Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21819 del 29/08/2019

Cassazione civile sez. trib., 29/08/2019, (ud. 20/06/2019, dep. 29/08/2019), n.21819

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – rel. Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. D’OVIDIO Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3375-2014 proposto da:

CONSORZIO BONIFICA VAL DI CHIANA ROMANA VAL DI PAGLIA, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA CRESCENZIO 19, presso lo studio

dell’avvocato BALDASSARI CARLO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

R.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 210/2012 della COMM. TRIB. REG. di FIRENZE,

depositata il 12/12/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/06/2019 dal Consigliere Dott. PAOLITTO LIBERATO.

Fatto

RILEVATO

Che:

– con sentenza n. 210/2012, depositata il 12 dicembre 2012, la CTR di Firenze ha accolto l’appello proposto da R.G. nei confronti della decisione di prime cure che, a sua volta, aveva rigettato il ricorso dal contribuente proposto in opposizione a cartella esattoriale relativa ai contributi di bonifica dovuti relativamente all’anno 2006.

– a fondamento del decisum il giudice del gravame ha ritenuto che:

– secondo la disciplina di fonte regionale (L. Regione Umbria 23 dicembre 2014, n. 30, art. 20, comma 1) l’imposizione contributiva assumeva a suo presupposto il “beneficio di bonifica” e doveva, quindi, considerarsi legittima (solo) in presenza di un “vantaggio diretto e specifico… non bastando pertanto un beneficio generico o a carattere generale se non è in qualche modo dimostrato che esso si estende anche all’immobile in questione”;

– “la semplice inclusione nel perimetro di contribuenza” non risultava, poi, decisiva ai fini in discorso, – non risultando “idonea a raggiungere la qualificazione del beneficio voluta dalla legge regionale”, – e all'”assenza di prova” si correlava, poi, l'”incertezza circa l’effettività o meno del beneficio”;

– il Consorzio di Bonifica Val di Chiana Romana e Val di Paglia (in prosieguo: il Consorzio) ricorre per la cassazione della sentenza articolando due motivi;

– con un primo motivo, formulato in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il ricorrente denuncia violazione di legge (art. 2697 c.c.) con riferimento all’inversione dell’onere della prova posta a fondamento della gravata pronuncia, assumendo che, secondo un consolidato orientamento interpretativo di questa Corte, dall’inclusione dell’immobile nel piano di classifica, ed allegato perimetro di contribuenza (L. Regione Umbria, n. 30 del 2004, art. 19), consegue una presunzione (iuris tantum) di vantaggiosità dell’attività di bonifica svolta dal Consorzio, presunzione cui consegue l’onere del consorziato di fornire la prova contraria;

– nella fattispecie, quindi, la CTR si era discostata da detta regola di riparto dell’onere probatorio, in difetto di ogni specifica contestazione di controparte, e per di più rilevando che v’era incertezza “circa l’effettività o meno del beneficio”.

– col secondo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, deducendo, in sintesi, che il giudice del gravame aveva omesso di pronunciarsi sulle richieste istruttorie formulate da esso esponente (in specie una CTU), ciò non di meno rilevando, sulla base della documentazione amministrativa e tecnica prodotta, che v’era “incertezza circa l’effettività o meno del beneficio”;

– l’intimato R.G. non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

– la notificazione del ricorso è stata, nella fattispecie, eseguita a mezzo del servizio postale (L. n. 890 del 1982, in relazione alla L. n. 53 del 1994, art. 1) ed il ricorrente non ha mai prodotto l’avviso di ricevimento della relativa raccomandata;

– secondo un consolidato principio di diritto di questa Corte, l’omessa produzione di detto avviso di ricevimento, – che rileva in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio, – in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato, determina, in modo istantaneo ed irretrattabile, l’effetto dell’inammissibilità dell’impugnazione nonchè il consolidamento del diritto della controparte a tale declaratoria (Cass. Sez. U., 14/01/2008, n. 627 cui adde, ex plurimis, Cass., 28/03/2019, n. 8641; Cass., 12/07/2018, n. 18361; Cass., 01/10/2015, n. 19623; Cass., 28/04/2011 n. 9453; Cass. Sez. U., 12/05/2010, n. 11429);

– nulla va disposto in ordine alle spese del giudizio di legittimità, non avendo l’intimato svolto attività difensiva;

– in ragione della rilevata inammissibilità, ricorrono, per converso, i presupposti dell’ulteriore versamento del contributo unificato (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,comma 17).

P.Q.M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 201, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 20 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 agosto 2019

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