Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21820 del 09/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 09/10/2020, (ud. 18/02/2020, dep. 09/10/2020), n.21820

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 17431/2015 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elett.te

domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

S.A., elett.te dom.to in Roma alla via Carlo Lorenzini n.

72, presso lo studio dell’avv. Valeria Faiola, unitamente all’avv.

Michele Argento, da cui è rapp.to e difeso, come da mandato a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 76/26/15 della Commissione Tributaria

Regionale della Puglia, sez. distaccata di Foggia, depositata il

19/1/2015, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18 febbraio 2020 dalla Dott.ssa d’Oriano Milena.

 

Fatto

RITENUTO

CHE:

1. con sentenza n. 76/26/15, depositata il 19 gennaio 2015, non notificata, la Commissione Tributaria Regionale della Puglia, sez. distaccata di Foggia, accoglieva l’appello proposto da S.A. avverso la sentenza n. 466/7/14 della CTP di Foggia, con condanna al pagamento delle spese di lite;

2. il giudizio aveva ad oggetto l’impugnazione di un avviso di liquidazione con cui era stato richiesto il pagamento in misura proporzionale, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 8, comma 1, lett. b), della prima parte della Tariffa allegata, dell’imposta di registro pari ad Euro 42.613,00, dovuta in relazione ad una sentenza articolata su cinque capi, di cui quattro di condanna di tre coobbligati in solido, tra cui il ricorrente, al risarcimento del danno conseguente al crollo di un edificio, ed uno di condanna di una società di assicurazione a tenere indenne una delle parti obbligate;

3. la Commissione di primo grado aveva rigettato il ricorso; ritenuta infondata l’eccezione relativa al difetto di motivazione ed alla mancanza di chiarezza dell’atto, aveva disatteso il motivo relativo alla duplicazione di imposta, stante la corretta tassazione di ogni singola condanna, derivante da rapporti processuali autonomi, ciascuno con causa propria, uniti solo funzionalmente per un collegamento negoziale;

4. la CTR, in riforma della sentenza di primo grado, aveva annullato l’avviso, rilevando da un lato che la stessa Agenzia aveva ritenuto erronea la liquidazione, ed operato lo sgravio delle cartelle emesse sulla base dello stesso, e procedendo dall’altro al ricalcolo dell’imposta dovuta, che riduceva ad Euro 29.756,13 – importo inferiore a quello già riscosso dall’Agenzia da altri coobbligati – sul presupposto che la compagnia di assicurazione fosse stata chiamata a garantire un soggetto ritenuto responsabile solo nella misura del 40% e non per l’intero;

5. avverso la sentenza di appello, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, consegnato per notifica in data 6-7-2015, affidato a tre motivi; il contribuente ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. con il primo motivo di ricorso l’Agenzia denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 18 e 53, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, rilevando che gli sgravi non erano dipesi da errori ma dal riscontro dei versamenti effettuati nelle more da altri coobbligati, e che la CTR era incorsa nel vizio di ultrapetizione non costituendo oggetto della controversia la quantificazione dell’imposta dovuta, dal momento che il ricorrente si era limitato ad impugnare l’avviso per la duplicazione di imposta riconducibile al capo di condanna relativo alla compagnia di assicurazione;

2. con il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, non sussistendo alcun interesse del ricorrente a censurare un capo di sentenza, pronunciato tra parti diverse, rispetto al quale doveva ritenersi del tutto estraneo;

3. con il terzo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20 e art. 21, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, avendo la CTR errato nel non considerare come autonomamente tassabili, ai fini dell’imposta di registro, capi relativi a condanne distinte emesse nei confronti di soggetti diversi.

OSSERVA CHE:

1. Il primo motivo di ricorso, pur ammissibile, risultando riportate in ricorso e nella sentenza impugnata le domande formulate dal contribuente nei precedenti gradi di merito, risulta infondato.

1.1 Va innanzitutto premesso che questa Corte ha già affermato che ” In tema di imposta di registro sugli atti giudiziari, costituisce presupposto del tributo, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 37, l’esistenza di un titolo giudiziale soggetto a registrazione e non l’aliquota applicata (fissa o proporzionale) o la percentuale applicabile, le quali possono perciò essere quantificate dal giudice tributario, ferma restando l’impossibilità di sopperire al difetto di prova del credito impositivo.” (Vedi Cass. n. 30826 del 2019)

In generale si è ritenuto che in sede di giudizio tributario il giudice può quantificare il debito fiscale scendendo nel merito della pretesa tributaria (in Cass. n. 13868 del 2010) in quanto “Il processo tributario non è diretto alla sola eliminazione giuridica dell’atto impugnato, ma ad una pronuncia di merito sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente che dell’accertamento dell’ufficio. Ne consegue che, ove il giudice tributario ravvisi la parziale infondatezza della pretesa fiscale (e non anche l’assoluta nullità dell’atto), non può limitarsi ad annullare l’atto impositivo che la rappresenta, ma è tenuto a quantificare la corretta pretesa dell’Amministrazione, sia pure entro i limiti tracciati dai “petita” delle parti. (Vedi Cass. n. 25317 del 2014).

In particolare, poi, in tema di accertamento di maggior valore ai fini dell’imposta di registro, si è ritenuto che le Commissioni tributarie, oltre alla possibilità di confermare o annullare l’atto dell’amministrazione hanno il potere di ritoccare la stima operata dall’Ufficio, non potendo, tuttavia, sopperire alla carenza di prova del credito impositivo (Vedi Cass. n. 1728 del 2018).

1.2 La sentenza impugnata non è incorsa nel denunciato vizio di ultrapetizione in quanto, nel ricalcolare l’imposta, ha inciso proprio sul punto censurato dal ricorrente, attinente alla lamentata duplicazione di imposta che sarebbe scaturita dal capo di condanna pronunciata nei confronti della compagnia di assicurazione.

L’avvenuto sgravio delle cartelle, poi, risulta riportato quale mera argomentazione rafforzativa della necessità di riformare la decisione, ma non costituisce il fondamento della decisione.

2. Anche il secondo motivo non è meritevole di accoglimento.

2.1 II presente giudizio ha ad oggetto l’impugnazione di un avviso di liquidazione rispetto al quale l’attuale controricorrente, quale coobbligato solidale, è stato chiamato a rispondere per intero dell’imposta di registro ivi liquidata, e quindi anche in relazione al capo di condanna da cui risultava estraneo in sede civile perchè avente ad oggetto una condanna pronunciata tra soggetti diversi.

Sussiste pertanto un suo indubbio interesse ad impugnare quell’atto di liquidazione, e ad invocarne l’annullamento, anche in considerazione del fatto che il processo tributario è di natura costitutiva ed è volto all’annullamento di atti autoritativi, sicchè ove, in presenza di più coobbligati solidali, uno solo di essi impugni l’avviso di accertamento, in applicazione dei principi sui limiti soggettivi del giudicato tributario, mentre la sentenza che respinga il ricorso non ha effetti nei confronti degli altri, ex art. 1306 c.c., comma 1, al contrario, una pronunzia favorevole, con la quale venga annullato, anche parzialmente, l’unico atto impositivo, esplica i suoi effetti verso tutti i condebitori cui lo stesso sia stato notificato. (Vedi Cass. n. 3204 del 2018).

4. Il terzo motivo risulta invece inammissibile, in quanto la censura non si attaglia al percorso motivazionale della decisione.

4.1 Il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 21 sotto il titolo “Atti che contengono più disposizioni”, ai primi due commi così testualmente recita: “1. Se un atto contiene più disposizioni che non derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, ciascuna di esse è soggetta ad imposta come se fosse un atto distinto. 2. Se le disposizioni contenute nell’atto derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, l’imposta si applica come se l’atto contenesse la sola disposizione che dà luogo alla imposizione più onerosa.”.

Come già affermato da questa Corte tale disposizione contiene al comma 1 una regola generale, che è quella secondo la quale quando in un solo documento (atto giuridico privato o provvedimento giudiziario che sia) è racchiusa una pluralità di disposizioni, l’imposta di registro si applica distintamente a ciascuna di esse; e al comma 2 una eccezione, per il caso in cui le diverse disposizioni derivino necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre.

Tale eccezione, necessariamente di stretta interpretazione, ricorre solo allorquando è la volontà della legge o l’intrinseca natura delle diverse disposizioni a determinare tra esse un rapporto di connessione oggettiva, necessaria e inscindibile, e non anche quando quel rapporto trovi origine nella mera volontà delle parti. (Vedi Cass. n. 10789 del 2004; n. 7113 del 2008; n. 15774 del 2017).

Ne consegue che un rapporto di connessione di quel genere non può cogliersi nella relazione pur esistente tra più “disposizioni” aventi diverso titolo e funzione, e collegate soltanto per volontà delle parti, come nel caso in esame, in cui si è in presenza di una sentenza di condanna di più condebitori, in solido, al risarcimento dei danni in favore di un soggetto danneggiato, e di condanna di un soggetto terzo, la compagnia di assicurazione, a tenere indenne uno dei condebitori solidali a titolo di garanzia contrattualmente assunta.

4.2 Nella fattispecie, tuttavia, la CTR ha fatto corretta applicazione del principio innanzi indicato e non ha escluso l’autonoma tassabilità del capo di condanna relativo alla compagnia di assicurazione, ma, interpretando il contenuto della sentenza, ha ritenuto che la chiamata in garanzia fosse stata accolta limitatamente alla percentuale di responsabilità del 40% attribuita al soggetto garantito ed ha quindi ridotto in misura proporzionale la base di computo dell’imposta di registro.

L’Agenzia, di contro, si è limitata a censurare l’aspetto relativo alla autonoma tassabilità del capo, profilo tuttavia non negato dalla CTR che con la sua statuizione ha inciso sul quantum, riducendo la base imponibile, ma non sull’an della debenza dell’imposta.

4.3 Ebbene, il motivo che non si correla alla ratio decidendi effettiva della sentenza ed anzi ne postula una inesistente, è inammissibile alla stregua del principio di diritto (già affermato da Cass. n. 359 del 2005, seguita da numerose conformi, fatto proprio dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 7074 del 2017 e già anteriormente da Sez. U n. 16598 e n. 22226 del 2016), secondo cui: “Il motivo d’impugnazione è rappresentato dall’enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d’impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, in quanto, per denunciare un errore bisogna identificarlo e, quindi, fornirne la rappresentazione, l’esercizio del diritto d’impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell’esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo. In riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un “non motivo”, è espressamente sanzionata con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 4″.

5. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso va rigettato.

5.1. Segue la condanna dell’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte, rigetta il ricorso;

condanna l’Agenzia delle Entrate a pagare al controricorrente le spese di lite del presente giudizio, che si liquidano nell’importo complessivo di Euro 6.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2020

 

 

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