Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21815 del 29/08/2019

Cassazione civile sez. trib., 29/08/2019, (ud. 19/06/2019, dep. 29/08/2019), n.21815

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28663-2016 proposto da:

EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA, domiciliata in ROMA P.ZZA

CAVOUR presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’Avvocato GENNARO DI MAGGIO;

– ricorrente –

contro

B.G.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 4120/2016 della COMM.TRIB.REG. di NAPOLI,

depositata il 05/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/06/2019 dal Consigliere Dott.ssa STALLA GIACOMO MARIA.

Fatto

RILEVATO

che:

p. 1. Equitalia Servizi Riscossione spa propone un motivo di ricorso per la cassazione della sentenza n. 4120/39/16 del 5 maggio 2016, con la quale la commissione tributaria regionale, in solo parziale accoglimento del suo appello, ha ritenuto legittima la pretesa tributaria posta in riscossione sulla base delle cartelle nn. (OMISSIS) e (OMISSIS), non anche quella relativa ad ulteriori sette cartelle.

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha ritenuto che, in relazione a queste ultime, non vi fosse la prova della loro regolare notificazione alla contribuente B.G., in quanto: – inviate con raccomandata ricevuta da persona convivente, ma senza successivo invio alla contribuente di raccomandata informativa L. n. 890 del 1982, ex art. 7; consegnate dal messo esattoriale al portiere dello stabile addetto alla ricezione degli atti, ma senza successivo invio di raccomandata informativa alla contribuente ex art. 139 c.p.c., comma 4; – depositata presso la casa comunale in assenza di persona di casa, ma senza successivo invio di raccomandata informativa di avvenuto deposito ex art. 140 c.p.c.; – inviata con raccomandata ricevuta personalmente dalla destinataria, ma senza che sulla cartolina A/R risultasse la firma a suo nome (risultando firma a nome di tal R.A.).

Nessuna attività difensiva è stata posta in essere, in questa sede, dalla B..

p. 2.1. Con l’unico motivo di ricorso Equitalia lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione e falsa applicazione degli artt. 139 c.p.c. e s.s.. Per avere la Commissione Tributaria Regionale ritenuto invalida la notificazione delle residue sette cartelle, nonostante che:

– per la cartella notificata a mezzo del servizio postale ordinario con A/R sottoscritto da familiare convivente, come consentito all’esattore D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 26 (cartella n. (OMISSIS) notificata il 13.4.2011 per Irpef 2007 del valore di Euro 20.645,32), la notificazione si perfezionasse con la consegna del plico al domicilio, senza necessità di ulteriore raccomandata informativa;

– per le cartelle notificate a mani di persona qualificatasi addetta alla ricezione (cartelle nn. (OMISSIS) per diritti camerali 2005 del valore di Euro 331,92; (OMISSIS) per tassa automobilistica 1999 del valore di Euro 52,05; (OMISSIS) per Irpef 2004 del valore di Euro 6.589,77; (OMISSIS) per tassa automobilistica 2001 del valore di Euro 50,53) la mancata spedizione della successiva raccomandata informativa integrasse mera irregolarità, e non causa di invalidità della notificazione, perfezionatasi al momento della consegna dell’atto al portiere;

– per la cartella notificata a mezzo raccomandata con consegna personalmente al destinatario (cartella n. (OMISSIS) per diritti camerali del valore di Euro 284,90, notificata il 10.9.2010), facesse piena prova, fino a querela di falso, l’attestazione in tal senso rilasciata dall’ufficiale giudiziario; – per la cartella (n. (OMISSIS) per Irpef 2005, del valore di Euro 1.693,96) notificata a mezzo del messo esattoriale il 24 marzo 2009 mediante deposito presso la casa comunale in assenza di persona qualificata alla ricezione (irreperibilità relativa), la necessità di successivo invio di avviso informativo del deposito fosse stata stabilita soltanto a seguito della pronuncia di illegittimità costituzionale dell’art. 26 D.P.R. n. 602 del 1973, di cui alla sentenza Corte Costituzionale n. 258 del 22 novembre 2012.

p. 2.2 Va premesso che, nelle more del giudizio, è stata emanata una disposizione (D.L. n. 119 del 2018, art. 4 convertito in L. n. 136 del 2018) che prevede lo stralcio ex lege dei debiti – fino alla concorrenza di Euro 1.000,00 – posti in riscossione nel periodo 2000/2010. Detta norma, al comma 1, stabilisce segnatamente che: “i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille Euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorchè riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all’art. 3, sono automaticamente annullati. L’annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili. (…)”.

Alcuni degli atti di riscossione dedotti in giudizio rientrano – per natura giuridica, ammontare ed arco temporale di riferimento – nello stralcio di legge; non si tratta di recupero di risorse proprie tradizionali dell’UE nè di Iva all’importazione, e neppure di recupero di aiuti di Stato considerati illegittimi dell’UE ovvero di multe, ammende e sanzioni pecuniarie inflitte in sentenza penale di condanna.

In particolare, dovrà dichiararsi estinta ex lege la pretesa impositiva in relazione alle cartelle n. (OMISSIS) per diritti camerali 2005 del valore di Euro 331,92; n. (OMISSIS) per tassa automobilistica 1999 del valore di Euro 52,05; n. (OMISSIS) per tassa automobilistica 2001 del valore di Euro 50,53 e n. (OMISSIS) per diritti camerali del valore di Euro 284,90, notificata il 10.9.2010.

Residua invece materia del contendere per quanto concerne le cartelle: n. (OMISSIS) notificata il 13.4.2011 per Irpef 2007 del valore di Euro 20.645,32; – n. (OMISSIS) per Irpef 2004 del valore di Euro 6.589,77; – n. (OMISSIS) per Irpef 2005, del valore di Euro 1.693,96.

p. 2.3 Per quanto concerne la prima cartella ancora in discussione (n. (OMISSIS)), la notificazione è avvenuta a mezzo del servizio postale ordinarlo con A/R sottoscritto da familiare convivente.

Per quanto concerne la seconda cartella (n. (OMISSIS)), la modificazione è avvenuta, anche in tal caso, a mezzo del servizio postale ordinario con A/R, ma con consegna del plico al portiere.

Per entrambe le ipotesi, il motivo di ricorso va accolto, dovendosi qui riaffermare – in materia di notificazione diretta dell’esattore, eseguita a mezzo posta ordinaria D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 26 e non sulla base della L. n. 890 del 1982- quanto stabilito da Cass. n. 17445/17 (con ulteriori richiami), secondo cui: “Questa Corte è ferma nel ritenere che gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente. Ne consegue che, quando il predetto ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell’atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982 – cfr. Cass. n. 17598/2010; Cass. n. 911/2012; Cass. n. 14146/2014; Cass. n. 19771/2013; Cass. n. 16949/2014 con specifico riferimento a cartella notificata a mezzo portiere dal concessionario. Tale conclusione trova conforto nel chiaro tenore testuale della L. n. 890 del 1982, art. 14, come modificato dalla L. n. 146 del 1998, art. 20, dal quale risulta che la notifica degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari. La circostanza che tale disposizione faccia salve le modalità di notifica di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 e delle singole leggi d’imposta non elide la possibilità riconosciuta agli uffici finanziari – e per quel che qui interessa alla società concessionaria – di utilizzare le forme semplificate a mezzo del servizio postale – con specifico riferimento all’inoltro di raccomandata consegnata al portiere v. D.M. 9 aprile 2001, art. 39 (cfr. Cass. n. 27319/2014) – senza il rispetto della disciplina in tema di notifiche a mezzo posta da parte dell’ufficiale giudiziario. In questa direzione, del resto, depone anche del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1 che consente anche agli ufficiali della riscossione di provvedere alla notifica della cartella mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, precisando che in caso di notifica al portiere la stessa si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento da quest’ultimo sottoscritto, prevedendo lo stesso art. 26 il rinvio al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, unicamente per quanto ‘non regolato nello stesso articolo (Cass. ord. n. 3254/16, 12083/16, 23341/15, 6959/15, 16949/14, 9111/12, 17598/10; secondo Cass. n. 6377/14, in caso di notifica diretta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, la disciplina applicabile è dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario, per la consegna dei plichi raccomandati, in quanto le disposizioni di cui alla L. n. 890 del 1982attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall’ufficiale giudiziario, ex art. 140 c.p.c., pertanto, non è necessario l’invio della raccomandata informativa – Cass. n. 12181/13 -). Sulla specialità della notifica, ex art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973 rispetto al D.P.R. n. 600 del 1972, art. 60, v. Cass. nn. 3254/16, 23341/15)”.

Va detto che la legittimità costituzionale della notificazione diretta da parte dell’agente per la riscossione tramite servizio postale ordinario (il cui regolamento non prevede l’invio della comunicazione di avvenuta notifica) è stata recentemente affermata dalla C.Cost. con sent. n. 175 del 2018.

p. 2.4 Per quanto concerne la terza cartella ancora in discussione (n.

(OMISSIS)), notificata ex 1.890/82 mediante deposito presso la casa comunale in assenza di persona qualificata alla ricezione (irreperibilità relativa), rileva invece l’effettiva esigenza della ulteriore formalità costituita dalla comunicazione al destinatario dell’avvenuto deposito (c.d. CAD); ciò secondo quanto recentemente ribadito (con affermazione, in particolare, della necessità di allegazione dell’avviso di ricevimento di tale comunicazione) da Cass.n. ord. 5077/19: “In tema di notificazione a mezzo posta, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio nel caso di irreperibilità relativa del destinatario deve avvenire – in base ad un’interpretazione costituzionalmente orientata della L. n. 890 del 1982, art. 8 – attraverso l’esibizione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), in quanto solo l’esame di detto avviso consente di verificare che il destinatario abbia avuto effettiva conoscenza del deposito dell’atto presso l’ufficio postale e che ne sia stato pertanto tutelato il diritto di difesa”.

p. 2.5 In definitiva, il ricorso va accolto limitatamente alle cartelle (OMISSIS) e (OMISSIS) le quali, diversamente da quanto affermato dal giudice di appello, risultavano regolarmente notificate. La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione a tale profilo.

Le spese del giudizio vengono compensate in ragione della parziale reciproca soccombenza.

P.Q.M.

La Corte:

– V.to il D.L. n. 119 del 2018, art. 4 convertito in L. n. 136 del 2018;

– dichiara lo stralcio ex lege dei debiti di cui alle cartelle n. (OMISSIS) per diritti camerali 2005 del valore di Euro 331,92; n. (OMISSIS) per tassa automobilistica 1999 del valore di Euro 52,05; n. (OMISSIS) per tassa automobilistica 2001 del valore di Euro 50,53 e n. (OMISSIS) per diritti camerali del valore di Euro 284,90, notificata il 10.9.2010;

– accoglie il ricorso in relazione alle cartelle (OMISSIS) e (OMISSIS), e lo rigetta in relazione alla cartella (OMISSIS);

– cassa la sentenza impugnata in ordine alle prime due cartelle del capo che precede e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso contro di esse proposto dalla contribuente;

– compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta sezione civile, il 19 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 agosto 2019

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