Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21816 del 07/09/2018

Cassazione civile sez. trib., 07/09/2018, (ud. 04/06/2018, dep. 07/09/2018), n.21816

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. PENTA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28886-2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) SPA IN STATO FALLIMENTARE, in persona dei Curatori,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA SICILIA 137, presso lo studio

dell’avvocato PATRIZIA SOLDINI, rappresentato e difeso dall’avvocato

LUIGI TALA’ giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5/2011 della COMM.TRIB.REG. di L’AQUILA,

depositata il 03/01/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/06/2018 dal Consigliere Dott. ANNA MARIA FASANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

AUGUSTINIS Umberto, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato TIDORE che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato SOLDINI per delega orale

dell’Avvocato TALA’ che ha chiesto il rigetto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La società (OMISSIS) S.p.A. impugnava l’avviso di accertamento, notificato il 28.8.2007, con cui l’Agenzia delle entrate, sulla base delle risultanze del p.v.c. della G.d.F del 29.1.2007, rettificava la dichiarazione presentata ai fini IVA per l’anno di imposta 2005, accertamento una maggiore imposta di Euro 14.417.472,00, ivi incluso il credito non spettante di Euro 1.075.528,00 ed irrogando sanzioni per Euro 18.021.840,00, oltre interessi, per emissione di fatture soggettivamente inesistenti. La CTP di Teramo, con sentenza n. 196/2/2008, respingeva il ricorso, ritenendo fondata la pretesa impositiva e statuendo sulla questione del rispetto del termine per l’emissione dell’avviso di accertamento previsto dalla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7. La società appellava la decisione e la CTR dell’Abruzzo, con la sentenza in epigrafe indicata, accoglieva l’appello dichiarando nullo l’avviso di accertamento per violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, u.c..

L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza, svolgendo tre motivi e presentando memorie. La società contribuente si è costituita con controricorso, illustrato con memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Va preliminarmente esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione per tardività, proposta dalla società contribuente con controricorso. Si argomenta che la sentenza della CTR è stata depositata in data 3 gennaio 2011, mentre il ricorso dell’Agenzia delle entrate è stato notificato il 21-22 novembre 2011, ossia oltre dieci mesi dopo, in violazione del termine lungo di sei mesi stabilito dall’art. 327 c.p.c.

1.1.L’eccezione è infondata.

Il termine semestrale di impugnazione, previsto dal novellato art. 327 c.p.c., si applica ai soli giudizi instaurati successivamente all’entrata in vigore della L. n. 69 del 2009, dovendosi a tal fine fare riferimento alla data di introduzione del giudizio di merito di primo grado, che nella specie deve ricondursi a prima dell’applicabilità della legge, atteso che la sentenza n. 196/2/2008 della CTP risulta essere stata depositata in data 15.12.2008. Ne consegue la tempestività del ricorso.

2. Con il primo motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata, denunciando violazione dell’art. 112 c.p.c., con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, atteso che, con il ricorso innanzi alla CTP, la società (OMISSIS) S.p.A. non aveva dedotto la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, ma aveva censurato l’avviso di accertamento per motivi attinenti esclusivamente al merito della pretesa impositiva, in particolare, deducendo l’assoluta infondatezza della presunzioni sotto diversi profili. Ne consegue che la CTR sarebbe incorsa nella violazione dell’art. 112 c.p.c., erroneamente individuando il petitum formulato dal ricorrente, statuendo su una questione, quella relativa alla violazione dell’art. 12 cit. non prospettata in giudizio.

3. Con il secondo motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata, denunciando la violazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 324 c.p.c., in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 49, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, atteso che la CTP, pur non essendo stata investita della questione relativa all’osservanza del termine di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, ha statuito su di essa, ritenendo che, nel caso di specie, sussistessero le ragioni di urgenza, esplicitate dall’Ufficio nella motivazione dell’avviso di accertamento, per emettere legittimamente l’atto impositivo prima del decorso del termine di sessanta giorni dalla consegna del P.V.C.. Tale capo di statuizione non è stato impugnato dalla contribuente, in guisa che su di essa si è formato il giudicato interno per cui era precluso alla CTR statuire su detta questione.

4.Con il terzo motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata denunciando violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, (Statuto del contribuente) nonchè della L. n. 212 del 2000, art. 7 e L. n. 241 del 1990, art. 3 e di principi generali sulla nullità degli atti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, atteso che, anche a volere prescindere dalle assorbenti eccezioni formulate con i precedenti motivi di ricorso, erroneamente la CTR avrebbe ritenuto nullo l’avviso di accertamento emesso prima del termine indicato dalla norma richiamata, per difetto del requisito contenutistico rappresentato dalla motivazione dell’urgenza, secondo quanto prescritto dall’art. 7 Statuto del contribuente, in relazione alla L. n. 241 del 1990, art. 3.

5.I primi due motivi di ricorso vanno esaminati congiuntamente per connessione logica.

5.1.Le censure sono fondate nei termini di cui in motivazione. In ossequio al principio di autosufficienza, l’Ufficio ha riportato il contenuto del ricorso proposto dalla contribuente innanzi alla CTP, dal quale chiaramente si evince che la società non ha lamentato la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, ma la fondatezza della pretesa fiscale. Ne consegue che la CTP è incorsa nel vizio di ultrapetizione, laddove ha escluso la violazione dell’art. 12 cit. ravvisando ragioni di urgenza, esplicitate dall’Ufficio nella motivazione dell’avviso di accertamento, per emettere legittimamente l’atto impositivo prima del decorso dei sessanta giorni dalla consegna del p.v.c.

Tale capo della statuizione non risulta essere stato impugnato dalla contribuente innanzi alla CTR, con la conseguenza che la denuncia anche officiosa del giudice della ragioni di nullità dell’avviso di accertamento non poteva avere rilievo, atteso che questa questione era passata in giudicato.

In generale, si deve tenere conto del principio che la rilevabilità d’ufficio delle questioni, in ogni stato e grado del processo, va coordinata con i principi che governano il sistema delle impugnazioni, nel senso che essa opera solo quando su suddette questioni non vi sia stata una statuizione anteriore, mentre, ove questa vi sia stata, i giudici delle fasi successive possono conoscere delle questioni stesse solo se e in quanto esse siano stata riproposte con l’impugnazione, posto che altrimenti si forma il giudicato interno che ne impedisce ogni ulteriore esame, con la conseguenza che restava preclusa al giudice di appello la valutazione della questione della invalidità dell’avviso di accertamento per la violazione dell’art. 12 cit. (Cass. n.22207 del 2017; Cass. n. 2411 del 2016).

6. All’accoglimento del primo e secondo motivo di ricorso, consegue l’inammissibilità del terzo, in quanto le dedotte censure possono essere riproposte innanzi al giudice del rinvio, la sentenza impugnata va cassata con rinvio della causa alla Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo, in diversa composizione, per il riesame del merito pretermesso dalla decisione di nullità dell’atto impositivo, e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e secondo motivo di ricorso, inammissibile il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR dell’Abruzzo, in diversa composizione, per il riesame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 4 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2018

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