Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21817 del 20/09/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 20/09/2017, (ud. 11/09/2017, dep.20/09/2017),  n. 21817

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 3431/2012 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

M.E.;

– intimata –

e nei confronti di:

Equitalia Sud Spa, incorporante di Equitalia Polis Spa, rappresentata

e difesa dall’Avv. Gennaro Di Maggio, con domicilio eletto presso

l’Avv. Emiddio Perreca, in Roma, via Adolfo Gandiglio n. 27, giusta

procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

– ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania n. 318/28/10, depositata il 20 dicembre 2010;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11 settembre

2017 dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli.

Fatto

RILEVATO

CHE:

– l’Agenzia delle entrate impugna per cassazione la decisione della CTR della Campania che, in riforma della decisione di primo grado, aveva ritenuto la nullità per difetto di motivazione della cartella esattoriale, emessa, in esito a controllo automatizzato, per omesso versamento Iva ed Irpef per il 2003, nonchè, con riguardo alla medesima annualità, per il recupero del credito d’imposta L. n. 388 del 2000, ex art. 7;

– assume con un unico motivo la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25,D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, , e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, risultando la cartella impugnata conforme alle prescrizioni di contenuto indicate dai decreti ministeriali attuativi del D.P.R. n. 602 cit. e, comunque, traendo la stessa origine dai dati contenuti nella dichiarazione resa e rinvenibili nell’anagrafe tributaria; deduceva altresì l’irrilevanza della mancata indicazione del responsabile del procedimento interno, introdotto dal d.l. n. 348 del 2007 ed inapplicabile perchè successivo all’avvenuta consegna del ruolo all’agente della riscossione;

– Equitalia Sud propone, a sua volta, ricorso incidentale, denunciando, con un unico motivo, la violazione del D.P.R. n. 603 del 1973, art. 25 nonchè della L. n. 212 del 2000, artt. 6 e 7, risultando la motivazione della cartella impugnata conforme al parametro normativo ed adeguata in ordine alle somme pretese, tanto più che il contribuente si era compiutamente difeso nel merito.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

– il ricorso è fondato;

– va infatti ribadito che “La cartella di pagamento emessa all’esito di un procedimento di controllo cd. formale o automatizzato, a cui l’Amministrazione finanziaria ha potuto procedere attingendo i dati necessari direttamente dalla dichiarazione, può essere motivata con il mero richiamo a tale atto, atteso che il contribuente è già in grado di conoscere i presupposti della pretesa, anche qualora si richiedano somme maggiori di quelle risultanti dalla dichiarazione” (Cass. n. 15564 del 2016; v. anche Cass. n. 25329 del 2014 “In tema di motivazione della cartella di pagamento, l’atto con cui siano rettificati i risultati della dichiarazione e, quindi, sia esercitata una vera e propria potestà impositiva, va motivato debitamente, dovendosi rendere edotto il contribuente dei fatti su cui si fonda la pretesa, mentre quello con cui si proceda, in sede di controllo cartolare D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, alla liquidazione dell’imposta in base ai dati contenuti nella dichiarazione o rinvenibili negli archivi dell’anagrafe tributaria, può essere motivato con il mero richiamo alla dichiarazione, poichè il contribuente è già in grado di conoscere i presupposti della pretesa. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto adeguata la motivazione della cartella emessa, in sede di controllo automatizzato, all’esito del disconoscimento, da parte dell’Amministrazione finanziaria, del credito IVA indicato dal contribuente con riferimento all’anno precedente, in cui non risultava presentata alcuna dichiarazione”; Cass. n. 14236 del 2017);

– il caso in esame riguarda l’omesso versamento di imposte dichiarate (Iva ed Irpef per il 2003), nonchè il recupero del credito d’imposta L. n. 388 del 2000, ex art. 7 dedotto in compensazione per l’anno d’imposta 2003 ma non indicato nella dichiarazione, sicchè la sentenza impugnata non è conforme ai su indicati principi di diritto;

– quanto alla mancata indicazione del responsabile del procedimento, la sentenza impugnata ha omesso ogni statuizione sul punto, sicchè la doglianza, formulata nel corpo del motivo, è, in quanto tale, inammissibile per carenza d’interesse;

– negli stessi termini è poi fondato il motivo proposto con il ricorso incidentale, trattandosi della medesima doglianza;

– la sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio, anche per le spese, alla CTR competente in diversa composizione, perchè provveda all’ulteriore giudizio.

PQM

 

La Corte, in accoglimento del ricorso e del ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 11 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2017

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