Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2182 del 30/01/2020

Cassazione civile sez. trib., 30/01/2020, (ud. 04/12/2019, dep. 30/01/2020), n.2182

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. PENTA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8172-2014 proposto da:

LONARDO SRL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PIEDILUCO 9,

presso lo studio dell’avvocato DI GRAVIO PAOLO, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD SPA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CASSIODORO

9, presso lo studio dell’avvocato NUZZO MARIO, rappresentata e

difesa dall’avvocato DI LAURO MASSIMO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 291/2013 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 01/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/12/2019 dal Consigliere Dott. MONDINI ANTONIO.

Fatto

PREMESSO E CONSIDERATO

Che:

1.Ia srl Lonardo ricorre per la cassazione della sentenza emessa dalla commissione tributaria regionale della Campania n. 291 in data 1 ottobre 2013, lamentando che la commissione, chiamata a decidere dell’appello proposto da essa ricorrente avverso il solo capo relativo al(la compensazione del)le spese della sentenza della commissione tributaria provinciale di Benevento n. 154 del 12 aprile 2012, in causa concernente un avviso di accertamento per imposta sulla pubblicità dell’anno 2005, notificato ad essa ricorrente da Equitalia Polis spa e da Andreani Tributi srl, concessionarie del Comune di Benevento per il servizio di riscossione dell’imposta, ha invece pronunciato in riferimento ad una sentenza diversa e precisamente la sentenza della commissione tributaria provinciale di Benevento n. 217, in data 26 aprile 2012, con la quale sarebbe stato rigettato un ricorso di essa Lonardo contro un avviso relativo all’imposta di pubblicità del 2010;

2. Equitalia Sud spa, nella quale Equitalia Polis spa è stata incorporata, con controricorso illustrato con memoria, dà atto di quanto dedotto dalla controparte riguardo alla vicenda processuale e chiede,in ogni caso, il rigetto del ricorso;

3.Ia doglianza di violazione dell’art. 112 c.p.c. proposta dalla srl Lonardo con il secondo motivo di ricorso è fondata ed assorbente rispetto alla doglianza proposta con il primo motivo (violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 15 e 46 per non avere la commissione regionale riformato il capo delle spese della sentenza impugnata). E’ incontroverso tra le parti che la sentenza contro la quale la società aveva proposto appello era la sentenza emessa dalla commissione tributaria provinciale di Benevento n. 154 in data 12 aprile 2012 con la quale, a seguito di annullamento in autotutela dell’avviso di accertamento per imposta sulla pubblicità dell’anno 2005, notificato alla società Lonardo da Equitalia Polis spa e da Andreani Tributi srl quali concessionarie del servizio di riscossione del Comune di Benevento, era stata dichiarata la cessazione della materia del contendere ed erano state compensate le spese processuali. La sentenza impugnata si riferisce invece alla sentenza emessa dalla commissione tributaria provinciale di Benevento n. 217 in data 26 aprile 2012 che, stando alla commissione regionale, avrebbe rigettato il ricorso della Lonardo contro un avviso di accertamento per imposta sulla pubblicità del 2010;

4. il ricorso va accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa va rimessa alla commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, perchè la stessa decida dell’appello proposto dalla società Lonardo avverso la sentenza emessa dalla commissione tributaria provinciale di Benevento n. 154 in data 12 aprile 2012;

5. il giudice del rinvio dovrà decidere anche delle spese dell’intero processo.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2020

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