Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21818 del 20/09/2017

Cassazione civile, sez. trib., 20/09/2017, (ud. 11/09/2017, dep.20/09/2017),  n. 21818

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 6807/2012 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

C.S.;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio

sez. staccata di Latina n. 833/40/11, depositata il 29 dicembre

2011;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11 settembre

2017 dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli.

Fatto

RILEVATO

CHE:

– l’Agenzia delle entrate impugna per cassazione la decisione della CTR del Lazio che, in riforma della decisione di primo grado, aveva ritenuto infondato l’accertamento del maggior reddito, ai fini Iva, Irpef ed Irap per il 2004, nei confronti di C.S., per mancanza di prove;

– assume, con due motivi, la violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, e art. 36, comma 2, n. 4, risultando la motivazione del tutto carente, nonchè la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d, D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54,artt. 2697 e 2729 c.c. per aver ritenuto l’ufficio onerato della prova piena, disconoscendo il valore presuntivo dell’accertamento operato e della conseguente inversione dell’onere probatorio sul contribuente.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

– il primo motivo è fondato;

– la motivazione della sentenza impugnata è del seguente tenore, sotto l’intestazione “motivi della decisione”, “Il Collegio nel merito ritiene di condividere le argomentazioni addotte a sostegno dell’appello da parte del Contribuente. L’Ufficio non ha fornito prova certa di quanto sostenuto, nè ha fornito valida documentazione a sostegno, tenuto conto che la contabilità non è stata eseguita dal contribuente. La Commissione rileva che, in ordine alla congruità valutativa, non è stata data prova in maniera esaustiva da parte dell’Ufficio in ordine ai rilievi contestati, per cui gli stessi costituiscono semplici presunzioni non supportate da validi elementi probatori”;

– la CTR, dunque, ha inteso assolvere all’obbligo di motivazione, enunciando che l’accertamento si basava su semplici elementi presuntivi, in termini del tutto astratti ed irrelati: dalla sentenza, infatti, non emerge nè in cosa sia consistito l’accertamento, nè quali siano le argomentazioni del contribuente appellante, nè le ragioni in base alle quali il giudice abbia ritenuto di condividere le stesse, risolvendosi l’intera motivazione in una anapodittica ed acritica adesione alla tesi dell’appellante;

– il secondo motivo resta assorbito, fermo restando che, in caso di accertamento correttamente e legittimamente eseguito ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 39, comma 1, lett. d, spetta al contribuente fornire la prova contraria;

– la sentenza va pertanto cassata con rinvio, anche per le spese, alla CTR competente in diversa composizione, perchè provveda all’ulteriore giudizio.

PQM

 

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 11 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2017

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