Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21817 del 29/08/2019

Cassazione civile sez. trib., 29/08/2019, (ud. 20/06/2019, dep. 29/08/2019), n.21817

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – rel. Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. D’OVIDIO Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4489-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

S.I., I.A., elettivamente domiciliati in ROMA VIA

LIMA 31, presso lo studio dell’avvocato PASCONE GIOVANNI,

rappresentati e difesi dall’avvocato STASI ALESSANDRA;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 238/2011 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

FOGGIA, depositata il 22/12/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/06/2019 dal Consigliere Dott. PAOLITTO LIBERATO.

Fatto

RILEVATO

Che:

– con sentenza n. 230/26/11, depositata il 22 dicembre 2011, la CTR di Bari ha rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la decisione di prime cure che aveva accolto i ricorsi proposti da I.A. e da S.I. avverso avvisi di accertamento emessi, – relativamente agli anni dal 2003 al 2005, quanto allo I., ed agli anni dal 2002 al 2005, quanto alla S., – per il recupero a tassazione di maggiori redditi;

– il giudice del gravame, a fondamento del decisum, ha ritenuto che:

– la disposizione di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 4, recante il divieto di utilizzazione in giudizio di documenti non esibiti a seguito della richiesta dell’amministrazione, – andava coordinata col contenuto della disposizione di cui al successivo comma 5 che, a sua volta, consentiva (dietro tempestivo deposito) la produzione in giudizio, “anche per motivi obiettivi” (nella fattispecie una disattesa richiesta di documenti rivolta dai contribuenti al proprio istituto di credito), di quegli stessi documenti;

– a fronte delle presunzioni poste dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4 e 5, i contribuenti avevano offerto prova di “disponibilità finanziarie” che giustificavano le spese sostenute, quanto allo I. con riferimento ai prelievi bancari operati tra il 1995 ed il 2002 (con una “disponibilità finanziaria al 31/12/2002” pari ad almeno 672.669,00 Euro), quanto alla S. in relazione alla “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” resa dal di lei genitore e con la quale si data atto di una elargizione di Euro 6.100,00 “per il parziale acquisto di una autovettura”;

– l’Agenzia, del resto, non aveva contestato dette circostanze nel corso del primo grado del giudizio, prendendo posizione solo con l’atto di appello sui dati emergenti dalla documentazione dai contribuenti prodotta;

– l’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR di Bari articolando tre motivi;

– I.A. e S.I. resistono con controricorso. Considerato che:

– l’Agenzia delle Entrate ha depositato memoria, con documentazione allegata, con la quale ha richiesto dichiararsi, in riforma dell’impugnata sentenza, l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere (ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46), a seguito di definizione agevolata della lite;

– S.I. già in controricorso aveva dedotto (e documentato), senz’alcuna contestazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, di aver definito la lite ai sensi del D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, conv. in L. n. 111 del 2011;

– la documentazione utroque prodotta dà, al riguardo, conto del soddisfacimento delle condizioni poste dal D.L. n. 50 del 2017, art. 11, conv. in L. n. 96 del 2017, e dal cit. D.L. n. 98 del 2011, art. 39;

– la definizione agevolata dei crediti tributari iscritti a ruolo, in una al rispetto delle relative condizioni (di adempimento), è idonea a determinare l’estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46; v., altresì, Cass., 30/11/2018, n. 31021; Cass., 07/12/2017, n. 29394);

– le spese del giudizio estinto rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46,comma 3, cit.), e alcunchè va disposto in ordine all’ulteriore versamento del contributo unificato (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 201, n. 228, art. 1, comma 17) trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perchè lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass., 12/11/2015, n. 23175).

P.Q.M.

La Corte, dichiara estinto il giudizio e compensa integralmente tra le parti le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 20 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 agosto 2019

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