Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21816 del 09/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 09/10/2020, (ud. 03/03/2020, dep. 09/10/2020), n.21816

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. CAVALLARI Dario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19782-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

F.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIROLAMO

VITELLI 10, presso lo studio dell’avvocato ADELE PEGNA,

rappresentato e difeso dall’avvocato BRUNO SIMEONE giusta delega a

margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1268/2015 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 09/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/03/2020 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIOVANNI GIACALONE che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato TIDORE che si riporta agli atti.

 

Fatto

FATTI RILEVANTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

p. 1. L’agenzia delle entrate propone due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 1268/52/15 del 9 febbraio 2015, con la quale la commissione tributaria regionale della Campania ha dichiarato inammissibile l’appello da essa proposto contro la sentenza con cui la commissione tributaria provinciale di Caserta aveva ritenuto illegittimo l’avviso di liquidazione notificato al notaio F.G. in recupero della maggiore imposta proporzionale di registro (autoliquidata dal notaio, in sede di registrazione telematica, in misura fissa) ed ipocatastale sull’atto 19 febbraio 2012; atto con il quale si conveniva la cessione volontaria in luogo di espropriazione – tra una Onlus cedente ed alcune cooperative edilizie cessionarie – di aree destinate ad edilizia residenziale ai sensi della L. n. 865 del 1971, ex art. 35.

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha rilevato che: – la Commissione Tributaria Provinciale di Caserta aveva ritenuto sussistente l’agevolazione ai sensi della L. n. 865 del 1971, non dell’art. 35, ma dell’art. 74, sull’assunto che tale beneficio (confermato dal D.P.R. n. 601 del 1973, art. 32) spettasse non solo in relazione ai trasferimenti delle aree espropriate dai comuni o dai loro consorzi, ma anche nel caso di trasferimento tra soggetti privati di aree comunque ricadenti nell’ambito territoriale di cui alla L. n. 865 del 1971 cit., titolo III; – con l’unico motivo di appello l’agenzia delle entrate si era limitata a ripetere che l’agevolazione ex art. 35 presupponeva la natura pubblica del cedente, trascurando di censurare tanto l’affermazione del primo giudice, secondo cui si trattava di agevolazione ai sensi della L. n. 865 del 1971 (aree previste dal titolo III della legge stessa), non ex art. 35, bensì art. 74, quanto l’affermazione secondo cui la fattispecie in esame (cessione volontaria in luogo di espropriazione di aree destinate alla realizzazione di edilizia agevolata) rientrava appieno nella ratio agevolativa volta a favorire la realizzazione dell’edilizia economica e popolare, indipendentemente dalla natura dei soggetti tra i quali era intercorso il trasferimento.

Resiste con controricorso il F..

p. 2.1 Con il primo motivo di ricorso l’agenzia delle entrate lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 1, dal momento che il motivo di appello da essa proposto (trascritto in ricorso) non era affatto generico, perchè mirato sulla censura della sentenza impugnata.

Con il secondo motivo di ricorso l’agenzia delle entrate deduce violazione del D.P.R. n. 601 del 1973, art. 32; posto che l’agevolazione in questione non spettava proprio perchè l’atto di trasferimento era intercorso tra una Onlus e talune cooperative edilizie, nella estraneità del Comune; inoltre qui non si trattava di edilizia “sovvenzionata” (L. n. 865 del 1971, tit. IV) bensì di edilizia agevolata “convenzionata” (interventi attuativi del PEEP ad opera di soggetti privati), con conseguente esclusione dell’agevolazione ex art. 32 cit..

p. 2.2 Il primo motivo di ricorso è fondato, con assorbimento della seconda censura in quanto riproponibile avanti al giudice di rinvio.

Le SSUU di questa corte (sent. 27199/17) hanno stabilito, in ordine ai requisiti di specificità dei motivi di appello, che: “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”.

Questo indirizzo trova applicazione, con riguardo al rito tributario, nell’orientamento secondo cui (Cass. n. 32954/18): “nel processo tributario la riproposizione a supporto dell’appello delle ragioni inizialmente poste a fondamento dell’impugnazione del provvedimento impositivo (per il contribuente) ovvero della dedotta legittimità dell’accertamento (per l’Amministrazione finanziaria), in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado, assolve l’onere di impugnazione specifica imposto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza e, comunque, ove dall’atto di gravame, interpretato nel suo complesso, le ragioni di censura siano ricavabili, seppur per implicito, in termini inequivoci”.

Orbene, nel caso di specie, la censura di appello proposta dall’agenzia delle entrate (in ric. pag. 6) era in effetti connotata da un aspetto tanto volitivo-contrappositivo di riforma integrale della sentenza di primo grado, quanto da un aspetto prettamente argomentativo volto a riaffermare, in frontale contrasto con la decisione impugnata, la insussistenza dei presupposti soggettivi della agevolazione ai sensi della L. n. 865 del 1971, ex art. 35.

Del resto, il livello di specificità della censura non poteva prescindere dalla natura prevalentemente tecnico-giuridica della questione affrontata dal primo giudice, sicchè il tenore dell’atto di gravame esplicava efficacia censoria della sentenza impugnata anche mediante la riproposizione della tesi giuridica già recepita dall’amministrazione finanziaria a fondamento dell’avviso di liquidazione in esame.

La pronuncia di inammissibilità formulata dalla Commissione Tributaria Regionale non appare pertanto condivisibile perchè, oltre a discostarsi dai suddetti indirizzi interpretativi di legittimità, ha ritenuto non sufficientemente specifici motivi di appello sol perchè – in sostanza – non “nuovi”, cioè non originali rispetto a quelli già dedotti dall’amministrazione finanziaria nello stesso avviso di liquidazione e davanti alla Commissione Tributaria Provinciale; senza con ciò considerare che il motivo di appello ha, appunto, da essere “specifico” (nel senso indicato) non anche necessariamente “nuovo” nel novero delle argomentazioni difensive addotte a sostegno della tesi originaria. E ciò a maggior ragione quando appunto si verta di controversia segnata da dubbi di tipo prevalentemente tecnico-giuridico, nella quale l’appello si risolva nella sottoposizione al giudice di secondo grado della stessa soluzione (l’unica che la parte impugnante ritiene corretta) già proposta a quello di primo grado, ma da questi disattesa sul piano dell’interpretazione giuridica.

Anche in questo modo – nella peculiarità del caso – si sollecitava da parte dell’appellante quella “revisio” che si è detto connotare la natura del giudizio di appello secondo l’attuale disciplina ordinamentale (SSUU cit.).

Nè appare condivisibile l’argomento della Commissione Tributaria Regionale, secondo cui l’amministrazione finanziaria, nell’atto di appello, si sarebbe “invano dilungata” intorno alla carenza dei presupposti della agevolazione ai sensi della L. n. 865 del 1971, ex art. 35, nonostante che la ratio della sentenza di primo grado fosse incentrata sull’agevolazione ai sensi della medesima legge, ex art. 74.

Ora, a tacere del fatto che una lacuna di questo tipo non riguarderebbe tanto la specificità del motivo e della critica, quanto la sua non pertinenza al fondamento decisorio censurato, è dirimente osservare come l’art. 35, preso in effetti a riferimento dall’agenzia delle entrate nel proprio atto di appello, non appariva affatto “fuori tema” rispetto al richiamo svolto dal primo giudice all’art. 74 della legge medesima, posto che l’agevolazione prevista da quest’ultima norma (ai sensi della L. n. 865 del 1971, art. 74: “Gli atti di trasferimento della proprietà delle aree previste dal titolo III della presente legge nonchè gli atti di concessione del diritto di superficie sulle aree stesse sono soggetti all’imposta fissa minima di registro e sono esenti da imposta ipotecaria.”) ben poteva estendersi, in presenza dei relativi presupposti, anche alle fattispecie disciplinate dall’art. 35 stesso (“Le aree di cui al comma 2, destinate alla costruzione di case economiche e popolari, sono concesse in diritto di superficie, ai sensi dei commi precedenti, o cedute in proprietà a cooperative edilizie e loro consorzi, ad imprese di costruzione e loro consorzi ed ai singoli, con preferenza per i proprietari espropriati ai sensi della presente legge sempre che questi abbiano i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni per l’assegnazione di alloggi di edilizia agevolata”), in quanto relativo ad aree e trasferimenti appunto ricompresi nel su richiamato “titolo III” della L. n. 865 del 1971.

Ne segue la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla commissione tributaria regionale della Campania la quale esplicherà il grado di giudizio così come ammissibilmente introdotto dall’agenzia delle entrate.

Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte:

accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo;

cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, anche per le spese.

Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto dal solo presidente del collegio per impedimento dell’estensore, ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020, art. l, comma 1, lett. a).

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta sezione civile, il 3 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2020

 

 

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