Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21815 del 27/10/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 21815 Anno 2015
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: PAGETTA ANTONELLA

ORDINANZA
sul ricorso 17574-2013 proposto da:
A2A ENERGIA SPA 12883420155, in persona del procuratore
speciale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NOMENTANA
257, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO LIMATOLA,
rappresentata e difesa dagli avvocati GILDA PISA, ANDREA
DELL’OMARINO, CLAUDIO DAMOLI, LORENZO CANTONE,
giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE ,in
persona del Dott. Antonello Cruda legale rappresentante in proprio e
quale procuratore speciale della Societa’ di Cartolarizz azione dei Crediti
INPS, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CESARE
BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato LELIO MARITATO,

5261

Data pubblicazione: 27/10/2015

che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati CARLA
D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI, giusta
procura in calce al controricorso;
– controricorrente-

SCCI CARTOLARIZZAZIONE CREDITI INPS SPA
EQUITALLA ESATRI SPA;
– intimati –

sul ricorso 17962-2013 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE ,in
persona del Dott. Antonello Crudo. legale rappresentante in proprio e
quale procuratore speciale della Societa’ di Cartolafizzazione dei Crediti
INPS, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CESARE
BECCARLA 29, presso lo studio dell’avvocato LELIO MARITATO,
che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati CARLA
D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI, giusta
procura in calce al ricorso;
– ricorrente contro

A2A ENERGIA SPA 12883420155, in persona del procuratore
speciale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NOMENTANA
257, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO LIMATOLA,
rappresentata e difesa dagli avvocati GILDA PISA, ANDREA
DELL’OMARINO, CLAUDIO DAMOLI, LORENZO CANTONE
, giusta procura speciale a margine del controricorso;
– controricorrente nonché contro
Ric. 2013 n. 17574 sez. ML – ud. 09-07-2015
-2-

nonché contro

EQUITALIA NORD SPA;
– intimata –

avverso la sentenza n. 2065/2012 della CORTE D’APPELLO di
MILANO dell’ 11/12/2012, depositata il 10/01/2013;

09/07/2015 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA
PAGETTA;
uditi gli AVV.TI DE ROSE EMANUELE E DAMOLI CLAUDIO
che si riportano ai motivi;

Fatto e diritto

La Corte di appello di Milano, in riforma della decisione di primo
grado, ha dichiarato la sussistenza dell’obbligo di A2A Energia s.p.a.
al pagamento dei contributi per CIGS CIGO, mobilità, CUAF e
relative sanzioni richiesti dall’INPS con cartella esattoriale avverso la
quale la società aveva proposto opposizione
Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso l’A2A Energia
s.p.a. sulla base di sei motivi.
L’INPS, anche quale procuratore speciale della S.C.C.I.A. s.p.a., ha
resistito con tempestivo controricorso con il quale ha preliminarmente
rappresentato di avere a sua volta impugnato la decisione nel capo
relativo alla misura del contributo per maternità dovuto dalla società.
Con autonomo ricorso l’INPS ha chiesto la cassazione della decisione
sulla base di un unico motivo; la società A2A Energia s.p.a. ha
depositato tempestivo controricorso
Equitalia Nord s.p.a ( già Equitalia Esatri s.p.a ) è rimasta intimata
E’ stata disposta la riunione dei ricorsi ai sensi dell’art. 335 cod. proc.
civ. .
Ric. 2013 n. 17574 sez. ML – ud. 09-07-2015
-3-

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

La società ha depositato atto di rinuncia al ricorso per cassazione.
Il ricorso è pertanto divenuto inammissibile.
La società non ha provato la rituale notifica a controparte dell’atto di
rinunzia al ricorso per cassazione (in atti risulta versata solo
documentazione relativa all’invio della raccomandata A.R. ma non

alla declaratoria di estinzione del giudizio.
Questa Corte ha ripetutamente affermato che in assenza dei requisiti
di cui all’art. 390, ultimo comma, cod. proc. civ. (notifica alle parti
costituite o comunicazione agli avvocati delle stesse per l’apposizione
del visto), l’atto di rinunzia, sebbene non idoneo a determinare
l’estinzione del processo, denota il venire meno definitivo di ogni
interesse alla decisione e, comporta, pertanto, l’inammissibilità del
ricorso, salvo che la controparte manifesti la volontà di ottenere,
comunque, la pronuncia sull’oggetto del contendere.( cfr. Cass. n.
2259 del 2013, Cass. n. 11606 del 2011, ss. uu. n. 3876 del 2010 , n.
23685 del 2008, n. 3456 del 2007 ,n. 24514 del 2006, n. 15980 del
2006,n. 22806 del 2004).
In considerazione della giurisprudenza richiamata, dalla quale non vi è
ragione di discostarsi, tenuto conto che l’INPS, presente in udienza
non ha manifestato la volontà di ottenere comunque una pronuncia
sull’oggetto del contendere, il ricorso della società va dichiarato
inammissibile.
Il ricorso dell’INPS

che viene esaminato nel merito risulta

manifestamente infondato.
Con l’unico motivo di ricorso l’istituto previdenziale, deducendo
violazione e falsa applicazione degli artt. 78 e 79 d. lg-s n. 151 del 2001,
ha censurato la decisione per avere ritenuto applicabile l’aliquota
ridotta ai fini del contributo di maternità in relazione ai dipendenti che
Ric. 2013 n. 17574
-4-

sez.

ML – ud. 09-07-2015

anche alla ricezione della stessa) . Non è pertanto possibile procedere

..:

avevano optato per il mantenimento del rapporto previdenziale presso
l’INPDAP.
Questa Corte in numerose pronunzia ha chiarito che l’art. 78, comma
1, del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, prevede, a decorrere dal 1.1.2002,
la riduzione degli oneri contributivi quale conseguenza della

eventi successivi al 1° luglio 2001 e per i quali è riconosciuta la tutela
previdenziale obbligatoria, senza alcun riferimento all’aumento
dell’aliquota contributiva dovuta al Fondo pensioni lavoratori
dipendenti di cui all’art. 3, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
con k conseguente applicabilità della riduzione contributiva anche
sulle retribuzioni dei lavoratori che siano dipendenti da datori di lavoro
privati e che, in forza di pregresse disposizioni legislative, abbiano
optato per il mantenimento della posizione assicurativa presso
l’INPDAP. ( v., tra le altre, Cass. n. 9593/2014, 7834/2014, 18455
/2014, 14098/2014 8211/2014)
E’ stato in particolare precisato che l’art. 78 d.lgs n. 151 del 2001, (in
cui è stato tras fuso l’art. 49, commi 1, 4 e 11, legge n. 488/99),
introduce la riduzione degli oneri contributivi quale conseguenza
(“Conseguentemente’) della prevista messa a carico del bilancio statale (nei

limiti indicati) degli importi delle prestazioni relative ai parti, alle
adozioni e agli affidamenti intervenuti successivamente al luglio 2001 e
per i quali è riconosciuta la tutela previdenziale obbligatoria, senza far
quindi alcun riferimento all’aumento dell’aliquota contributiva dovuta
al Fondo pensioni lavoratori dipendenti di cui all’art. 3, comma 23,
legge n. 335/95.; non può quindi condividersi l’assunto dell’INPS a e
secondo cui la suddetta disposizione costituirebbe la disciplina di
riferimento. Sotto il profilo testuale, inoltre, l’art. 79 d. lgs. n. 151 del
2001 stabilisce espressamente che il contributo
Ric. 2013 n. 17574 sez. ML – ud. 09-07-2015
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“in ailuaione della

fiscalizzazione degli importi delle indennità di maternità erogate per

riduzione degli oneri di cui all’art. 78” è “dovuto dai datori di lavoro (..) sulle
retribuzioni di tutti i lavoratori dipendenti”; l’inequivoca dizione legislativa
“tutti i lavoratori dipendenti” impedisce pertanto di accogliere l’opzione
ermeneutica secondo cui la riduzione in parola non dovrebbe
applicarsi per i lavoratori (dipendenti da datori di lavoro privati) che,

mantenimento della propria posizione assicurativa presso l’Inpdap”. (
Cass. n. 18455/2014)
Non avendo l’istituto ricorrente offerto elementi per

una

rimeditazione dell’orientamento richiamato, il ricorso non appare
meritevole di accoglimento.
Atteso l’esito complessivo del giudizio le spese di lite sono compensate

P.Q.M.
La Corte riunisce al presente ricorso il ricorso iscritto al n. RG
17962/2013 .. Dichiara inammissibile il ricorso di “A2A Energia s.p.a.
Rigetta il ricorso dell’INPS . Compensa le spese di lite.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r n. 115 del 2002, dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e
del ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari
a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.

Roma, 9 luglio 2015
residente
Curzio

per effetto di pregresse disposizioni legislative, abbiano optato per il

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