Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21819 del 20/09/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 20/09/2017, (ud. 11/09/2017, dep.20/09/2017),  n. 21819

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 7953/2012 R.G. proposto da:

Autotrasporti e Spedizioni Barone Spa, rappresentata e difesa

dall’Avv. Giuseppe Calabrò, con domicilio eletto presso l’Avv.

Gerardo Romano Cesareo, in Roma, via Giulio Cesare n. 14, giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania sez. staccata di Salerno n. 340/5/11, depositata il 28

settembre 2011;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11 settembre

2017 dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli.

Fatto

RILEVATO

CHE:

– la società Autotrasporti e Spedizioni Barone Spa impugna per cassazione la decisione della CTR della Campania che, confermando la decisione di primo grado, aveva ritenuto legittimo l’accertamento del maggior reddito, ai fini Iva, Irpeg ed Irap per il 2003, e, in ispecie, per quanto ancora rileva, l’avvenuto disconoscimento della deducibilità dei costi sostenuti per la manutenzione e riparazione degli automezzi;

– deduce, in particolare, che l’accertamento era viziato da errori poichè, contrariamente a quanto ivi sostenuto, nel 2003 era stato rispettato il limite del 25% della deducibilità dei costi e il maggior importo derivava dai crediti maturati nei precedenti anni 2000, 2001 e 2002, quando, per le analoghe spese, era stata dedotta una percentuale inferiore al limite previsto dall’art. 67 (ora 102) tuir;

– assume, con due motivi, la nullità della sentenza per non aver la CTR considerato la documentazione offerta dal contribuente, nonchè omessa e insufficiente motivazione per aver dato per scontata la deduzione massima possibile nell’anno di competenza senza considerare la prospettazione del contribuente di aver portato in deduzione nel 2003, oltre a quanto maturato nell’anno nei limiti di legge, la differenza non dedotta nelle annualità precedenti.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

– va disattesa, in primo luogo, l’eccezione di inammissibilità del primo motivo per omessa indicazione delle norme di legge che si assumono violate;

– tale elemento, infatti, non integra un requisito autonomo ed imprescindibile per l’ammissibilità della censura, ma è funzionale a chiarirne il contenuto e ad identificare i limiti dell’impugnazione, sicchè la relativa omissione può comportare l’inammissibilità della singola doglianza solo se gli argomenti addotti dal ricorrente non consentano di individuare le norme ed i principi di diritto asseritamente trasgrediti, così precludendo la delimitazione delle questioni sollevate (v. Cass. n. 25044 del 2013);

– nella specie, peraltro, non appare dubbio che la censura si articoli sulla mancata considerazione da parte della CTR della documentazione (asseritamente) prodotta dal ricorrente e, dunque, sulla “lesione del diritto della difesa”;

– è invece fondata l’eccezione di inammissibilità per difetto di autosufficienza;

– il ricorso, infatti, è del tutto carente sul punto, attesa la mancata riproduzione della documentazione asseritamente non valutata, senza che sia stato specificamente indicato dove e quando essa sia stata prodotta, specificazione tanto più necessaria a fronte delle espresse ed univoche indicazioni della sentenza (“l’appellante dà per scontato situazioni e comportamenti del tutto diversi da quelli verbalizzati dai verificatori ed accertati dall’Ufficio, senza offrire però alcuna prova in proposito. Non prova, per esempio, nè il valore degli automezzi esistenti all’inizio di ogni periodo d’imposta, nè le spese di manutenzione sostenute nei singoli periodi d’imposta, nè le quote di costo imputate ai singoli esercizi, ponendo così il Collegio nelle condizioni di non poter riscontrare la veridicità di quanto affermato e sostenuto”);

– oltre a ciò va pure rilevato, quanto al secondo motivo, che la doglianza pur formalmente volta a censurare un vizio motivazione propone in realtà una ricostruzione alternativa a quella riscontrata dalla CTR (ricostruzione pure considerata dal giudice d’appello ma disattesa per difetto di prova) e, dunque, in vista di una nuova autonoma inammissibile valutazione dei fatti da parte della Corte;

– il ricorso va pertanto respinto per inammissibilità dei motivi e le spese di questo giudizio regolate per soccombenza.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibili i motivi e condanna il ricorrente a rifondere all’Agenzia delle entrate le spese di questo giudizio, che liquida in Euro 5.500,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 11 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2017

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