Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2182 del 27/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 27/01/2017, (ud. 13/12/2016, dep.27/01/2017),  n. 2182

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25378/2015 proposto da:

R.E., D.P., elettivamente domiciliati in

ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e

difesi dall’avvocato FIORELLO TATONE, giusta procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

IMMOBILIARE SEBI S.R.L., D.S.;

– intimati –

avverso l’ordinanza n. cron. 6708/2015 della CORTE D’APPELLO di

L’AQUILA, emessa il 21/07/2015 e depositata il 23/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA GRAZIOSI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, rilevato che il consigliere relatore, esaminati gli atti, ha depositato ex art. 380 bis c.p.c., la relazione seguente:

“1. R. e D. propongono ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., avverso ordinanza 21-23 luglio 2015 ex art. 348 ter c.c., della Corte d’Appello di L’Aquila che ha dichiarato inammissibile il loro appello avverso sentenza 10-20 giugno 2014 del Tribunale di Pescara, nonchè ricorso ordinario per cassazione avverso quest’ultima.

Nessuno degli intimati si è costituito.

Il ricorso può essere trattato in Camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 c.p.c., in quanto appare inammissibile.

2. Per quanto concerne il ricorso ex art. 111 Cost., avverso l’ordinanza che ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello viene proposto un unico motivo, rubricato come “declaratoria di nullità assoluta” dell’ordinanza per violazione dell’art. 101 c.p.c., u.c., nonchè degli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per lesione del contraddittorio.

Secondo i ricorrenti, la corte territoriale avrebbe dovuto “concedere all’appellante il richiesto termine in limine litis per consentire alla difesa di confutare con memoria l’apodittico assunto secondo cui, a parere della Curia giudicante, vi era possibilità di dichiarare inammissibile l’appello per ragioni non annunciate e non palesate nel decreto di comparizione”: in tal modo la corte avrebbe violato l’art. 101 c.p.c., u.c., essendo stato provvedimento reso d’ufficio. Per di più la mancata concessione del termine avrebbe impedito all’appellante di replicare a deduzioni dell’appellato avanzate in una tardiva memoria di costituzione.

Con la sentenza 2 febbraio 2016 n. 1914 le Sezioni Unite hanno dichiarato ricorribile per cassazione l’ordinanza d’inammissibilità dell’appello ex art. 348 ter c.p.c., a mezzo di ricorso straordinario ex art. 117 Cost., comma 7, limitatamente ai vizi ivi individuati: sussiste ricorribilità nei casi di pronuncia dell’ordinanza laddove la legge non la prevede (fattispecie ex art. 70 c.p.c., comma 1, pronuncia di primo grado all’esito di rito sommario, nonchè ipotesi in cui, in presenza di appello principale e incidentale, non tutti tali appelli siano inammissibili: ciò risalta dalla lettera degli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c.), nel caso di pronuncia dell’ordinanza oltre la fase iniziale del processo dell’udienza ex art. 350 c.p.c., “ovvero senza aver sentito le parti”, nel caso di jus superveniens o di fatti sopravvenuti (come una sentenza del giudice delle leggi o fatti integranti vizi revocatori) che non consentano di qualificare “giusta” nel giudizio prognostico la sentenza di primo grado, nel caso di errori processuali riguardanti altro provvedimento nei limiti della loro compatibilità con il contenuto tipico dell’ordinanza; e a proposito di quest’ultimo caso le Sezioni Unite considerano le ipotesi di violazione dell’art. 112 c.p.c. (omessa pronuncia, ultrapetizione ed extrapetizione) per rimarcare che nell’ordinanza non è possibile pronunciare inammissibilità dell’appello per mancanza di ragionevole probabilità di accoglimento se non per tutti i motivi d’appello (come per tutti gli appelli), onde non è configurabile un’omessa pronuncia riguardante singoli motivi d’appello, potendo eventualmente porsi (nei limiti e nei termini consentiti dalla normativa vigente) solo un problema motivazionale della complessiva decisione.

Le pretese violazioni, quindi, attribuite alla corte territoriale non rendono ammissibile il ricorso straordinario dell’ordinanza in questione.

Sempre nell’unico motivo, i ricorrenti lamentano che la corte territoriale, con provvedimento del 12 marzo 2015, ha disposto, ritenendo opportuno che le parti fossero sentite sull’eventualità che l’appello fosse dichiarato inammissibile per mancanza di ragionevole probabilità di suo accoglimento, oltre alla nomina di un relatore, il differimento della data di prima udienza di comparizione al 7 luglio 2015. Secondo i ricorrenti, allora, la corte avrebbe dovuto “quantomeno esplicitare un minimo di ragioni”, ma non avrebbe indicato su che cosa riteneva opportuno che fossero “sentite le parti”, e avrebbe pertanto violato l’art. 101 c.p.c., u.c., tenuto conto anche del fatto che il suo provvedimento sarebbe stato del tutto equiparabile a quello emesso dal giudice di legittimità per la pronuncia camerale ex art. 375 c.p.c., n. 1, onde si sarebbero dovuti applicare, in sostanza, gli artt. 380 bis o 384 c.p.c..

Si rimanda a quanto osservato a proposito della precedente doglianza, che conduce alla inammissibilità anche di questa.

3. I ricorrenti, per l’ipotesi che l’ordinanza di inammissibilità sia ritenuta non impugnabile mediante ricorso per cassazione, propongono questione di legittimità costituzionale degli artt. 348 bis e 348 ter c.c., per violazione degli artt. 3, 24 Cost. e art. 111 Cost., comma 2.

Le argomentazioni a sostegno della eccezione di incostituzionalità, tuttavia, vertono tutte sulla pretesa non manifesta infondatezza, tacendo sulla rilevanza, il che conduce alla inammissibilità.

4. Il ricorso ordinario avverso la sentenza di primo grado si articola su due motivi.

Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 81 e 100 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nonchè “dei principi generali in materia in tema di legittimazione ad agire”, avendo il Tribunale erroneamente dichiarato la inammissibilità della domanda attorea perchè R.E. non aveva sottoscritto il contratto preliminare di vendita immobiliare. Dopo riferimenti generali alla legitimatio ad causam e alla titolarità sostanziale del rapporto controverso, il motivo giunge al suo nucleo, affermando che R.E. avrebbe “agito per la restituzione di somme da lei esborsate (sic) che il socio amministratore della Soc. SE.BI. S.a.S. – Avv. D.S. – aveva riconosciuto di doverle restituire, avendo il medesimo, nella sua qualità, ritenuto risolto il preliminare di vendita”, cui non avrebbe mai dato seguito; e la società in separata sede non avrebbe agito nei confronti del D.A. per “compulsare il di lui adempimento” ovvero “sortire gli effetti propri del recesso e/o della risoluzione del preliminare”. Costituirebbe poi “palese contraddizione l’avere il Tribunale ammesso in punto di fatto l’intervenuto accordo risolutorio tra il D. e la R. con conseguente obbligo della Società di restituire il doppio della caparra” con l’avere pure affermato che la R. “non aveva veste per far valere un siffatto accordo e le conseguenze che dovrebbero scaturirne”.

Si tratta, evidentemente (come pure dimostra la parte della motivazione della sentenza così censurata, pagina 4) di una doglianza di natura fattuale, in relazione a come si sarebbero svolti i rapporti tra le parti in causa e all’accertamento al riguardo svolto dal primo giudice, non condiviso dai ricorrenti. Ne consegue l’inammissibilità.

Il secondo motivo denuncia difetto di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, quanto “al mancato accertamento dei fatti rilevanti per la decisione”, per avere il primo giudice negata l’ammissione della prova per interrogatorio e testi per la ritenuta assorbenza della questione preliminare sulla legittimazione ad agire; viene denunciata altresì “intima contraddittorietà della motivazione” per avere il primo giudice ritenuta ammissibile “la prova orale riguardo all’oggetto della controversia, al petitum ed alla causa petendi”.

La rubrica riportata dimostra che il vizio motivazionale non corrisponde a quello di cui al vigente art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; d’altronde il suo contenuto mira proprio a ottenere dal giudice di legittimità una revisione della valutazione del giudice istruttore in ordine all’ammissibilità delle prove dichiarative. Anche questo motivo è perciò inammissibile.

Si propone pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso”.

ritenuto che detta relazione è condivisibile e che la memoria successivamente depositata dei ricorrenti non ha apportato elementi idonei a contrastarne il contenuto, riproponendo in sostanza le argomentazioni già confutate dalla relazione;

ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, nulla dovendosi disporre in ordine alle spese processuali, non essendosi costituiti gli intimati;

ritenuto che sussistono D.P.R. n. 115 del 2012, ex art. 13, comma 1 quater, i presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2017

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