Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21819 del 20/10/2011

Cassazione civile sez. lav., 20/10/2011, (ud. 19/09/2011, dep. 20/10/2011), n.21819

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 21003-2007 proposto da:

Z.G., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

MAZZINI 27, presso lo studio dell’avvocato DI GIOIA GIOVAN CANDIDO,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato FIOCCA ROBERTO,

giusta procura notarile in atti;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI PRATOLA PELIGNA, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SILVIO PELLICO 44, presso lo

studio dell’avvocato CARONE FABIANI ACHILLE, rappresentato e difeso

dall’avvocato REFERZA PIETRO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 406/2007 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 18/04/2007 R.G.N. 1590/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/09/2011 dal Consigliere Dott. IRENE TRICOMI;

udito l’Avvocato CANDIDO DI GIOIA;

udito l’Avvocato ACHILLE CARONE FABIANI per delega REFERZA PIETRO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso che ha concluso per l’inammissibilità o in subordine,

rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte d’Appello di L’Aquila con la sentenza n. 406/07 del 18 aprile 2007, rigettava l’appello proposto da Z.G., nei confronti del Comune di Pratola Peligna, avverso al sentenza n. 397 del 2 dicembre 2004 emessa dal Tribunale di Sulmona.

1.1. La Z. aveva adito il Tribunale rivendicando un inquadramento superiore, non ai sensi dell’art. 2103 c.c., per avere svolto mansioni superiori, ma rivendicando esserle dovuto il passaggio dalla quarta qualifica funzionale, assegnatole con il precedente inquadramento, alla categoria C, anzichè alla B, del nuovo inquadramento.

Ciò in quanto, pur essendo inquadrata nella quarta qualifica, avrebbe, all’epoca, meritato un inquadramento superiore per le sue specifiche mansioni, definite, all’epoca, di “assistente all’infanzia”.

Il Tribunale rigettava la domanda.

2. La Corte d’Appello confermava la pronuncia resa in primo grado.

3. Per la cassazione della suddetta sentenza ricorre la Z., prospettando tre motivi di impugnazione.

3. Resiste con controricorso il Comune di Pratola Peligna.

4. Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di impugnazione la Z. deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa il godimento, da parte della stessa. della indennità tabellare, fatto decisivo e controverso per il giudizio e circa il diritto all’inquadramento nella categoria C. Violazione dell’art. 132 disp. att. c.p.c., n. 4 e art. 118 disp. att. c.p.c..

Assume la ricorrente che, essendo il fatto controverso l’inquadramento della figura di puericultrice nel nuovo sistema di classificazione introdotto dal CCNL 1998-2001, sarebbe stato indispensabile che la Corte d’Appello avesse affrontato le due questioni principali che le erano state prospettate, e cioè che avesse esaminato i contenuti delle Tabelle A e C, ai fini della decisione in ordine al diritto della dipendente all’inquadramento nella categoria B, come sostenuto dal Comune, o nella categoria C. come sostenuto dalla stessa.

Prospetta, altresì, il proprio interesse alla pronuncia di illegittimità delle tabelle A e C. 2. Con il secondo motivo di impugnazione è dedotta violazione e falsa applicazione del CCNL 1998-2001 e, segnatamente dell’art. 3, commi 4 e 5, del sistema di classificazione in relazione all’allegato A, dell’art. 28 e dell’art. 7, in relazione alla tabella C. Ad avviso della ricorrente vi sarebbe stata un’erronea interpretazione del CCNL in questione.

Con riguardo alla dedotta violazione dell’art. 3 del sistema di classificazione e dell’allegato A, assume la Z. che nella categoria C, è incluso non solo il profilo dell’educatore asili nido ma anche le figure assimilate, che altro non sono se non le puericultrici.

Con riguardo alla dedotta violazione dell’art. 28 del CCNL in questione, e della tabelle rinvio n. 2, afferma la ricorrente che l’art. 28 confermerebbe la volontà del CCNL di includere la figura della puericultrice nella categoria C. Con riguardo alla prospettata violazione e falsa applicazione dell’art. 7 del CCNL e dell’allegato C, espone la Z. che la Corte d’Appello non ha rilevato che la tabella C, oltre a prevedere la categoria B per i quinti livelli ordinari, riservando il trattamento economico migliore (B4) a coloro che beneficiassero del Led, comprendeva una specifica voce che riservava (e tuttora riserva) la categoria superiore, cioè la categoria C, a quanti avessero beneficiato dell’indennità tabellare, goduta da essa ricorrente.

In ordine al suddetto motivo è prospettato il seguente quesito di diritto: se nel sistema di classificazione del personale del comparto Regioni-Autonomie locali introdotto dal CCNL 1998-2001, a) la Tabella A includa la “puericultrice” nel profilo di “educatore asili nido e figure assimilate”; b) la tabella C inquadri nella categoria C i quinti livelli che hanno beneficiato dell’indennità tabellare.

3. Con il terzo motivo di impugnazione è dedotta la violazione del D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 45, commi 1, 3 e 4.

La Corte d’Appello di L’Aquila afferma la necessità di una norma per legittimare la progressione da una qualifica ad un’altra e da una categoria ad un’altra; tale affermazione secondo la ricorrente non è condivisibile e non può valere per il caso di specie, ove non si è trattato di un passaggio da una qualifica ad altra nè da una categoria ad altra, bensì di riforma di un sistema mediante sostituzione di qualifiche e livelli con categorie, e mediante intervento sia sulle precedenti qualifiche sia sui precedenti livelli.

Il quesito di diritto ha il seguente tenore: se il CCNL, ne rispetto delle procedure e nel cambiamento del sistema di classificazione del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, può delineare profili professionali distinti all’interno delle precedenti qualifiche (sulla base del godimento o meno dell’indennità tabellare) e riservare trattamenti differenziati.

4. In ragione della loro stretta connessione i motivi d’impugnazione devono essere trattati congiuntamente. Gli stessi non sono fondati.

Occorre premettere che si verte in ipotesi di passaggio da vecchio a nuovo inquadramento in ragione del CCNL, comparto Regioni Enti locali sottoscritto il 31 marzo 1999(1998-2001).

In sintesi, assume la ricorrente, che in concreto, per procedere ad un corretto reinquadramento, nella specie avrebbe dovuto considerarsi il complesso delle mansioni effettivamente da essa svolte, mediante una corretta trasposizione del profilo professionale rivestito nell’ambito del nuovo inquadramento.

5. Tanto premesso questa Corte, a Sezioni Unite (Cass. S.U., sentenza n. 17350 del 2009, sentenza n. 10823 del 2008), ha affermato che l’art. 7 del CCNL 31.3.1999, comparto Regioni ed enti locali, per la revisione del sistema di classificazione del personale delle regioni e delle autonomie locali prevede che il personale in servizio sarebbe stato inserito nel nuovo sistema di classificazione secondo le prescrizioni della allegata tabella C, in base alla categoria e al trattamento economico fondamentale in godimento.

Ha, altresì, statuito che l’art. 3 prevede la classificazione del personale in quattro categorie, da A a D, individuate, mediante descrizione dello “insieme dei requisiti professionali necessari per lo svolgimento delle mansioni pertinenti a ciascuna di esse”, dalle declaratorie riportate nell’allegato A (commi 1 e 4) e che viene fatto rinvio al citato allegato anche per la descrizione “a titolo esemplificativo” di alcuni profili relativi a ciascuna categoria, aventi la funzione di descrivere “il contenuto professionale delle attribuzioni proprie della categoria” (comma 5). E’ anche precisato che gli enti, in relazione al proprio modello organizzativo, identificano i profili professionali non individuati nell’allegato A o aventi contenuti professionali diversi da essi e “li collocano nelle corrispondenti categorie nel rispetto delle relative declaratorie, utilizzando in via analogica i contenuti delle mansioni dei profili indicati a titolo esemplificativo nell’allegato A (comma 6).

Ebbene la collocazione e il tenore letterale della disciplina appena esaminata rendono evidente che con la stessa le parti contrattuali hanno solamente voluto indicare un criterio guida per la delineazione di ulteriori profili professionali relativi alle varie categorie, ai fini di un’integrazione, in relazione ai modelli organizzativi dei vari enti, della griglia di classificazione delle mansioni fornita dal contratto nazionale. Risulta invece del tutto assente la volontà di derogare alle regole dettate dall’art. 7 per la classificazione nell’ambito delle nuove categorie del personale in servizio, regole peraltro coerenti con il principio informatore del pubblico impiego, anche dopo la privatizzazione dei relativi rapporti di lavoro, secondo cui di per sè lo svolgimento di determinate mansioni non assicura il diritto al corrispondente inquadramento, secondo i criteri dettati dall’art. 2103 c.c..

Tali principi, che qui si intendono riaffermare, trovano corrispondenza nelle statuizioni della sentenza della Corte d’Appello di l’Aquila, tenuto conto, altresì che una diversa opzione si sarebbe posta anche in contrasto con le previsioni del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52 (del D.Lgs. n. 29 del 1993, ex art. 56) che vieta al datore di lavoro pubblico ogni possibilità di reinquadramento dei lavoratori sulla base delle mansioni svolte, subordinando l’acquisizione della categoria superiore solo a procedure concorsuali o selettive o a forme di sviluppo professionale.

Ed infatti, la Corte d’Appello di L’Aquila ha affermato, con motivazione congrua e logica, che il passaggio dal vecchio al nuovo inquadramento è conseguenza della applicazione della modifica del sistema, apportata alla contrattazione collettiva, che prevede, specificamente ed esclusivamente, la corrispondenza tra le precedenti qualifiche e le nuove, mediante un rapporto univoco e necessario. Non è prevista, invece, una valutazione delle mansioni effettive, ai fini di tale operazione e meno che mai la attribuzione di una nuova qualifica che prescinda dalla qualifica in essere, al momento del passaggio. Ragione per la quale non poteva essere accolta la domanda di superiore inquadramento e quella conseguente di risarcimento del danno e trattamento economico corrispondente.

5. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.

6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro duemila per onorario, Euro 30,00 per esborsi, oltre spese generali IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 19 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2011

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