Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21820 del 20/09/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 20/09/2017, (ud. 11/09/2017, dep.20/09/2017),  n. 21820

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13256/2012 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

D.E., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giovanni Di Nardo

e Vincenzo D’Agostino, con domicilio eletto presso l’Avv. Maria

Grazia Picciano, in Roma, via Ippolito Nievo n. 61, scala D, giusta

procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Molise

n. 19/4/11, depositata il 12 aprile 2011;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11 settembre

2017 dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli.

Fatto

RILEVATO

CHE:

– l’Agenzia delle entrate impugna per cassazione la decisione della CTR del Molise che, in riforma della decisione di primo grado, aveva annullato l’avviso di accertamento, emesso nei confronti di D.E. per Iva, Irpef ed Irap per l’anno 2003, per violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7;

– evidenzia che, nella specifica vicenda, il pvc era stato redatto in data 28 novembre 2005, mentre un primo avviso era stato notificato dopo solamente 22 giorni in data 20 dicembre 2005, sicchè l’Amministrazione finanziaria, rilevata la violazione del termine dilatorio, aveva annullato in via di autotutela l’atto e, in data 24 febbraio 2006, aveva emanato un secondo avviso di accertamento di contenuto identico;

– la CTR, peraltro, pure rispetto a tale secondo avviso riteneva violato il termine perchè decorrente dal momento dell’intervenuto annullamento del primo illegittimo atto di accertamento;

– l’Agenzia assume con un primo motivo la violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, e art. 118 disp. att. c.p.c., per essere la motivazione tanto contraddittoria da risultare inesistente, nonchè la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 564 del 1994, art. 2 quater, conv. in L. n. 656 del 1994, dei principi generali in materia di annullamento d’ufficio, mentre con un secondo motivo censura la violazione della L. n. 212 del 2000, artt. 7 e 12, dovendosi escludere che l’inosservanza del termine dilatorio comporti la nullità dell’avviso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

– va esclusa, preliminarmente, l’inammissibilità del primo motivo per cumulo di censure poichè partitamente e autonomamente esaminate nell’articolazione della doglianza;

– il primo profilo del primo motivo è, peraltro, infondato, non potendosi equiparare l’eventuale incongruità della motivazione ad una connotazione di inesistenza, traducendosi, eventualmente, in un vizio motivazionale se la contraddittorietà attenga al percorso argomentativo ed al ragionamento in fatto operato dal giudice, ovvero in una violazione di legge se investa l’interpretazione delle norme od il ragionamento giuridico;

– nella specie, la CTR ha ritenuto che, ove sia stato emesso un avviso di accertamento ante tempus, il termine dilatorio L. n. 212 del 2000, ex art. 12, comma 7, riprenda a decorrere ex novo quando l’atto viziato sia stato rimosso per cui l’emissione di un successivo avviso debba restare differita di un nuovo termine di sessanta giorni decorrenti dal momento della rimozione del precedente atto;

– la motivazione, dunque, esiste, ancorchè il ragionamento sia erroneo e viziato in diritto, censura quest’ultima rivolta con il secondo profilo del primo motivo, che è fondato;

– la L. 212 del 2000, art. 12, comma 7, nel testo vigente ratione temporis, prevede infatti che “Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L’avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza”;

– se ne ricava che, ove l’atto sia stato emanato ante tempus in assenza delle condizioni di urgenza previste dall’ultimo periodo, il termine imposto dalla norma è violato e l’atto è illegittimo;

– l’annullamento dell’atto illegittimo, in via di autotutela da parte dell’amministrazione finanziaria ovvero a seguito di decisione giudiziale, comporta che quell’atto diviene definitivamente improduttivo di effetti;

– tale evento, tuttavia, non incide sul termine stabilito dalla norma, atteso che, in assenza di qualsiasi previsione esplicita od implicita, esso non può subire alcuna sospensione od interruzione;

– il decorso del termine, del resto, costituisce il presupposto per la legittimità del provvedimento impositivo, sicchè, anche in caso di violazione, il termine stesso continua a decorrere, riverberandosi l’infrazione solo sull’atto emesso;

– si tratta di una conclusione peraltro congruente con la ratio della disposizione che è quella di concedere un termine al contribuente per osservazioni o richieste a partire dal momento in cui le operazioni degli organi di controllo siano state chiuse, sì da arricchire il materiale soggetto a valutazione, e tale momento non può essere equiparato alla successiva (e, nel caso, illegittima) determinazione dell’autorità erariale, la quale invece integra una valutazione sulle operazioni di controllo;

– gli elementi posti all’attenzione del contribuente, del resto, sono quelli esistenti proprio con riguardo alla chiusura delle operazioni, sicchè, anche sotto questo profilo, resta priva di giustificazioni la prospettata rinnovazione del termine dilatorio;

– ne deriva che, ove l’atto sia stato annullato in via di autotutela perchè emesso ante tempus, la rinnovazione dell’avviso resta soggetta solo all’originario termine di cui all’art. 12, comma 7 cit., decorrente dal “rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo”, non potendosi far decorrere un nuovo termine dalla rimozione dell’atto illegittimo;

– il secondo motivo resta conseguentemente assorbito;

– il ricorso, pertanto, va accolto con cassazione della sentenza con rinvio, anche per le spese di questo grado, alla CTR competente in diversa composizione perchè provveda all’ulteriore giudizio.

PQM

 

La Corte, in accoglimento del secondo profilo del primo motivo del ricorso, rigettato il primo profilo ed assorbito il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Molise, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 11 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2017

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