Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21816 del 20/10/2011

Cassazione civile sez. trib., 20/10/2011, (ud. 29/09/2011, dep. 20/10/2011), n.21816

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso R.G. N. 2011/07 proposto da:

Comune di Roma, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliata in Roma, via del Tempio di Giove 21, presso l’Avvocatura

Comunale, rappresentato e difeso dall’avv. Ceccarani Bruno, giusta

delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

S.A.P. – Sibilla Appalti Pubblicitari S.r.l., in persona del legale

rappresentante pro tempore;

– intimata –

e sul ricorso R.G. N. 3082/07 proposto da:

Comune di Roma, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliata in Roma, via del Tempio di Giove 21, presso l’Avvocatura

Comunale, rappresentato e difeso dall’avv. Bruno Ceccarani, giusta

delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

S.A.P. – Sibilla Appalti Pubblicitari S.r.l., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via

Casperia 30, presso l’avv. Guido Rinaldi, che la rappresenta e

difende giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio

(Roma), Sez. 10^, n. 204/10/05 del 24 ottobre 2005, depositata il 19

dicembre 2005, non notificata;

Udita la relazione svolta nella Pubblica Udienza del 29 settembre

2011 dal Relatore Cons. Raffaele Botta;

Udito l’avv. Guido Rinaldi, per la parte controricorrente;

Udito il P.M., nella persona del sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per la dichiarazione di

estinzione per cessazione della materia del contendere.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che le parti hanno depositato istanza congiunta di cessazione della materia del contendere per condono;

Ritenuto che trattandosi di definizione per condono debbano essere compensate le spese del giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Riuniti i ricorsi, dichiara cessata la materia del contendere.

Compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 29 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA