Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21818 del 29/07/2021

Cassazione civile sez. I, 29/07/2021, (ud. 30/03/2021, dep. 29/07/2021), n.21818

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13422/2017 proposto da:

S.M., elettivamente domiciliato in Roma, Via G.G.

Belli n. 27, presso lo studio dell’avvocato Gentile Gian Michele,

che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

R.E., elettivamente domiciliata in Roma, Via Lungotevere

della Vittoria n. 10, presso lo studio dell’avvocato Monte Paolo,

rappresentata e difesa dall’avvocato Scola Maria Grazia, giusta

procura a margine del controricorso;

-controricorrente –

avverso la sentenza n. 495/2017 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 20/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/03/2021 dal cons. Dott. VALITUTTI ANTONIO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso in data 8 aprile 2010, S.M. adiva il Tribunale di Crotone chiedendo la separazione dalla moglie Emilia R., con la quale aveva contratto matrimonio concordatario in data (OMISSIS), essendo venuta meno la comunione spirituale tra i coniugi ed essendo divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza, con addebito della separazione alla convenuta. Costituitasi in giudizio, la R. proponeva domanda riconvenzionale diretta ad ottenere la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio per mancata consumazione, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 3, n. 2, lett. f) la corresponsione di un assegno divorzile nella misura di Euro 2.500,00 mensili e la condanna del S. al risarcimento dei danni, quantificati in Euro 300.000,00.

Il Tribunale di Crotone, con sentenza n. (OMISSIS), pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio, determinava in Euro 1.250,00 mensili l’assegno divorzile a carico del S., disponeva la costituzione in pegno di beni mobili fino a concorrenza della somma di Euro 12.500,00, respingeva la domanda di separazione con addebito e di assegnazione della casa coniugale proposta dal marito, nonché la domanda di risarcimento del danno proposta dalla moglie, condannando il ricorrente al pagamento delle spese di lite.

2. La Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza n. 495/2017, depositata il 20 marzo 2017, rigettava il gravame proposto dal S., confermando in toto l’impugnata sentenza, e condannando l’appellante alle spese del secondo grado del giudizio. La Corte rilevava la sussistenza di un notevole divario economico tra le parti, che, a suo giudizio, giustificava – in considerazione della finalità eminentemente assistenziale che connota l’assegno divorzile – la corresponsione alla R. dell’assegno divorzile nella misura quantificata dal Tribunale.

3. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso S.M. nei confronti di R.E., affidato ad un solo motivo. La resistente ha replicato con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. In via pregiudiziale, va dichiarata l’inammissibilità della documentazione tutta prodotta con la proposizione del ricorso, non trattandosi di documenti inerenti all’ammissibilità del ricorso o alla nullità della sentenza impugnata, a norma dell’art. 372 c.p.c.

2. Con l’unico motivo di ricorso, S.M. denuncia la violazione della L. n. 898 del 1970, art. 5 nonché l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

2.1. Deduce il ricorrente che la Corte d’appello – rilevato che entrambe le parti avevano denunciato la mancanza di consumazione fisica del matrimonio – avrebbe dovuto accertare che tale inadempimento dei doveri coniugali era stato posto in essere dalla R., che aveva sempre rifiutato di avere rapporti con il marito, adducendo di “non trovare alcun trasporto nei suoi confronti”.

Il giudice di appello non avrebbe, poi, accertato che l’unico a dare un contributo alla conduzione familiare sarebbe stato il S., laddove la moglie avrebbe esclusivamente beneficiato degli acquisti effettuati in costanza di matrimonio in regime di comunione legale dei beni, finché – con atto del 22 luglio 2016 – la medesima avrebbe mutato il regime patrimoniale, divenendo proprietaria esclusiva di due cespiti immobiliari. Ne’ avrebbe considerato la Corte la breve durata del matrimonio, del pari rilevante ai fini del riconoscimento e della quantificazione dell’assegno divorzile, nonché l’ulteriore presupposto costituito dalla necessità che il coniuge non abbia mezzi adeguati, o comunque non possa procurarseli per ragioni oggettive. Il giudice di seconda istanza avrebbe, infine, ritenuto erroneamente irrilevante la circostanza che il S. si era rifatto una nuova famiglia, e che il medesimo aveva un figlio in tenera età da mantenere.

2.2. Premesso quanto precede, rileva la Corte che la censura relativa all’imputabilità della mancata consumazione del matrimonio all’uno o all’altro coniuge – che, ad avviso dell’istante, influirebbe sul riconoscimento dell’assegno divorzile – è da ritenersi inammissibile.

2.2.1. Ed invero, ove una determinata questione giuridica – che implichi un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga detta questione in sede di legittimità ha l’onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegarne l’avvenuta deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente vi abbia provveduto, onde dare modo alla Corte di cassazione di controllare “ex artis” la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass., 24/01/2019, n. 2038; Cass., 28/07/2008, n. 20518).

2.2.2. Nel caso concreto, la questione dell’imputabilità della mancata consumazione del matrimonio non risulta in alcun modo affrontata dalla sentenza di appello, né il ricorrente ha dimostrato e neppure allegato – di averla proposta nel giudizio di merito. Ben al contrario, dalla pronuncia impugnata si evince che tutti i motivi di appello – ad eccezione del sesto, avente ad oggetto le spese di lite – erano finalizzati esclusivamente ad ottenere la soppressione o la riduzione dell’assegno divorzile, per ragioni di carattere meramente economico.

2.3. La doglianza relativa all’apporto del marito alla formazione del patrimonio familiare ed alla durata del matrimonio è infondata.

2.3.1. Va osservato, al riguardo, che l’assegno divorzile in favore dell’ex coniuge ha natura assistenziale, ma anche perequativo-compensativa, discendente direttamente dal principio costituzionale di solidarietà, che conduce al riconoscimento di un contributo volto, non a conseguire l’autosufficienza economica del richiedente sulla base di un parametro astratto, bensì un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella vita familiare in concreto, tenendo conto in particolare delle aspettative professionali sacrificate; fermo restando che la funzione equilibratrice non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall’ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi (Cass., 28/02/2020, n. 5603; Cass., 11/07/2018, n. 18287).

2.3.2. Nel caso concreto, la Corte ha accertato che l’arco temporale di durata del matrimonio è stato di dodici anni, attraverso la ricostruzione analitica dei redditi delle due parti in causa per tutto tempo per il quale l’unione coniugale si è protratta, ed ha valutando correttamente l’apporto arrecato, non dal marito – coniuge risultato economicamente molto più dotato della moglie – bensì dal coniuge più debole, apporto consistito nel contribuire all’andamento economico della famiglia svolgendo l’attività di insegnante.

2.4. Parimenti infondato deve, infine, ritenersi il mezzo per quanto attiene alla formazione di un nuovo nucleo familiare da parte del S..

2.4.1. Questa Corte ha, invero, più volte affermato che, ove – a sostegno della richiesta di diminuzione dell’assegno di divorzio, siano allegati sopravvenuti oneri familiari dell’obbligato – il giudice deve verificare se si determini un effettivo depauperamento delle sue sostanze in vista di una rinnovata valutazione comparativa della situazione delle parti, salvo che la complessiva situazione patrimoniale dell’obbligato sia di tale consistenza da rendere irrilevanti i nuovi oneri (Cass., 30/11/2007, n. 25010; Cass., 19/03/2014, n. 6289; Cass. 12/07/2016, n. 14175).

2.4.2. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha accertato – con valutazione in fatto insindacabile in questa sede – che dalle risultanze processuali non è emerso che la situazione economica del S. abbia ricevuto un sicuro depauperamento per effetto della formazione dl un nuovo nucleo familiare, con la nascita di un figlio, non avendo l’appellante neppure dimostrato la dedotta situazione di impossidenza e di disoccupazione dell’attuale compagna. Di talché a giudizio della Corte d’appello – non era stata acquisita agli atti la prova che il mantenimento del nuovo nucleo familiare fosse esclusivamente a carico del medesimo.

3. Per tutte le ragioni esposte, il ricorso deve essere, pertanto, rigettato, con condanna del ricorrente alle spese del presente giudizio.

PQM

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente, in favore della controricorrente, alle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 4.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie e accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis. Dispone, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, che in caso di diffusione della presente ordinanza si omettano le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.

Così deciso in Roma, il 30 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2021

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