2011

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