Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21816 del 29/08/2019

Cassazione civile sez. trib., 29/08/2019, (ud. 20/06/2019, dep. 29/08/2019), n.21816

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – rel. Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. D’OVIDIO Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19211-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

SAB AUTOSERVIZI SRL, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso

lo STUDIO BONELLI, rappresentato e difeso dall’avvocato ANDREA

SILVESTRI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 100/2011 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

BRESCIA, depositata il 13/06/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/06/2019 dal Consigliere Dott. PAOLITTO LIBERATO.

Fatto

RILEVATO

che:

– ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate, articolando due motivi, avverso la sentenza n. 100/66/2011, depositata il 13 giugno 2011, della CTR di Milano che ha rigettato l’appello proposto dalla stessa Agenzia avverso la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva accolto il ricorso proposto da S.A.B. Autoservizi S.r.l. avverso avviso di accertamento col quale l’Agenzia, relativamente all’anno 2004, aveva rettificato, a fini Ires e Irap, le dichiarazioni presentante dalla contribuente, con recupero a tassazione di contributi erogati dalla Regione Lombardia e di quote di ammortamento non deducibili;

– resiste con controricorso S.A.B. Autoservizi S.r.l.;

– le parti hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– la controricorrente ha depositato memoria, con documentazione allegata, con la quale ha richiesto dichiararsi cessata la materia del contendere in relazione alla definizione della lite ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, conv. in L. n. 96 del 2017, con pagamento di quanto integralmente dovuto;

– analoga richiesta, con documentazione allegata, è stata depositata dall’Agenzia delle Entrate;

– la documentazione utroque prodotta dà, al riguardo, conto del soddisfacimento delle condizioni poste dal D.L. n. 50 del 2017, art. 11, citato, in ordine tanto alla presentazione della richiesta di definizione agevolata quanto all’integrale rispetto dei conseguenti obblighi di adempimento;

– la definizione agevolata dei crediti tributari iscritti a ruolo, in una al rispetto delle relative condizioni (di adempimento), è idonea a determinare l’estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46; v., altresì, Cass., 30/11/2018, n. 31021; Cass., 07/12/2017, n. 29394);

– le spese del giudizio estinto rimangono a carico delle parti che le

hanno anticipate (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, comma 3, citato).

PQM

La Corte, dichiara estinto il giudizio e compensa integralmente tra

le parti le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 20 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 agosto 2019

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