Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21815 del 20/10/2011
Cassazione civile sez. trib., 20/10/2011, (ud. 29/09/2011, dep. 20/10/2011), n.21815
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
S.A.P. – Sibilia Appalti Pubblicitari S.r.L., in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via
Casperia 30, presso l’avv. Rinaldi Guido, che la rappresenta e
difende giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
Comune di Roma, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente
domiciliata in Roma, via del Tempio di Giove 21, presso l’Avvocatura
Comunale, rappresentato e difeso dall’avv. Avenati Fabrizio, giusta
delega a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio
(Roma), Sez. 02, n. 06/02/05 del 20 gennaio 2005, depositata il 18
febbraio 2005, non notificata;
Udita la relazione svolta nella Pubblica Udienza del 29 settembre
2011 dal Relatore Cons. Raffaele Botta;
Udito l’avv. Guido Rinaldi, per la parte ricorrente;
Udito il P.M., nella persona del sostituto Procuratore Generale Dott.
SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per la dichiarazione di
estinzione per cessazione della materia del contendere.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Rilevato che le parti hanno depositato istanza congiunta di cessazione della materia del contendere per condono;
Ritenuto che trattandosi di definizione per condono debbano essere compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara cessata la materia del contendere. Compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 29 settembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2011