Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2182 del 30/01/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2182 Anno 2018
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: TATANGELO AUGUSTO

sul ricorso iscritto al numero 27610 del ruolo generale dell’anno
2016, proposto

da
EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.p.A. (C.F.:
13756881002), in persona del rappresentante per procura
Antonio De Giorgi
rappresentato e difeso dall’avvocato Gianfranco Chiarelli (C.F.:
CHR GFR 58A24 E986H)
-ricorrentenei confronti di
GRECO Leonardo (C.F.: GRC LRD 42D30 E882N)
DE PASQUALE Maria Elisa (C.F.: DPS MLS 46R69 L049Z)
SOGET S.p.A. – SOCIETÀ DI GESTIONE ENTRATE E TRIBUTI (C.F.: 01807790686), in persona del legale rappresentante pro tempore
-intimatiper la cassazione della sentenza del Tribunale di Taranto n.
1708/2016, pubblicata in data 23 maggio 2016;
udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in
data 4 dicembre 2017 dal consigliere Augusto Tatangelo.

Fatti di causa
Leonardo Greco e Maria Elisa De Pasquale hanno agito in giudizio
nei confronti dei locali agenti della riscossione (Equitalia Pragma
S.p.A. e SOGET S.p.A., oggi Equitalia Servizi di Riscossione

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Data pubblicazione: 30/01/2018

S.p.A.), proponendo opposizione in relazione all’iscrizione ipotecaria da questi operata sui loro beni immobili in base ad alcune
cartelle di pagamento, di cui hanno chiesto dichiararsi
l’inesistenza.
La domanda, qualificata come opposizione agli atti esecutivi ai
sensi dell’art. 617 c.p.c., è stata accolta dal Tribunale di Taranto,
che ha dichiarato la nullità delle iscrizioni ipotecarie, ordinandone

della riscossione «non essendovi prova della notifica degli atti ad
connessi, consequenziali e presupposti all’iscrizione ipotecaria
impugnata».
Ricorre Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A., sulla base di sei
motivi.
Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati.
È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c., in quanto il relatore
ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato
manifestamente fondato.
È stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta.
Il collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma semplificata.

Ragioni della decisione
1. È logicamente preliminare l’esame del quinto motivo di ricorso, con il quale si denunzia «violazione e falsa applicazione degli
artt. 2718 e 2719 c.c., dell’art. 1335 c.c., degli artt. 24, 25, 26 V
comma, 49 e 57 II comma del D.P.R. n. 602/73, dell’art. 5
comma 5 D.L. 31 dicembre 1996 n. 669, degli artt. 1 e 6 del
D.M. n. 321/99, 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3
c.p.c.».
Il motivo è manifestamente fondato.
Il giudice di primo e unico grado ha infatti ritenuto di non poter
prendere in considerazione, ai fini della decisione della controversia, né gli estratti del ruolo prodotti dall’agente della riscossione, ritenendoli meri atti interni, né le copie delle relazioni di
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la cancellazione, e l’inesistenza dei crediti fatti valere dall’agente

notificazione delle corrispondenti cartelle di pagamento, su cui si
fondavano le iscrizioni ipotecarie, ritenendo necessaria ed imprescindibile la produzione degli originali.
In base a tale premessa, che costituisce il fondamento logico
dell’intera decisione: ha innanzi tutto affermato la propria giurisdizione, nell’incertezza sulla natura dei crediti oggetto della procedura di riscossione; ha poi accolto l’opposizione, ritenendo

to; è giunto infine a dichiarare l’inesistenza dei suddetti crediti
(conclusione quest’ultima abnorme giuridicamente, oltre che incoerente sul piano logico, avendo il giudice stesso qualificato
l’opposizione in termini di mera opposizione agli atti esecutivi, e
avendo addirittura affermato che non era possibile neanche individuare natura e oggetto dei crediti stessi, in mancanza di idonea
documentazione).
In realtà la indicata premessa logica della decisione – oggetto
delle censure esposte con il motivo di ricorso in esame – è del
tutto in contrasto (come molte decisioni del medesimo ufficio
giudiziario) con gli orientamenti consolidati di questa Corte, in
base ai quali:
– l’estratto di ruolo è la fedele riproduzione della parte del ruolo
relativa alla o alle pretese creditorie azionate verso il debitore
con la cartella esattoriale, contenente tutti gli elementi essenziali
per identificare la persona del debitore, la causa e l’ammontare
della pretesa creditoria (così Cass., Sez. 3, Sentenze n. 11141 e
n. 11142 del 29/05/2015, non massimate);
– precisamente, il ruolo è il titolo esecutivo in forza del quale
l’agente della riscossione esercita il diritto di procedere in via esecutiva (arg. ex art. 49 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602)
ed il ruolo, in quanto posto a base della riscossione coattiva, fornisce il riscontro dei dati indicati nella cartella esattoriale; questa, infatti, in conformità al relativo modello ministeriale, contiene l’indicazione del credito così come risultante dal ruolo, ai sensi
dell’art. 25, comma 2, del D.P.R. n. 602 del 1973 (così Cass.,

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mancante la prova della notificazione delle cartelle di pagamen-

Sez. 3, Sentenza n. 24235 del 27 novembre 2015, in motivazione);
– l’estratto del ruolo non è una sintesi del ruolo operata a sua discrezione dallo stesso soggetto che l’ha formato, ma è la riproduzione di quella parte del ruolo che si riferisce alla o alle pretese impositive che si fanno valere nei confronti di quel singolo
contribuente con la cartella notificatagli (così Cass. n. 11141 n.

– ne consegue che l’estratto di ruolo «costituisce idonea prova
della entità e della natura del credito portato dalla cartella esattoriale ivi indicata, anche al fine della verifica della natura tributaria o meno del credito azionato, e quindi della verifica della
giurisdizione del giudice adito» (Cass. n. 11141 e n. 11142 del
2015, già citate);
– in tema di esecuzione esattoriale, qualora la parte destinataria
di una cartella di pagamento contesti di averne ricevuto la notificazione e l’agente per la riscossione dia prova della regolare esecuzione della stessa (secondo le forme ordinarie o con messo notificatore, ovvero mediante invio di raccomandata con avviso di
ricevimento), resta preclusa la deduzione di vizi concernenti la
cartella non tempestivamente opposti, né sussiste un onere, in
capo all’agente, di produrre in giudizio la copia integrale della
cartella stessa (Cass., Sez.

3, Sentenza n.

10326 del

13/05/2014, Rv. 630907 – 01); la cartella esattoriale non è altro
che la stampa del ruolo in unico originale notificata alla parte, ed
il titolo esecutivo è costituito dal ruolo (così Cass. n. 12888 del
2015, nonché Cass. n. 24235 del 2015, citata);
– in tema di notifica della cartella esattoriale ex art. 26, comma
1, seconda parte, del D.P.R. n. 602 del 1973, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell’avviso di ricevimento,
non essendo necessario che l’agente della riscossione produca la
copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta
all’indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnata a quest’ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui
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11142 del 2015, già citate);

all’art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di prenderne cognizione (così Cass., Sez. 3, Sentenza n. 9246 del 07/05/2015,
Rv. 635235; Sez. 3, Sentenza n. 24235 del 27/11/2015; Sez. 3,
Sentenza n. 21803 del 28/10/2016, in motivazione).
Dunque, in base ai principi appena richiamati, il Tribunale avrebbe senz’altro potuto e dovuto valutare in concreto la regolarità

iscrizioni ipotecarie, in base alle copie delle rispettive relazioni di
notificazione e/o degli avvisi di ricevimento, e conseguentemente
giudicare sull’ammissibilità e sulla fondatezza delle domande in
concreto proposte, previa verifica della sussistenza della propria
giurisdizione laddove si fossero rivelati necessari accertamenti
sostanziali sull’esistenza dei crediti posti in riscossione, la cui natura e il cui oggetto avrebbe potuto e dovuto ricavare dall’esame
degli estratti di ruolo prodotti.
Non avendo proceduto in tal senso, la sentenza impugnata deve
essere cassata, affinché vi si possa provvedere in sede di rinvio,
in conformità ai principi di diritto sopra esposti.
Restano di conseguenza assorbiti i primi tre motivi di ricorso con i quali è rispettivamente denunziata «violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 19 D. Lgs. n. 546/92 in relazione all’art.
360 n. 1 c.p.c.» (primo motivo), «violazione e falsa applicazione
dell’art. 57 del D.P.R. n. 602/73 in relazione all’art. 360 n. 3
c.p.c.» (secondo motivo) e «violazione e falsa applicazione degli
artt. 617 c.p.c., 21 D. Lgs. n. 546/92, in relazione all’art. 360 n.
3 c.p.c.» (terzo motivo) – in quanto riguardanti le questioni che
dovranno essere oggetto di rivalutazione da parte del giudice di
rinvio, sulla base dell’esame della documentazione prodotta
dall’agente della riscossione.

2. Con il quarto motivo si denunzia «nullità della sentenza e/o
del procedimento per violazione e falsa applicazione degli artt.
617 I e II comma cpc, 618 I e II comma cpc, 24 della Costituzione, 163 III comma n. 7 e 163 cpc in relazione all’art. 360 n. 4
c.P.C.».
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della notificazione delle cartelle di pagamento poste a base delle

Il motivo è per un verso manifestamente infondato, per altro
verso anch’esso assorbito dall’accoglimento del quinto.
La qualificazione della domanda proposta come opposizione agli
atti esecutivi operata dal giudice di primo e unico grado, certamente rilevante sul piano dell’apparenza, ai fini della valutazione
di ammissibilità della presente impugnazione, appare in verità
difforme, nella sostanza, dal più recente indirizzo della giurispru-

di beni mobili registrati ha natura non già di atto di espropriazione forzata, ma di procedura a questa alternativa, trattandosi di
misura puramente afflittiva volta ad indurre il debitore
all’adempimento, sicché la sua impugnativa, sostanziandosi in
un’azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, segue le regole generali del rito ordinario di cognizione in tema di
riparto della competenza per materia e per valore» (Cass., Sez.
U, Ordinanza n. 15354 del 22/07/2015, Rv. 635989 – 01; si
tratta di principi applicabili tanto al fermo amministrativo di veicoli che alla cd. ipoteca esattoriale).
In ogni caso, trattandosi di azione proposta certamente prima
dell’inizio dell’esecuzione, essa non richiedeva lo svolgimento
della fase sommaria cautelare prevista dagli artt. 615, 616, 617
e 618 c.p.c., e la sua proposizione con ricorso anziché con atto
di citazione, configurandosi come una mera modalità
dell’introduzione di un giudizio da svolgersi comunque esclusivamente a cognizione piena, poteva al più avere rilievo con riguardo all’individuazione della data di effettiva instaurazione di
esso (e dunque sotto tale profilo la questione potrà eventualmente essere rivalutata in sede di rinvio), ma non sotto il profilo
della sua legittima instaurazione e della sua procedibilità.
3. Con il sesto motivo si denunzia «violazione degli artt. 77 e 50
H comma D.P.R. n. 602/73 e dell’art. 11 disp. sulla legge in generale in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.».
Il motivo è inammissibile.
La sentenza impugnata, si è limitata ad affermare che «non può
sottacersi la mancata esibizione in giudizio da parte della conRic. n. 27610/2016 – Ad. 4 dicembre 2017 – Ordinanza – Pagina 6 di 8

denza di questa Corte, secondo il quale «il fermo amministrativo

cessionaria della prova dell’avvenuta notifica di una preventiva
comunicazione al contribuente con la quale si concede allo stesso
un termine entro il quale assolvere ai suoi obblighi», richiamando
sul punto l’orientamento di questa Corte (Cass., Sez. U, Sentenza n. 19667 del 18/09/2014, Rv. 632586 – 01; conf.: Sez. U,
Sentenza n. 19668 del 18/09/2014, Rv. 632616 – 01; Sez. 6 – 5,
Sentenza n. 23875 del 23/11/2015, Rv. 637511 – 01) secondo il

convertito con modificazioni in legge 13 luglio 2011 n. 106, che
hanno introdotto, con il comma 2-bis dell’art. 77 del D.P.R. n.
602 del 1973, l’obbligo della suddetta preventiva comunicazione,
non possono ritenersi di natura del tutto innovativa, sancendo di
fatto un obbligo informativo già desumibile, in generale, dal sistema, e quello per cui, spettando al giudice il compito di qualificare giuridicamente i fatti dedotti utilizzando la normativa che ad
essi si attaglia, potrebbe ravvisarsi la doglianza di tale omessa
comunicazione in un opposizione che censuri (infondatamente,
non essendo la disposizione applicabile all’iscrizione ipotecaria)
l’omessa notificazione dell’intimazione di pagamento di cui all’art.
50, comma 2 del lo stesso D.P.R n. 602 del 1973.
La decisione finale non è stata però esplicitamente fondata sul rilievo di tale omessa comunicazione, quale vizio della procedura
di iscrizione ipotecaria in concreto posta in essere, vizio che certamente non risultava tra i motivi dell’opposizione in concreto
proposta, che del resto non è stata neanche oggetto di una espressa riqualificazione da parte del giudicante.
Di conseguenza, il passaggio motivazionale esposto deve ritenersi un mero obiter dictum, che non costituisce ragione della decisione impugnata, correttamente limitata ai motivi di opposizione
in concreto avanzati dai ricorrenti, e non è dunque idoneo a formare oggetto di eventuale giudicato.
Ne consegue altresì l’inammissibilità, per difetto di interesse, del
motivo di ricorso in esame.

Ric. n. 27610/2016 – Ad. 4 dicembre 2017 – Ordinanza – Pagina 7 di 8

quale le norme di cui al decreto legge 13 maggio 2011 n. 70,

4. È accolto il quinto motivo di ricorso, assorbiti i primi tre e, per
quanto di ragione, il quarto, che per il resto è rigettato; è dichiarato inammissibile il sesto motivo.
La sentenza impugnata è cassata in relazione ai motivi accolti,
con rinvio al Tribunale di Taranto, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.

per questi motivi

accoglie il quinto motivo di ricorso, assorbiti i primi tre e,
per quanto di ragione, il quarto, che per il resto è rigettato; dichiara inammissibile il sesto motivo;
cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti,
con rinvio al Tribunale di Taranto, in persona di diverso
magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, in data 4 dicembre 2017.

Il presidente
Adelaide AMENDOLA

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La Corte:

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