Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21818 del 29/08/2019

Cassazione civile sez. trib., 29/08/2019, (ud. 20/06/2019, dep. 29/08/2019), n.21818

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – rel. Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. D’OVIDIO Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3-2014 proposto da:

PUBBLIANGIE GROUP SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CICERONE

28, presso lo STUDIO LEGALE DI BENEDETTO & ASSOCIATI,

rappresentato e difeso dall’avvocato MARTIELLI VITO ANTONIO;

contro

COMUNE DI BARI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLE MILIZIE

2, presso lo studio dell’avvocato CIOCIOLA ROBERTO, rappresentato e

difeso dall’avvocato LABELLARTE ALESSANDRO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 45/2013 della COMM. TRIB. REG. di BARI,

deposita7la il 29/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/06/2019 dal Consigliere Dott. PAOLITTO LIBERATO.

Fatto

RILEVATO

Che:

– Pubbliangie Group S.r.l., articolando tre motivi, ricorre per la cassazione della sentenza della CTR di Bari n. 45/1/13, depositata il 29 aprile 2013, che ha accolto l’appello proposto dal Comune di Bari e, così, in integrale riforma della decisione di prime cure, ha ritenuto legittimo l’avviso di pagamento che era stato emesso in relazione alla Tarsu dovuta relativamente all’anno 2010;

– resiste il Comune di Bari con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

– le parti hanno depositato verbale di conciliazione stragiudiziale, in allegato ad atto di rinuncia al ricorso che reca l’accettazione di parte controricorrente, atti questi, di rinuncia e di accettazione, che sono stati sottoscritti anche dai rispettivi difensori;

– la rinuncia è rituale e va, pertanto, dichiarata l’estinzione del giudizio;

– non vi è luogo a pronuncia sulle spese una volta che la rinuncia, come detto, sia stata accettata (art. 391 c.p.c.);

– alcunchè va disposto in ordine all’ulteriore versamento del contributo unificato (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13,comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 201, n. 228, art. 1, comma 17) trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perchè lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass., 12/11/2015, n. 23175).

P.Q.M.

La Corte, dichiara estinto il giudizio e compensa tra le parti le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 20 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 agosto 2019

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